Procedimento – Liste elettorali e cancellazione di un candidato per incandidabilità ai sensi del combinato disposto ex artt. 7 e 9 D.lgs. n. 235 del 31.12.2012 (cd. “legge Severino”)

Procedimento – Liste elettorali e cancellazione di un candidato per incandidabilità ai sensi del combinato disposto ex artt. 7 e 9 D.lgs. n. 235 del 31.12.2012 (cd. “legge Severino”)

1. Con ricorso notificato il 10 settembre 2025 e depositato in pari data, alle ore 20.08, il sig. -OMISSIS-, candidato nella lista presentata da Alleanza Verdi Sinistra (AVS), presso la circoscrizione provinciale di Reggio Calabria, avuto riguardo alle elezioni della Regione Calabria del 5/6.10.2025, ha impugnato il provvedimento del 7 settembre 2025 con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria lo ha cancellato dalla lista in questione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 9 D.lgs. n. 235 del 31.12.2012.

1.1 Il predetto Ufficio ha ritenuto sussistente la causa di incandidabilità di cui al comma 1, lett. d) del citato art. 7 («coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c)»), stante l’intervenuta condanna del ricorrente – giusta sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 1356 dell’11.10.2023/27.03.2024, confermata dalla Corte di Cassazione (con sentenza n. 10881 del 12.02.2025) – alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 479 c.p., in relazione all’art. 476 comma 2, perché, limitatamente alla determina n. 57 del 19 settembre 2017, “in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace (Ente attuatore dei progetti SPRAR e CAS), per assicurare alle associazioni/cooperative (Enti gestori dei progetti SPRAR e CAS) i finanziamenti del Ministero e della Prefettura, attraverso la sottoscrizione” della predetta determina, propedeutica “all’erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione dei progetti CM e SPRAR, attestava falsamente di aver effettuato i controlli sui rendiconti di spesa, certificandoli ed asseverandoli” (capo 6 di imputazione).

Così delineata la condotta ascritta al ricorrente, la responsabilità penale di quest’ultimo riguarderebbe un delitto che, pur essendo diverso da quelli elencati dalla lettera c) dell’art. 7 (“delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale” ovvero delitti contro la pubblica amministrazione), sarebbe stato, comunque, commesso “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio”.

In particolare, ad avviso dell’Ufficio, l’avere agito “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio” sarebbe connaturato, in quanto coessenziale, al titolo di reato ascritto all’imputato, consistente nel delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale; ciò tenuto conto della “condotta per la quale è intervenuta la statuizione definitiva di condanna e dell’entità della pena comminata”, consistente nell’”avere, quale Sindaco, attestato falsamente di avere effettuato i controlli sui rendiconti propedeutici all’erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione di determinati progetti, asseverandoli in assenza dei presupposti”(cfr. provvedimento impugnato).

2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

– “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lett. d), del d. lgs. n. 235 del 2012 in relazione all’art. 7, primo comma, lett. c), del medesimo d. lgs. n. 235 del 2012 e dell’art. 231 c.p. Eccesso di potere per erroneità dei fatti presupposti e per carenza di istruttoria”;

La causa di incandidabilità di cui all’art. 7 comma 1 lett. d) D.lgs. n. 235/2012 – diversamente dalle previsioni di cui alla precedente lettera c), contenente una elencazione nominativa dei reati contro la pubblica amministrazione, il cui accertamento penale è ex lege ostativo alla candidatura – presupporrebbe una valutazione, in concreto, circa l’intervenuta realizzazione, da parte dell’interessato, di una condotta delittuosa “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio” che, nel caso in esame, sarebbe stata omessa. L’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria si sarebbe, infatti, limitato a presumere l’esistenza di siffatta connotazione della condotta, desumendola dal mero titolo di reato ascritto (art. 479 c.p. in relazione all’art. 476 comma 2 c.p.) e, dunque, ritenendola ontologicamente insita nella fattispecie penale della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, senza tener conto degli accertamenti penali di cui alla sentenza di condanna adottata, nei confronti del ricorrente, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2023 e confermata dalla Cassazione nel 2025.

L’autorità giudiziaria penale, per come desumibile dal testo delle sentenze in parola, non avrebbe operato alcun riferimento, neanche implicito, ad eventuali abusi del potere o violazione dei doveri concretamente poste in essere dal sig. -OMISSIS-, tanto da:

– non aver applicato l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p. (“l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto”);

– non aver comminato al ricorrente la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall’art. 31 c.p. quale automatica conseguenza di “Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio”.

In assenza della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p., così come dell’applicazione della summenzionata pena accessoria dell’interdizione temporanea ex art. 31 c.p., non potrebbe fondatamente sostenersi che l’autorità giudiziaria penale abbia concretamente considerato la condotta ascritta al ricorrente quale commessa con quell’abuso dei poteri ovvero con quella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio ritenuti, a mente del comma 1, lettera d) art. 7 D.lgs. n. 235/2012, ostativi alla candidabilità alle elezioni regionali.

La cancellazione dalla lista presentata da Alleanza Verdi Sinistra (AVS) sarebbe stata, dunque, illegittimamente disposta dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale in senso contrario alle concrete statuizioni del giudice penale, da cui si desumerebbe come il reato di cui agli artt. 479, in relazione all’art. 476 n. 2 c.p., ascritto al ricorrente non sia stato commesso con l’abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di Sindaco del Comune di Riace.

Peraltro, nell’adottare la determina n. 57 del 2017, il sig. -OMISSIS-, stanti le modalità di trasferimento dei finanziamenti ricevuti dalla Prefettura alle Associazioni gestionarie del CAS e tenuto conto della tipologia di attestazione ivi operata, riguardante l’avvenuto controllo sui rendiconti di spesa e non già la loro veridicità, non avrebbe posto in essere alcun abuso di potere o alcuna violazione dei doveri inerenti la sua funzione.

3. Il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Reggio Calabria e la Prefettura di Reggio Calabria, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La causa petendi (cd. petitum sostanziale) del ricorso si identificherebbe, infatti, nel diritto soggettivo del ricorrente ad essere candidato (cd. elettorato passivo), con conseguente devoluzione della res controversa innanzi al Giudice ordinario, in assenza di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, in materia elettorale, avrebbe soltanto di giurisdizione di legittimità, avuto riguardo alla regolarità delle operazioni elettorali, a fronte delle quali sussisterebbero esclusivamente posizioni di interesse legittimo, scrutinabili con valutazione estesa al merito, ex art. 134 c.p.a.

In ogni caso, la difesa erariale ha contestato la fondatezza del gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.

4. In data 13.09.2025 ed in data 14.09.2025, il ricorrente ha depositato documentazione a cui ha fatto seguito, in data odierna, una memoria dell’Avvocatura dello Stato.

4.1 In occasione dell’udienza pubblica speciale elettorale del 15 settembre 2025, dopo ampia discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo in favore del giudice ordinario, siccome formulata dalla difesa erariale.

6. Il Collegio è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione civile, seguito da talune pronunce di questo plesso giurisdizionale, secondo cui le questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati alle competizioni elettorali rientrerebbero nella sfera di cognizione del giudice ordinario, siccome involgenti diritti soggettivi di elettorato passivo.

Tale orientamento, a ben vedere, si fonda sulla premessa principale secondo cui il giudice amministrativo non potrebbe conoscere anche delle controversie nelle quali si faccia questione di siffatti diritti soggettivi, non rientrando la materiale elettorale tra quelle devolute alla sua giurisdizione esclusiva, tenuto conto dell’elencazione di cui all’art. 133 c.p.a. (a cui, in tema di giurisdizione amministrativa, rinvia l’art. 7 comma 5 del medesimo codice del processo).

Ne conseguirebbe, quindi, che, in materia elettorale, la giurisdizione del Giudice amministrativo sarebbe esclusivamente di legittimità – peraltro con cognizione estesa al merito, secondo quanto previsto dall’art. 134 comma 1 lett. b) c.p.a. – e, dunque, come tale, presupporrebbe l’esercizio di un potere amministrativodi natura autoritativa, a cui farebbero da contraltare posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di interesse legittimo (art. 7 comma 4 c.p.a.).

7. Orbene, siffatto orientamento giurisprudenziale della Cassazione civile – maturato avuto riguardo alla disciplina di cui al previgente art. 6 Legge n. 1034 del 1971 (cd. Legge T.A.R.) (cfr. Sez. Un., 01.07.1992, n.8084), sostanzialmente rimasto immutato nel tempo (cfr. Sez. Un. 20.10.2016, n. 21262 e n. 13403/2017) e mutuato da talune pronunce del giudice amministrativo, quali quelle citate dalla difesa dell’amministrazione, non tiene conto, ad avviso del Collegio, dell’esiziale modifica operata con il D.lgs. n. 160 del 14.09.2012, in sede di disposizioni correttive ed integrative del codice del processo amministrativo, in tema di atti impugnabili nella fase preparatoria delle elezioni.

Ed invero, nel testo previgente al suddetto correttivo, la disposizione di cui all’art. 129 c.p.a. così recitava: «I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l’esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati».

Si faceva, dunque, riferimento soltanto ai provvedimenti concernenti l’esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio elettorale, siccome facoltativamente impugnabili (“possono”) soltanto da alcuni soggetti nominati (e solo in relazione alle elezioni amministrative).

Ebbene, con il correttivo di cui al D.lgs. n. 160 del 14.09.2012, il Legislatore ha avvertito l’esigenza di dare piena applicazione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 236/2010, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 undecies D.P.R. n. 570/1960, laddove escludeva la possibilità di un’autonoma ed immediata impugnativa degli atti del procedimento preparatorio delle elezioni, resi anteriormente alla proclamazione degli eletti, ma immediatamente lesivi.

Tale imprescindibile esigenza di tutela si è, dunque, tradotta in una significativa innovazione dell’art. 129 c.p.a., secondo cui, nel testo rettificato dal summenzionato correttivo: «I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati» (art. 129, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera s, numero 1, del D.lgs. 14 settembre 2012, n. 160).

Il riferimento, contenuto nel sopra trascritto art. 129 c.p.a., alla tutela del “diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali” si traduce, ad avviso del Collegio, nell’attribuzione al giudice amministrativo di una giurisdizione esclusiva, avuto riguardo alle controversie involgenti il diritto soggettivo in parola.

Siffatta ipotesi di giurisdizione esclusiva, pure in presenza di un evidente difetto di coordinamento in sede di correttivo al codice del processo, non può che aggiungersi alle materie di giurisdizione esclusiva non tassativamente elencate nel successivo art. 133 c.p.a. al comma 1, laddove è presente un’inequivoca clausola di salvezza delle “ulteriori previsioni di legge”.

Ebbene, tra le previsioni in questione rientra non soltanto l’articolo 1, comma 1, lettera s, numero 1, del D.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 – che ha innovato l’art. 129 c.p.a. – ma anche le coordinate disposizioni di cui all’art. 9 comma 3 del D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, in tema di cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali (sostanzialmente replicate dal precedente art. 5 comma 3, avuto riguardo alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, e dal successivo art. 12 comma 3, che pure espressamente richiama all’art. 129 c.p.a., avuto riguardo alla cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali), cui si è pure richiamata la difesa del ricorrente nel corso della discussione odierna.

Così recitano, infatti, per quanto di interesse, le previsioni di cui all’art. 9 sopra citato:

«1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall’articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7.

2. Gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l’articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti».

7.1 In buona sostanza, stante il chiaro tenore del combinato disposto di cui all’art. 129 c.p.a., per come sostituito dal D.lgs. n. 160/2012, da un lato e degli artt. 5, comma 3, 9 comma 3, e 12 comma 3 D.lgs. n. 235/2012, dall’altro, il Legislatore ha inteso assegnare alla giurisdizione, evidentemente esclusiva, del giudice amministrativo, la cognizione, con rito speciale accelerato, delle condizioni di incandidabilità alle elezioni regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali – involgenti diritti soggettivi di elettorato passivo – siccome individuate nella fase iniziale della procedura elettorale ossia, in occasione della presentazione delle liste (restando la giurisdizione in capo al Giudice ordinario allorquando la condizione di incandidabilità viene rilevata in sede di proclamazione degli eletti; cfr. art. 5 comma 5, art. 9 comma 4 e 12 comma 4 D.lgs. n. 235/2012; per una ricostruzione, in tal senso, della giurisdizione del Giudice amministrativo in materia elettorale, cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 10.10.2013, n. 1073, non impugnata; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 24.02.2012, n. 483 confermata da Cons. Giust. Amministrativa del 22.01.2013, n. 18; cfr. anche, tra le tante, Cons. Stato, sez. 9.05.2019, n. 3031 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 24.04.2023, n. 937 che scrutinano, ex art. 129 c.p.a., la res controversa in tema di incandidabilità, dando per presupposta la giurisdizione amministrativa).

Disposizioni, peraltro, successive nel tempo e speciali, quanto alla materia disciplinata, rispetto all’art. 22 D.lgs. n. 150/2011 invocato dalla difesa erariale nel corso della discussione orale.

Quanto sopra, peraltro, trova avallo nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 13205 del 14/05/2024, laddove vi un espresso ed univoco rifermento alla “riserva di giurisdizione del Giudice Amministrativo di cui all’art. 9, comma 3, e 12, comma 3, D.lgs. 235/2012, con rinvio all’art.129 c.p.a., D.lgs. 104/2010” concernente “pertanto, i provvedimenti che, in sede di esecuzione delle decisioni emesse dall’autorità giudiziaria, vengono assunti dagli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati”.

8. Venendo, dunque, al merito della vicenda, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato, con contestuale assorbimento dell’invocata tutela cautelare.

9. L’apprezzamento dell’infondatezza delle censure articolate dal sig. -OMISSIS- e, dunque, dell’esistenza, a suo carico, per come rilevato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria, di una condizione ostativa alla candidabilità alle elezioni regionali del 5/6.10.2025, passa dalla necessaria ricognizione:

a) della normativa di riferimento, coincidente con le disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 7 D.lgs. n. 235/2012 (cd. Legge Severino);

b) della condotta, penalmente rilevante, concretamente addebitata al ricorrente e determinante la condanna dello stesso alla pena di 1 anno e sei mesi di reclusione, giusta sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 1356 dell’11.10.2023/27.03.2024, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10881 del 12.02.2025.

10. L’art. 7 D.lgs. n. 235/2012, per quanto di interesse, recita quanto segue:

«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

[…]

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c)».

Le disposizioni in esame – speculari a quelle contenute nel successivo art. 10 lettere c) e d) in tema di elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali – ricalcano sostanzialmente quelle di cui agli artt. 15 lett. b) e c) Legge n. 55/1990 e 58 lett. b) e c) D.lgs. n. 267/2000, abrogati proprio dalla cd. Legge Severino (cfr. art. 17) siccome contenente un’organica regolamentazione delle cause di materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna.

Il Legislatore, quindi, alla lettera c) del citato art. 7, ha elencato taluni specifici delitti contro la pubblica amministrazione la cui condanna definitiva ha ritenuto essere ostativa alla candidatura alle elezioni regionali, a prescindere dall’entità della pena in concreto inflitta all’imputato.

Alla successiva lettera d), invece, il Legislatore ha ulteriormente individuato, quale condizione personale ostativa alla candidatura, l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), purché commesso “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio” ed a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.

Trattasi di un’ulteriore ipotesi inabilitante, aperta e residuale, il cui perimetro applicativo risulta delineato dalla soglia – non contemplata dalla precedente lettera c) – della pena inflitta all’imputato (superiore a sei mesi) e dall’individuazione di condotte non nominativamente previste ex ante ma ritenute, sulla scorta di un criterio valoriale, aventi un grado di offensività incompatibile con la candidatura a cariche elettive giacché implicanti “abuso dei poteri” ovvero “violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio”, come tali potenzialmente idonee ad interferire con i compiti connessi alla carica ambita.

11. Per come recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione civile, ci si trova «al cospetto, dunque, di una non irragionevole norma di chiusura del sistema volta a tutelare il buon andamento e la trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni, in quanto diretta ad impedire che queste siano governate da chi sia stato definitivamente condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti, anche non colposi, purché aggravati dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, dovendo il disvalore di tali delitti rilevante ai suddetti fini essere individuato proprio nell’abuso di tali poteri o nella violazione di tali doveri (cfr. Cons. St, Sez. II, sent. n. 4575 del 2024; Cons. St., Sez. V, sent. n. 2485 del 2012)» (così, da ultimo, Cass. Civ., sez. I, 8 luglio 2025, n. 18586, che richiama, quale giurisprudenza in termini, Cass. Civ. n. 14707/1999; Cass. n. 2896/2004 e n. 21582/2020).

L’operatività della causa di incandidabilità di cui alla lettera d) dell’art. 7 D.lgs. n. 235/2012 presuppone, dunque, l’accertamento, da parte dell’Ufficio preposto all’esame delle liste elettorali – e, quindi, da parte dell’autorità giurisdizionale chiamata a sindacare la correttezza dell’operato dell’Ufficio – che la condotta delittuosa posta in essere dall’aspirante candidato, ove punita con la reclusione superiore a sei mesi, pur non integrando alcuna delle fattispecie di reato contro la p.a. elencate nella precedente lettera c), dal punto di vista della condotta materiale o di una sua circostanza aggravante, si sia, comunque, estrinsecata nell’abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (cfr. Cass., Sez. I, 7/10/2020, n. 21582; 14/02/2004, n. 2896; 27/07/2002, n. 11140; 29/12/1999, n. 14707; 10/03/1999, n. 2065; 6/08/1998, n. 7697).

12. Premesso quanto sopra, del tutto fuori fuoco si appalesa la censura centrale su cui si fonda l’intero gravame, ovvero quella secondo cui, in sede di cancellazione del ricorrente dalla lista Alleanza Verdi Sinistra, presentata in vista delle elezioni regionali 5/6.10.2025, tale valutazione sarebbe stata omessa.

L’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria si sarebbe limitato a presumere l’esistenza della suddetta connotazione della condotta (abuso dei poteri ovvero violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione), desumendola dal mero titolo di reato ascritto (art. 479 c.p. nella specie contestato in relazione all’art. 476 comma 2 c.p.) e, dunque, ritenendola ontologicamente connaturata alla fattispecie penale della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, senza tener conto del comportamento concretamente posto in essere dall’odierno ricorrente/imputato/condannato e, dunque, degli accertamenti penali di cui alla sentenza adottata nei confronti di quest’ultimo ed anzi contra le risultanze di tali accertamenti penali che, viceversa, sia pure implicitamente, escluderebbero qualsivoglia abuso di potere/violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione/il pubblico servizio (stante la mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 c. 9 c.p. e la mancata comminazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 31 c.p.).

13. Innanzitutto, è condivisibile, anche in quanto coerente con il costante orientamento della giurisprudenza della Cassazione sul tema, l’assunto secondo cui, in linea di principio – ovvero astraendosi, per un momento, dal comportamento concretamente posto in essere dall’odierno ricorrente, in qualità di Sindaco del Comune di Riace, nella vicenda attinente la gestione del flusso dei migranti – la condotta tipizzata, in via generale ed astratta, dall’art. 479 (a carico del “pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”) comporta ex se quell’abuso di poteri/violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione/pubblico servizio, ostative alla candidabilità ex lettera d) dell’art. 7 D.lgs. n. 235/2012.

Trattasi di una fattispecie di “reato proprio” che, tenuto conto dell’astratta descrizione della condotta punibile siccome operata dall’art. 479 c.p. (condotta posta in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni), si concreta inevitabilmente nel summenzionato nell’abuso dei poteri ovvero nella violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione/pubblico servizio, tanto da impedire in nuce al giudice penale, per come parimenti chiarito dalla giurisprudenza, la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p., con conseguente inconsistenza dell’ulteriore obiezione sul punto mossa in ricorso (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. I, 29.12.2022, n. 38054; Cass. Pen. Sez. III, 28.01.2021, n. 17386, n. 37839 del 7.05.2014; Cass. Civ., sez. I, 14.02.2004, n. 2896).

14. In ogni caso, per come si evince dal tenore del provvedimento impugnato, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha, condivisibilmente, rinvenuto la causa di incandidabilità di cui all’art. 7 lett d) D.l.gs. n. 235/2012 (comunque accertabile da questo Tribunale, avente giurisdizione esclusiva oltre che estesa al merito) in considerazione della condotta concretamente posta in essere dal ricorrente, siccome accertata dal giudice penale.

Ciò lo si desume non soltanto dalla trascrizione del capo di imputazione n. 6, ascritto al ricorrente, ma anche dalla finale considerazione secondo cui questi, “come già detto, è stato condannato per avere, quale Sindaco, attestato falsamente di aver effettuato i controlli sui rendiconti propedeutici all’erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione di determinati progetti, asseverandoli in assenza dei presupposti” (così a pag. 2 ultimo cv. e 3 del provvedimento impugnato).

15. E che la condotta delittuosa di cui al capo 6 di imputazione, posta in essere dal sig. -OMISSIS-, sia stata connotata da abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, così da incorrere nella causa di incandidabilità di cui al sopra citato art. 7 comma 1 lett. d) D.lgs. n. 235/2012, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, si evince proprio dagli accertamenti della Corte di Appello di Reggio Calabria, compendiati nella sentenza n. 1356 dell’11.10.2023/27.03.2024, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10881 del 12.02.2025.

Ed invero, il sig. -OMISSIS-, avuto riguardo al summenzionato capo 6, era stato ritenuto dal Tribunale di Locri responsabile, quale Sindaco del Comune di Riace, ente pubblico gestore dei progetti cd. SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e MSNA (Minore Straniero Non Accompagnato), di aver adottato 56 determine ideologicamente false in quanto, nel corpo delle stesse, contrariamente al vero, veniva attestata la correttezza dei rendiconti di spesa dei tre progetti, cosi ponendo le basi per poter distribuire gli importi che riceveva dal Ministero dell’Interno (per lo SPRAR ed il MSNA) e dalla Prefettura (per il CAS).

Al fine di affermare la responsabilità del -OMISSIS- il Tribunale, con valutazione confermata nei successivi gradi di giudizio, ne ha innanzitutto premesso la qualità di pubblico ufficiale (quale Sindaco del Comune di Riace), oltre che di incaricato di pubblico servizio, quale responsabile dei progetti di accoglienza.

Impugnata la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha motivatamente escluso la responsabilità penale del ricorrente avuto riguardo alla falsificazione delle determine in questione, fatta eccezione per la sola determina n. 57 del 19.09.2017.

Sul punto, così è dato leggere alle pagine 220 e ss. della sentenza della Corte n. 1356 dell’11.10.2023/27.03.2024:

Relativa al secondo semestre 2016, la determina contiene l’attestazione di conformità ai criteri della prefettura, da ritenersi ideologicamente falsa alla luce del contenuto del dialogo – cui partecipava attivamente -OMISSIS- – di cui al prog. 1806 del 13.9.2017, in cui vi è chiaro riferimento alla manipolazione del rendiconto, nella parte relativa al costo del carburante.

È opportuno premettere che, per come si ricava da un dialogo di poco precedente (prog. 1806 del 8.9.2017), i funzionari aveva fatto intendere che non sarebbero state più riconosciute (e quindi liquidate) le spese sostenute per le c.d. borse lavoro, e pertanto, discutendo con -OMISSIS-, -OMISSIS- proponeva di adottare un sistema per non perdere completamente l’economia, ovvero per non dover perdere le somme già spese, appunto, per le borse lavoro.

Sistema che, in prima battuta, veniva individuato nella creazione di prestazioni occasionali, il cui carattere fittizio, almeno nei propositi dei conversanti, è chiaramente desumibile dal testo del dialogo: alla lerinò che proponeva questo espediente (si devono trovare persone che, pure che gli fai il bonifico, i soldi ritornano a Città Futura), -OMISSIS- replicava che, con ogni probabilità, costoro non si sarebbero prestati (Sì, ma come facciamo noi a… a fare quest’operazione che i pa… i pagamenti? Quelli vogliono tenersi i soldi pure).

La -OMISSIS- e -OMISSIS- discutevano, quindi, della possibilità di ricorrere a persone fidate, che non fossero però parenti di -OMISSIS-, per evitare che costui divenisse perciò attaccabile – ti bombardano … se scoprono (prog. 1806 del 8.9.2017, riportata per esteso alle pp. 267 e ss. sentenza appellata).

È appunto in questo contesto che si inserisce il dialogo che assume diretto rilievo ai nostri fini (prog. 1806 del 13.9.2017), intercorso, nella parte di interesse, tra -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Più in particolare, si tratta di un lungo dialogo, intercettato in ambientale poco dopo una delle ultime visite dei funzionari preposti e prima della presentazione del rendiconto CAS per il secondo semestre 2016.

Come anticipato, il rendiconto CAS per il secondo semestre 2016 (presentato, appunto, con notevole ritardo), ricadeva nella operatività della nuova convenzione con la prefettura, che condizionava espressamente il pagamento alla effettiva consegna della documentazione giustificativa.

Dal tenore complessivo della conversazione emerge chiaramente come, nel compilare il rendiconto:

1) per indicare le somme relative al costo per il carburante, la -OMISSIS- suggeriva, ove fossero state effettivamente richieste le pezze giustificative, di inviare due operatori presso dei distributori per far firmare – ad un anno di distanza dal periodo in rendicontazione – le schede carburante (io non penso che vogliano le pezze giu…giustificative, sennò per la benzina gli metto quelle che già abbiamo…Sennò mando ad -OMISSIS- a -OMISSIS- così le timbrano);

2) a quel punto era proprio -OMISSIS- a suggerire alla -OMISSIS-, mese per mese, le somme da inserire (hai messo 500? … mettici 700 mettigli 80 euro.. mettigli 300 euro, qua mettigli 280 euro… e qua a dicembre mettigli 170 euro), determinate “forfettariamente” in ragione del numero di ospiti presenti, senza ulteriori affanni (ma quello che esce, quello che esce, dai; non ci fa niente, lascialo stare; tanto non è questo ormai il problema più grande).

Si tratta di costi poi effettivamente riportati nel rendiconto CAS, cui va collegata la determina in questione, che reca l’attestazione di conformità da ritenersi, per quanto visto finora, ideologicamente” falsa, ex art. 479 c.p. (così a pag. 220-221).

Ed ancora:

«Il dialogo, utilizzabile ex art. 266 cod. proc. pen, con riguardo al reato di falso in atto pubblico, consente non solo di collegare univocamente, anche sul piano temporale, una specifica condotta di manipolazione del rendiconto alle determine sottoscritte, e nel contempo offre prova anche della piena consapevolezza del -OMISSIS- della c.d. immutatio veri.

Reato rispetto alla cui consumazione non osta il contrario argomento difensivo, volto ad evidenziare come i conversanti stessero agendo per recuperare somme già spese» (così a pag. 223 della sentenza CdA Reggio Calabria).

Il disvalore della condotta, penalmente rilevante, commessa dal Sindaco del Comune di Riace nella sua qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio ha indotto la Corte di Appello di Reggio Calabria a non riconoscere, in favore dello stesso, le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 n. 1 c.p. consistente nell’avere “agito per motivi di particolare valore morale o sociale”.

A tale proposito, la Corte ha ritenuto che «In questa prospettiva, deve escludersi che le finalità solidaristiche che hanno sorretto il percorso di -OMISSIS-, siano di particolare valore morale e sociale, nel senso appena indicato, in quanto rispondenti alla morale comune media.

Ciò anche a voler ritenere che egli, nel sottoscrivere la determina per cui ha riportato condanna, sia stato direttamente e specificamente guidato da queste finalità che, in realtà, hanno animato, in linea generale, il suo approccio al tema dell’accoglienza.

Non è certo con la sottoscrizione della determina – che serviva a distribuire le somme provenienti dalla prefettura – che -OMISSIS- si prefigurava di rimuovere una situazione immorale o antisociale, mirando egli, in termini immediati, ad evitare che venissero effettuate delle decurtazioni.

Non vi sono, quindi, elementi per ritenere che l’appellante abbia tuttavia agito “sotto l’impulso di sentimenti, ideali, esigenze tali da far ritenere che ogni altra persona pur della massima onestà avrebbe preferito di agire nello stesso modo sol che avesse avuto le stesse virtù morali del soggetto giudicabile” (in questi esatti termini, Cass. pen., sez. Un., sentenza n. 1 del 18.03.1970, rv. 125782)» (così a pag. 279).

Inoltre, la Corte ha ritenuto il -OMISSIS- meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena ma non di quello della non menzione e ciò “valutati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e più in particolare il tempo e le modalità dell’azione (anche ripetuta, come per la -OMISSIS-), l’intensità del dolo” (così a pag. 288).

15.1 Siffatte valutazioni circa la penale responsabilità dell’imputato, ricorrente in Cassazione contro le summenzionate statuizioni di condanna, sono state pienamente confermate dal giudice di legittimità secondo cui: «La sentenza impugnata ha svolto ampie argomentazioni (pagg. 220-225) a sostegno della ritenuta sussistenza, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, del falso ideologico inerente alla determina n. 57 del 19 settembre 2017, contenente l’attestazione di conformità ai criteri indicati dalla Prefettura, ritenuta ideologicamente falsa alla luce soprattutto del contenuto del dialogo (oggetto di una intercettazione ambientale del 13 settembre 2017, dopo una delle ultime visite dei funzionari preposti e prima della presentazione del rendiconto CAS per il secondo semestre 2016), intervenuto tra -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in cui vi è un chiaro riferimento – nella interpretazione della Corte di appello – alla manipolazione del rendiconto, nella parte relativa al costo del carburante, con l’intervento e la chiara consapevolezza del Sindaco del Comune di Riace.

Il ricorso non si è confrontato con tali valutazioni ed ha riproposto argomentazioni già svolte in appello, riguardanti tutti i reati di falso, senza specifico riferimento all’unica determina per la quale vi è stata condanna».

16. Quanto sopra evidenziato e trascritto smentisce plasticamente, senza necessità di ulteriori argomentazioni, l’assunto ricorsuale secondo cui in nessun passaggio della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 2023, siccome confermata dalla Cassazione nel 2025, si evincerebbe che il sig. -OMISSIS- abbia posto in essere la condotta allo stesso concretamente contestata, integrante gli estremi della fattispecie normativa astratta di cui all’art. 479 c.p., con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio connesse alla gestione, quale Sindaco del Comune di Riace, dei cd. Centri CAS.

La circostanza che il Giudice penale, pur condannando l’odierno ricorrente per una condotta certamente connotata nei termini summenzionati, integranti la causa di incandidabilità di cui all’art. 7 comma 1 lett. d) D.lgs. n. 235/2012, non abbia ritenuto di comminare allo stesso anche la pena accessoria di cui all’art. 31 c.p. (secondo cui “Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, […] o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici”) deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della necessaria cancellazione dello stesso dalle liste elettorali, trattandosi di istituti che, pur muovendo dagli stessi presupposti, operano su piani giuridici autonomi e paralleli ed hanno effetti non pienamente coincidenti (quelli di cui all’art. 7 L. Severino attengono esclusivamente al diritto di elettorato passivo mentre quelli di cui all’art. 31 c.p. riguardano tutti i pubblici uffici, omnia-comprensivamente considerati), anche avuto riguardo alla relativa durata.

17. Infine, è pacifico in giurisprudenza come il giudice a cui è devoluta la cognizione della causa di incandidabilità – nella specie evidentemente sussistente, per come dichiarato dall’Ufficio – pur essendo tenuto a verificarne gli estremi nel comportamento dell’imputato sulla scorta di quanto già accertato in sede penale, non può esperire ulteriori indagini di merito e neppure reinterpretare né la fattispecie contestata né la decisione assunta dal giudice penale: “l’una e l’altra ponendosi come dato storico sul quale, e per effetto del quale, la causa di decadenza opera ipso iure fin dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna” (così Cass. Civ., sez. I, 14.02.2004, n. 2896; cfr. anche n. 2743/2001).

Ne consegue l’inammissibilità di quei motivi di gravame tesi a stimolare, da parte del Collegio, una riconsiderazione della portata materiale e della rilevanza giuridica della condotta posta in essere dal Sindaco del Comune di Riace, sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, in occasione della predisposizione della determina di liquidazione n. 57/2017, il cui deposito, in uno all’ulteriore produzione documentale effettuata dal ricorrente, si appalesa, quindi, del tutto irrilevante, ai fini di causa.

18. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

19. La natura della res controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 15.09.2025 n. 607

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