Processo – Assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste e accertamento della responsabilità civile secondo la regola del più probabile che non

Processo – Assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste e accertamento della responsabilità civile secondo la regola del più probabile che non

1.  Ilricorso va  rigettato,  essendo  globalmente infondate  le  doglianze formulate.2. Preliminarmente,  va  detto  che  nel  caso  di  specie  non  può  trovare applicazione il disposto dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo stati commessi i reati prima del 1° gennaio 2020 e, in ogni caso, essendo intervenuta la costituzione di parte civile all’udienza di primo grado del 8 aprile 2022, e, quindi, prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 (Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01).Nella  fattispecie trova, perciò, applicazione la disciplina del codice di rito nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla ‘Riforma Cartabia’.3. Ciò detto, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep.  2018, Troise, Rv.  272430-01;  in  senso  conforme  Sez.  4,  n.  24439  del 16/06/2021,  Rv.  281404-01).Nel  giudizio  di  appello,  la  riforma  in  senso assolutorio  di  una  sentenza  di  condanna  non  richiede  che  la  prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti,   sulla   base   degli   elementi   raccolti,   una   diversa   e   plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella  fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio (Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Rv. 287858-01).Regulae iuris, queste, che, come si avrà modo di evidenziare, nel caso di specie sono state rispettate.4. Va, ancora aggiunto, che, essendo oramai definita la vicenda sotto il profilo penale, non avendo proposto alcuna impugnazione il pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in grado di appello, il ricorso proposto dalla parte  civile ai  sensi  dell’art.  576  cod.  proc.  pen. va esaminato  solo  ai  fini Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf – Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

4dell’accertamento della responsabilità civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601-01), con conseguente applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”o della “probabilità prevalente” e non di quello processual-penalistico dello “al di là di ogni ragionevole dubbio” (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Rv. 287215-01).5. Invero, come affermato dalla Corte costituzionale(v. sent. n. 182del 2021, intero punto 6 del Considerato in diritto, ma anche, in precedenza, Corte cost. n. 176 del 2019,punto 5 del Considerato in diritto), la fattispecie di cui all’art. 576 cod. proc. pen. costituisce, unitamente a quelle disciplinate dall’art. 578 cod. proc. pen. e dall’art. 622 cod. proc. pen., una delle ipotesi derogatorie del principio di accessorietà dell’azione civile rispetto a quella penale, che regola i  rapporti  tra azione  civile  e  poteri  cognitivi  del  giudice  penale,  nell’ambito  dei  giudizi  di impugnazione.Il principio di “accessorietà” trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento  del  danno  proposta  con  la  costituzione  di  parte  civile,  «quando pronuncia  sentenza  di  condanna»  (art.  538,  comma  1,  cod.  proc.  pen.) ovvero sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto(ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in seguito all’intervento additivo della Corte costituzionale con la   sentenzan.   173   del   2022),   avendo   preso   attoche   la   pronuncia   di proscioglimento exart.  131-biscod.  pen.  si  atteggia  come  una  vera  e  propria sentenza di accertamento dell’illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell’illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all’illecito penale).La  condanna  penale(o,  come  detto,  la  sentenza  di  proscioglimento  per particolare  tenuità  del  fatto),  dunque,  costituisce –di  norma –il  presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile. Questa regola generale  trova  applicazione  senza  alcuna  deroga  nel  giudizio  penale  di  primo grado.Nei gradi di impugnazione, invece, questa regola talora deflette a tutela del diritto di azione della parte civile (art. 24, secondo comma, Cost.). La disciplina delle impugnazioni conosce, infatti, norme particolari, che attribuiscono al giudice del  gravame  o  al  giudice  del  rinvio  in  seguito  a  cassazione,  il  potere-dovere  di provvedere   sulla   domanda   civile,   pur   in   presenza   di   una   pronuncia   di proscioglimento  e, quindi, in  assenza  dell’accertamento  della  responsabilità Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf – Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

5penale.6. Unadi queste norme particolari è, appunto, quella contenuta nell’art. 576 cod. proc. pen., che prevede che la parte civile possa proporre impugnazione, ai soli  effetti  della  responsabilità  civile,  contro  la  sentenza  di  proscioglimento pronunciata nel giudizio o all’esito del rito abbreviato.L’esercizio di questa facoltà, ad opera della parte civile, «conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento del danno ed  alle  restituzioni,  pur  in  mancanza  di  una  precedente  statuizione  sul  punto», atteso  che  esso, una volta adìto ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., «ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare» (Sez. U., n. 25083 del 11/07/2006,Negri,Rv. 233918-01).Questa disposizione  è  stata  ritenuta  conforme  a  Costituzione,  con  riguardo agli  artt.  3  e  111,  comma  2,  Cost., poiché  l’attribuzione alla parte civile della facoltà di impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento davanti al giudice  penale  non  è  irragionevole,  avuto  riguardo,  sotto  il  profilo  formale,  alla circostanza  che,  «essendo  stata  la  sentenza  di primo  grado  pronunciata  da  un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d’appello è devoluto a un giudice penale (quello dell’impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito»; e, tenuto conto, sotto il profilo sostanziale, del rilievo che tale giudice, «lungi dall’essere distolto da quella che è la finalità tipica e  coessenziale  dell’esercizio  della  sua  giurisdizione  penale,  è  innanzi  tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell’imputato, confermando   o   riformando,   seppur   solo   agli   effetti   civili,   la   sentenza   di proscioglimento pronunciata in primo grado»(Corte cost., sent. n. 176 del 2019).7. Parimenti l’art. 578, comma 1,cod. proc. pen. mira a soddisfare un’analoga esigenza  di  tutela  della  parte  civile;  quella  che,  quando  il  processo  penale  ha superato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, una risposta di giustiziasia  assicurata,  in  quella  stessa  sede,  alle  pretese  risarcitorie  o  restitutorie  della parte   civile   anche   quando   non   possa   più   esserci   un   accertamento   della responsabilità penale dell’imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizioneo amnistia.Una più marcata deviazione dal principio generale di accessorietà dell’azione civile nel processo penale è poi quella recata dall’art. 622 cod. proc. pen., secondo cui, nel giudizio di cassazione, se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzati per essersi formato il giudicato sui relativi capi, la cognizione Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf – Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

6sulla   pretesa   risarcitoria   e   restitutoria   si   scinde   dalla   statuizione   sulla responsabilità  penale  e  viene  compiuta,  in  sede  rescindente,  dal  giudice  di legittimità e, in sede rescissoria, dal giudice civile di merito competente per valore in grado di appello, all’esito di rinvio(al riguardo v., tra le tante, Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).8. Come  è  noto, negli  ultimi  anni  si  è  posto  il  problema  del rischio  che  le innanzi considerate deroghe previste dagli artt. 576 e 578, comma 1, cod. proc. pen.  potessero  confliggere  con  il  diritto  fondamentale  dell’imputato  alla presunzione  di  innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, che, per  come declinatodalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo secondo aspetto, è inteso nel senso che “la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento (non importa se in rito o nel  merito)  non  può  essere  poi  trattata  dalle  pubbliche  autorità  come  se  fosse colpevole  del  reato  contestatole” (si  veda  su  tutte  Corte  EDU,  20/10/2020, Pasquini c. San Marino, § 33).Tale  rischio è  stato  superato  dalla  Corte  costituzionalecon  la  già  citata sentenza interpretativa di rigetto n. 182 del 2021, i cui principi sono stati oramai assimilati ed ulteriormente elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 36208  del  28/03/2024, Calpitano,  Rv.  286880),  e  ribaditi  ancora  di  recente nuovamente dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 2 del 2026).Al riguardo, si è evidenziato che l’art. 6, paragrafo 2, CEDU tutela il diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria. Considerata come una garanzia procedurale  nel  contesto  di  un  processo  penale,  la  presunzione  di  innocenza impone requisiti relativi, tra l’altro, all’onere della prova, alle presunzioni legali di fatto   e   di   diritto,  al  privilegio  contro  l’autoincriminazione,  alla  pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature, da parte della Corte processuale o di altri  funzionari  pubblici,  della  colpevolezza  di  un  imputato  (Corte  EDU,  grande camera,  12/07/2013,  Allen  c.  Regno  Unito,  §  93;  Corte  EDU,  grande  camera, 11/06/2024,  Nealon  e  Hallam  c.  Regno  Unito,  §  101).  Tuttavia,  in  linea  con  la necessità di assicurare che il diritto garantito dall’art. 6, paragrafo2,  CEDU  sia pratico e effettivo, la presunzione di innocenza ha anche un altro aspetto: il suo scopo  generale,  in  questo  secondo  aspetto,  è –come  anticipato –quello  di proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale, o nei confronti delle  quali  è  stato  interrotto  un  procedimento  penale,  dall’essere  trattate  dai pubblici  ufficiali  e  dalle  autorità  come  se  fossero  di  fatto  colpevoli  del  reato contestato (cfr. Corte EDU, grande camera, 12/07/2013, Allen c. Regno Unito, § 94; Corte EDU, grande camera, 28/06/2018, G.I.E.M. s.r.l. c. Italia, § 314; Corte EDU, grande camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, §§ 102 e 108). Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf – Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

7La  Corte   costituzionale,  pronunciatasi  in  particolare  con  riguardo  alla fattispecie di cui all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., haritenutoche, esauritasi la  vicenda  penale  con  la  pronuncia  di  estinzione  del  reato  per  prescrizione  (o amnistia),  il  giudice  dell’impugnazione  penale (giudice  di  appello  o  Corte  di cassazione),  deve  provvedere –in  applicazione  della  disposizione indicata–sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna  già  emessa  nel  grado  precedente,  sulla  base  di  un  accertamento  che impinge  unicamente  sugli  elementi  costitutivi  dell’illecito  civile,  senza  poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto(Corte cost., sent. n. 182 del 2021, punto 16 del Considerato in diritto).Questo concetto, come detto, è stato ripreso e ribadito nella recente sentenza n.  2  del  2026,  avendo  affermato  la  Corte costituzionaleche «la  sentenza  delle Sezioni unite penalin. 36208 del 2024 ha dato continuità all’orientamento di cui alla  propria  precedente  sentenza  n.  35490  del  2009,  traendo,  peraltro,  dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 182 del 2021 il riconoscimento che il diritto vivente formatosi sull’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non contrasta con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, come inteso dalla Corte EDU». In particolare, ha aggiunto la Corte, «le Sezioni unite penali, nel più recente arresto, hanno, per il vero,  diversificato  gli  ambiti  di  operatività  dei  principi  affermati  dalla  propria precedente  sentenza  e  dalla  sentenza  n.  182  del  2021  di  questa  Corte.  I  primi riguardano  il  caso  in  cui  non  sia  venuta  meno  la  cognizione  del  giudice dell’impugnazione penale sulla responsabilità penale dell’imputato, dovendosi in tale fase privilegiare l’assoluzione nel merito dall’accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con conseguente revoca delle statuizioni civili. Viceversa, la decisione di questa Corte ha avuto riguardo alla fase in cui il giudice dell’impugnazione penale si sia oramai spogliato della cognizione  sulla responsabilità penale dell’imputato, avendo accertato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili, ferma la necessità di non affermare, a tale fine, la responsabilità penale, risultante altrimenti  violato  il  principio  di  presunzione  di  innocenza»(punto  13  del Considerato in diritto). In definitiva, ha concluso la Consulta,«nel confermare o riformare  i  capi  della  sentenza  impugnata  che  concernono  gli  interessi  civili,  il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né  rivalutare  l’oramai  accertato  fatto  di  reato,  dovendo  decidere  soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la  valutazione  delnessocausale  e  dell’elemento  soggettivo» (punto 16  del Considerato in diritto).Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf – Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

89.  Ritiene  questa  Corte  che  i  principi  fin  qui  tratteggiati  siano  pienamente operanti anche nell’ulteriore ipotesi ‘derogatoria’ di cui all’art. 576 cod. proc. pen., stante, come visto, la medesima esigenza di tutela della parte civile.Sul  punto  la  Corte  costituzionale  ha  chiarito  che  “la  logica  di  fondo,  che complessivamente  emerge  da  queste  fattispecie,  è  quella  di  evitare,  finché possibile e compatibile con l’esito del giudizio in ordine all’azione penale, una situazione di absolutio ab instantiain riferimento alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest’ultima ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, senza che la stessa sia gravata dell’onere di promuovere un nuovo giudizio» (Corte cost., sent.n. 173 del 2022, punto 11 del Considerato in diritto).Tale impostazione, oltre a risultare coerente con le autorevoli indicazioni della giurisprudenza  costituzionale, può  considerarsi conforme ad una  interpretazione della disciplina convenzionalmente orientata: tenuto conto che, in sede europea, l’opzione esegetica che si è inteso qui privilegiare, è stataconsiderata rispettosa del dettato dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v. Corte EDU, 18/11/2021, Marinoni c. Italia) e più in generale all’equo processo (v. Corte EDU, 15/09/2023, Roccella c. Italia), proprio in considerazione del fatto che, esaurita la vicenda penale con l’assoluzione dell’imputato, non impugnata dal pubblico ministero, ma solo dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., il giudizio continua dinanzi al giudice dell’impugnazione penale aisoli effetti civili, senza la possibilità di statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’oramai accertato fatto di reato.10. Orbene,  passando  al  merito  dell’impugnazioneoggi  esaminata  dal Collegio, va rilevato come nel suo argomentare la Corte territoriale sia partita dai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di reato di falso giuramento: ricordando che tale illecito si configura per il solo fatto che l’agente abbia giurato il falso su uno o più punti della formula deferita, poiché l’antigiuridicità del reato prescinde dal contenuto privatistico del giudizio civile cui l’incombente si riferisce (Sez. 6, n. 21193, del 31/01/2013, Rv. 256546-01); che ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 371 cod. pen., è irrilevante che il giudice  civile  abbia  pronunciato  o  meno  sentenza  in  base  al  falso  giuramento, dovendo  il  giudice  penale  prescindere  da  qualsiasi  indagine  sulla  rilevanza  e decisorietà, nell’ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte (Sez. 6, n. 314 del 12/12/2007, dep. 2008, Rv.  238400-01);  che,  una  volta  ammesso  il  giuramento  decisorio  da  parte  del giudice  civile,  sono  realizzati  i  presupposti  per  la  commissione  del  delitto  di  cui all’art. 371  cod. pen. e lo spergiuro  consumato non può venir meno  per  effetto Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf – Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

9delle  vicende  del  processo  civile,  pur  se  tali  da  condurre  all’invalidazione  del giuramento medesimo (Sez. 6, n. 21730 del 12/02/2008, Rv. 240341-01); e che, in buona sostanza, il giudizio ha ad oggetto solo l’accertamento della falsità o meno della dichiarazione giurata sulla base degli elementi emergenti nel corso del processo penale(Sez. 6, n. 1039 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254034-01).Tuttavia,la Corte di appellodi Bari, con una motivazione nella quale non è riconoscibile  alcuna  contraddizione  o  manifesta  illogicità,  ha  poi  esaminato  la vicenda  prescindendo  dagli  esiti  del  giudizio  penale  e  dai  profili  strettamente connessi alla configurabilità dell’illecito penale:  in  particolare, ha  escluso  che  il Ladisa e la Belviso, pur rendendo distinti giuramenti, avessero reso dichiarazioni false. Invero, neigiudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i due prevenuti, ai quali  era  stato  deferito  il  giuramento, avevano risposto che  i  creditiportatidai rispettivi decreti ingiuntiviopposti, relativi a prestazioniprofessionali vantatedal Bellino,  eranooramai estinti;  nel  corso  del successivo giudizio  penale,  il  Ladisa aveva chiaritodi  avere in  precedenza fornito  quella  risposta  sulla  base  della convinzione  che i  debiti fossero  estinti  per  compensazione  rispetto  ai  crediti professionali derivanti da prestazioni a sua volta rese in favore del Bellinoe per i suoi parenti,in diversi anni e per diverse pratiche. La Corte di appello haritenuto credibilequesta versione, in primis, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal Bellino, che aveva riconosciuto, alla luce della documentazione  che  gli era  stata esibita, l’esistenza di prestazioni professionali effettuate dal Ladisa in suo favore, non ricordando se avesse o meno pagatoe, anzi, affermando  di  essersi  sdebitato  diversamente;e,  quindi,  sulla  base  di  un argomento  giuridico,  a  mente  del  quale,  in  tema  diprescrizionepresuntiva, l’oggetto   della   presunzione   è   costituito   da   qualsiasi   modo   di   estinzione dell’obbligazione, anche diverso dall’adempimento, sicché la relativa eccezione è da ritenersi compatibile con l’eccezione dicompensazione (Sez. 2civ., n. 1765 del 20/01/2022, Rv. 663535-01).Corte di merito che, sulla base di questi argomenti, tenuto conto anche del contenuto delle deposizioni rese dagli ulteriori testi escussi (v. sentenza di primo grado, pag.  2),ha  convincentemente  ritenuto  che  fosse  stata confermata l’accertata esistenza di un legame di amicizia tra il Bellino da un lato, e il Ladisa e la  Belvisodall’altro,  con  prestazioni  professionali  reciprocamente  rese;  che,  per l’analoga  posizione,  alla  Belviso  fossero  estensibili  le  spiegazioni  che  il  Ladisa aveva esposto nel corso del suo esame nel giudizio dibattimentale di primo grado; e  che,  dunque,  poteva  ritenersi  “più  probabile  che  non” che  i  due  originari opponenti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non avessero reso, in sede di giuramento, una dichiarazione falsa.I motivi aggiunti, solo formalmente formulati dall’odierno ricorrente anche in Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2e227e09243e2cdf – Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

10termini di violazione di legge, vanno, invero, considerati in stretto collegamento con  il  motivo  unico  dedotto,  in  termini  di  vizi  di  motivazione,  con  l’originario ricorso:  motivo  che,  come  detto,  va considerato  infondato  in  quanto,con  un compiuto percorso motivazionale che resta esente in questa sede da qualsivoglia censura,  i  giudici  di  merito  hanno esclusa la  configurabilità  nelle  condotte  del Ladisa e della Belviso di illeciti civili produttividi un danno risarcibile in favore del ricorrente.11. Il ricorso va, pertanto, rigettato con  condanna  del ricorrente alle spese processuali.

Cass. pen., VI, ud. dep. 03.02.2026, n. 4518

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