1. Peloritana Appalti s.r.l. è aggiudicataria della gara bandita il 3 gennaio 2021 dal Comune di Sant’Angelo di Brolo avente ad oggetto lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme CONI e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale “R. Caldarera”, il cui contratto è stato stipulato in data 3 marzo 2022.
2. Successivamente all’avvio dei lavori sono stati emessi quattro certificati di pagamento relativi ad altrettanti stati di avanzamento, datati 5 luglio 2022, 8 novembre 2022, 3 febbraio 2023 e 19 aprile 2023, per importi rispettivamente di € 132.843,14, € 192.098,98, € 214.418,01 ed € 26.141,77. I lavori sono stati ultimati in data 11 marzo 2023.
3. Con il ricorso in epigrafe, notificato il giorno 23 maggio 2025 e depositato il 7 giugno 2025, la società agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla stazione appaltante sull’istanza del 23 maggio 2024 volta ad ottenere il riconoscimento delle compensazioni per l’aumento dei prezzi dei materiali e l’emissione dei relativi certificati straordinari di pagamento, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 2022.
4. A sostegno del gravame, la ricorrente lamenta, con unico articolato motivo, l’illegittimità del silenzio-inadempimento della stazione appaltante, deducendo che questa ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990: obbligo sussistente anche nel difetto di specifica previsione normativa, ogni qualvolta ragioni di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione generino nel privato una legittima aspettativa di risposta. La pretesa, fondata sull’art. 26 del D.L. n. 50 del 2022 -che ha introdotto meccanismi straordinari di compensazione per fronteggiare l’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione-, sarebbe diretta a sollecitare l’esercizio di un potere di natura tecnico-discrezionale da parte dell’Amministrazione, la quale è tenuta a svolgere un’attività istruttoria e procedimentalizzata per la verifica dei presupposti del beneficio. Ciò, secondo prospettazione ricorsuale, connoterebbe il potere di natura autoritativa, così radicando in capo all’operatore economico interessato una posizione di interesse legittimo, suscettibile di essere tutelata con il rito speciale avverso il silenzio. La ricorrente evidenzia inoltre la rispondenza della pretesa ai requisiti temporali previsti dalla normativa invocata, poiché il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 7 luglio 2021 e i lavori sono stati eseguiti tra il 4 aprile 2022 e l’11 marzo 2023, rientrando così nell’ambito di applicazione dell’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 50 del 2022.
5. Si è costituito il Comune di Sant’Angelo di Brolo che, con memoria del 30 gennaio 2026, si è opposto all’accoglimento del ricorso per: a) inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la controversia verte su diritti soggettivi di natura patrimoniale devoluti alla cognizione del giudice ordinario; b) inammissibilità per carenza d’interesse dal momento che la richiesta è stata avanzata successivamente all’adozione dello stato finale dei lavori (19 aprile 2023) e l’emissione del certificato di esecuzione (6 maggio 2024).
6. Con atto del 31 gennaio 2026 parte ricorrente ha replicato alle eccezioni dell’Amministrazione intimata, insistendo nelle domande spiegate nel ricorso.
7. All’udienza camerale del 12 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
8. Deve preliminarmente essere vagliata la questione di giurisdizione.
8.1. Giova premettere che l’art. 26 D.L. n. 50/2022 come modificato dall’art. 1, co. 458, lett. b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dispone al comma 1 che:
“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , entro i termini di cui all’ articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo”.
8.2. Merita altresì rammentare che, ai sensi dell’art. 133 lett. e) n. 2 cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (tra le altre) le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto.
8.3. Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione -in coerenza con le coordinate tracciate dalla giurisprudenza costituzionale sui limiti alla configurazione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “anche” sui diritti soggettivi (Corte Cost nn. 204/2004, 191/2006 e 140/2007)- hanno precisato che l’articolo che precede “logicamente non è stato inteso, nella giurisprudenza del riparto, come conferente al giudice amministrativo qualunque controversia relativa alla revisione dei prezzi degli appalti pubblici per servizi ad esecuzione continuata o periodica, sviluppandosi un’applicazione (peraltro non del tutto uniforme, ma sovente plasmata dai casi specifici) del criterio fondato sulla sussistenza o meno di esistenza ed esercizio di potere, per tutela dei correlati pubblici interessi”(Cass. Civ., SS.UU., n. 21990/2020).
8.4. Tanto osservato in termini generali, il collegio, pur consapevole della diversa giurisprudenza richiamata dalla parte resistente, la quale -muovendo da una fattispecie di liquidazione dell’importo a titolo compensativo- afferma, in forma di obiter, che “non venendo in rilievo i meccanismi revisionali e adeguativi di cui agli articoli 115 e e 133 del citato d.gs. n.163/2006, ai quali l’articolo 133, comma 1, lett. e, n. 2, rinvia, si configura una vicenda totalmente privatistica alla quale è estraneo ogni profilo di discrezionalità con riferimento sia all’an che al quantum dell’aggiornamento” (Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9568), intende, nondimeno, dare continuità all’orientamento di questo Tribunale (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. V, 10 gennaio 2025 n. 49; Id. 27 febbraio 2025 n. 737; sez. III, 9 dicembre 2025 n. 3542) e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sez. giurisd., 2 ottobre 2025 n. 728) che, per converso, individua proprio nel crinale che separa le controversie sull’an da quelle sul quantum debeatur il fattore scriminante ai fini dell’individuazione del plesso giurisdizionale competente a decidere.
8.5. Nella specie (come pure ricordato da parte ricorrente alle pagg. 1-3 delle repliche del 31 gennaio 2026) con la menzionata sentenza n. 728/2025 -con cui è stata confermata la pronuncia di questo Tribunale n. 737/2025 del pari richiamata- il C.G.A.R.S., nel solco di altro indirizzo espresso dalla medesima sez. V del Consiglio di Stato proprio in tema di silenzio inadempimento della Stazione Appaltante, ha chiarito che: “[…] l’istanza con la quale l’impresa richieda il riconoscimento della revisione dei prezzi costituisce l’atto di avvio di un procedimento amministrativo «che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge (Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5375, Consiglio di Stato sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; sez. V, 3 agosto 2012 n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285). Dunque, la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465), in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato. […]. Alla stregua di tali considerazioni, la determinazione della revisione prezzi viene effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi (Consiglio di Stato, sez. III, 9/1/2017, n. 25 cit.) secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l’esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa. È pertanto da escludere che la pretesa vantata dall’appaltatore abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo; infatti, le citate disposizioni prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi. Di conseguenza, la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all’ an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale; tale costruzione, ormai del tutto ininfluente ai fini del riparto di giurisdizione, per effetto dell’art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a., che assoggetta l’intera disciplina della revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mantiene inalterata la sua rilevanza con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive del contraente dell’amministrazione. La qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo. Ne deriva che sarà sempre necessaria l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l’importo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall’Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 465)»”.
8.6. Facendo applicazione dei superiori principi, l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dal Comune di Sant’Angelo di Brolo, ad avviso del collegio, non può trovare accoglimento dal momento che la controversia in esame origina proprio dalla richiesta dell’impresa ricorrente di avviare il procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti per la spettanza dell’adeguamento compensativo.
9. Del pari infondata è l’ulteriore eccezione d’inammissibilità della stazione appaltante che fa leva sui termini per la proposizione dell’istanza.
Per condivisibile giurisprudenza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666 e T.A.R. Sicilia, sez. I, 6 febbraio 2026 n. 363: correttamente richiamata dal difensore di parte ricorrente nel corso della discussione orale).
Sicché la ritenuta irricevibilità della domanda a motivo della proposizione dell’istanza dopo l’emissione del certificato di esecuzione dei lavori (cfr. pag. 6 delle repliche del Comune di Sant’Angelo di Brolo) non esime l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere; trattandosi di profili valutativi sui quali la stazione appaltante dovrà pronunciarsi expressis verbis nella pertinente sede provvedimentale.
10. Nel merito il ricorso è fondato.
10.1. Posto quanto stabilito dal menzionato art. 26 comma 1 D.L. n. 50/2022, rilevano anche le disposizioni di cui ai successivi commi 6 bis e 6 ter, a mente dei quali:
– 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’ articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l’anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l’anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto” (comma 6 bis inserito dall’ art. 1, co. 458, lett. b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023);
– 6 ter “Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell’80 per cento.”
10.2. La normativa su riportata -avente la chiara finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici- nella sua versione originaria si riferisce agli appalti di lavori che abbiano avuto come termine finale di presentazione dell’offerta il 31 dicembre 2021, e stabilisce l’obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nell’anno 2022 sulla base dell’aggiornamento (analitico o forfettario) dei prezziari regionali: in estrema sintesi, applicando i prezzari aggiornati dalle Regioni entro il 31 luglio, ovvero, nelle more di tale aggiornamento, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari vigenti (v. art. 26, co. 3).
10.3. Per l’anno 2023, la legge di bilancio (l. n. 197/2022) ha inserito i predetti commi 6 bis e 6 ter, sostanzialmente estendendo lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022 anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023;
10.4. Come ancora rilevato dalla giurisprudenza, l’art. 26, dunque, da un lato ha stabilito un chiaro obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati sia nell’anno 2022 che nell’anno 2023, secondo i meccanismi nella norma specificati, dall’altro ha espressamente stabilito che tale sistema di aggiornamento si applichi “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali” (TAR Lazio – Latina, sez. I, 12 marzo 2025 n. 199).
10.5. Avuto riguardo alla cronologia delle pretese contabilizzate da parte ricorrente (docc. 2-5 Peloritana Appalti), sussiste di conseguenza l’obbligo per il resistente Comune di concludere il procedimento avviato con l’istanza di aggiornamento prezzi, presentata dall’operatore ai sensi dell’art. 26, d.l. n. 50/2022, con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, l. n. 241/90;
11. L’azione avverso il silenzio è pertanto fondata e va accolta, nei limiti dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, atteso che sono necessari adempimenti istruttori, che devono essere compiuti dall’Amministrazione, in applicazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022.
11.1. Ne consegue la condanna della resistente Amministrazione, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, cod. proc. amm., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza. Con la precisazione, come sopra detto, che costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale che l’istituto della revisione prezzi consiste in procedimento finalizzato al compimento di un’attività istruttoria, riservata all’amministrazione, di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale. La declaratoria dell’obbligo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza va, dunque, intesa, nel senso che resta impregiudicato il contenuto della relativa attività valutativa che sarà compiuta dalla Stazione Appaltante anche in relazione ai menzionati profili di ricevibilità della domanda.
12. In considerazione degli indicati contrasti di giurisprudenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
TAR SICILIA – CATANIA, IV – sentenza 23.02.2026 n. 535