7. L’appello è infondato.
8. In fatto si rileva quanto segue.
La Società ricorrente, titolare dell’Autoscuola del Sole di Barletta con sede in via Dante Alighieri, è stata sottoposta ad ispezione in data 4 ottobre 2023.
In particolare, alle ore 15,05 del 4 ottobre 2023, gli ispettori si sono recati presso i locali della scuola per verificare la regolare tenuta delle lezioni previste nell’ambito del corso per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente (corso comunicato il 18 settembre 2023, con inizio programmato per il 27 settembre 2023 e successive lezioni, tra cui quella in data 4 ottobre 2023).
Il verbale ispettivo riporta “l’omissione ai sensi del DM 20.09.2013 da parte del Responsabile del corso della trasmissione via pec alla DGT e all’UMC competente della comunicazione di inizio delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti” e che “Al momento dell’ispezione l’autoscuola risultava chiusa e contattato per le vie brevi il Responsabile del corso dichiarava di essere fuori sede”.
Nello stesso si dà conto altresì che “Nello svolgimento del corso risultano disattese le disposizioni sul regolare svolgimento dei corsi previste dal Decreto Dirigenziale del 22/10/2010 (G.U. n. 258 del 4.11.2010), dal D.M. 20/09/2013, dalla circolare ministeriale della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 luglio 2021 (G. U. n. 221 del 15/09/2021) e dalla circolare ministeriale della Direzione Generale per la Motorizzazione, prot. n 31895 del 15-10-2021”.
Pertanto gli ispettori hanno trovato la scuola con le porte di accesso chiuse e priva di docente, allievi e responsabile dell’autoscuola, nonostante in quel momento si sarebbe dovuta svolgere una lezione del corso per il recupero dei punti.
Il Ministero ha quindi avviato, con nota primo dicembre 2023, il procedimento per la “sospensione del nulla osta ad effettuare i corsi CQC per irregolarità nel corso succitato”, richiamando il verbale dell’ispezione 4 ottobre 2023.
Ricevute ed esaminate le osservazioni presentate dalla Società in data 11 dicembre 2023, il Ministero ha adottato il provvedimento primo gennaio 2023, di “sospensione del Nulla Osta 577/CQC/DGT/BA, emesso da questa D.G.T. del Sud, con provvedimento del 09.04.2020 n. 37057” per un periodo di giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del provvedimento, notificato il 18 gennaio 2024.
9. Riassunto per sommi capi il fatto può essere scrutinato il ricorso in appello.
10. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per il fatto che il Tar avrebbe fondato la decisione “su norme inapplicabili alla fattispecie, confondendo le fattispecie oggetto di accertamento”.
In particolare, secondo l’appellante, il corso che ha rappresentato la causa del provvedimento impugnato riguarda il recupero punti, la cui disciplina è contenuta nel decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 22 ottobre 2010, recante “Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, derivante dalle modifiche intervenute sull’articolo 126-bis del Codice della strada” e non nel d.m. 30 luglio 2021 e nella circolare n. 31895 del 15 ottobre 2021, che pur disciplinando in generale la materia dei corsi CQC (carte di qualificazione del conducente), stabilisce modalità specifiche e differenziate di organizzazione dei corsi solo per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica (artt. da 8 a 20). Pertanto il Tar avrebbe errato nel richiamare la disciplina del 2021.
In particolare, per i corsi di recupero punti della qualificazione professionale non sarebbe prevista la comunicazione delle assenze, in particolare via pec, né dagli artt. 5 e 7 del decreto del 2010, né dalla circolare ministeriale della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.
Sarebbe altresì errato l’assunto speso dal Tar in merito alla doppia motivazione del provvedimento impugnato, fondata non solo sull’omessa comunicazione delle assenze, ma anche sull’omessa comunicazione dell’inizio delle lezioni (non tenutasi per l’assenza degli allievi). Detta seconda ragione non troverebbe fonte nei provvedimenti impugnati.
10.1. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, di violazione dell’art. 21 comma 3 e 5 del d.m. 30 luglio 2021 e dell’art. 8 comma 2 del decreto 22 ottobre 2010, che richiederebbero la presenza del responsabile dell’autoscuola in caso di ispezione.
L’appellante ha altresì dedotto che “Prima dell’avvio delle attività ispettive, i funzionari avrebbero dovuto richiedere la presenza del responsabile del corso o di persona da lui delegata; avrebbero potuto consultare i registri all’interno degli Uffici della Scuola e al termine redigere verbale di tutta l’attività svolta” e che “il provvedimento di sospensione sarebbe stato adottato senza adeguata istruttoria e senza attendere il parere del Responsabile del procedimento sulle osservazioni inviate (non è controfirmato)”.
10.2. Si principia lo scrutinio dal secondo motivo d’appello.
10.3. Gli ispettori si sono recati presso la sede dell’autoscuola esercitando il potere ispettivo riconosciuto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, dall’art. 8 del decreto 22 ottobre 2010, recante “Verifica della regolarità dei corsi per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente”. In base ad esso “gli Uffici della Motorizzazione Civile o gli organi di polizia, su richiesta dei medesimi, effettuano visite ispettive di cui redigono verbale” al fine di verificare la regolarità dei corsi per il recupero dei punti.
In particolare hanno svolto l’attività ispettiva “presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni”, così come richiesto dall’art. 5 della circolare del 2019.
Recatisi sul posto hanno trovato la scuola “chiusa” e, chiamato il responsabile della stessa, egli “dichiarava di essere fuori sede” (così dal verbale dell’ispezione 4 ottobre 2023).
Ne deriva che la scuola era chiusa al momento dell’ispezione (ore 15,05 del 4 ottobre 2023). Né risulta che il responsabile abbia fornito argomenti per ritenere che la chiusura fosse momentanea, superabile in tempi brevissimi.
L’affermazione di parte appellante, secondo la quale il responsabile “stava fruendo della pausa pranzo nel rispetto degli orari della Scuola che avrebbe riaperto alle 15,30 (gli ispettori si presentarono alle 15,00 e non vollero attendere neppure l’arrivo del responsabile alle 15,15)” e lo stesso “per telefono spiegava l’accaduto e, trovandosi a pochi chilometri, chiedeva di attendere dieci minuti per la verifica dei registri, o di attendere l’apertura degli Uffici alle 15,30”, non risulta infatti comprovata da elementi a supporto, né da eventuali dichiarazioni in tal senso del responsabile contenute nel verbale.
In tale contesto, di chiusura della scuola, non può essere addebitato agli ispettori di non avere richiesto la presenza del responsabile del corso o di persona da lui delegata (art. 5 della circolare del 2019).
Il verbale non risulta controfirmato dal responsabile della scuola, non essendo egli presente, come dallo stesso ammesso.
Non può ritenersi, in uno con l’appellante, che detta circostanza costituisca una violazione dell’art. 8 comma 1 del decreto 22 ottobre 2010, in base al quale “Eventuali irregolarità sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell’autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell’ente autorizzato”.
La disposizione, infatti, presuppone che il responsabile della scuola sia presente alle attività ispettive.
In ogni caso, è anche previsto che gli Uffici della motorizzazione civile possano effettuare ispezioni mirate alla verifica dell’effettiva presenza degli allievi alle lezioni, “anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate nei 5 minuti successivi a ciascuna rilevazione delle presenze” (art. 5.2. del circolare del 2019), con una previsione incompatibile con un’organizzazione anticipata dell’ispezione.
Né può ritenersi che l’assenza di questi costituisca circostanza ostativa dell’attività ispettiva e alla relativa verbalizzazione.
Da un lato, detta preclusione lascerebbe nella disponibilità del destinatario del controllo la possibilità di paralizzare l’azione degli organi di verifica, così svuotando l’attività delle correlate potenzialità e consentendone l’inibizione nei casi più gravi di violazione.
Dall’altro lato, l’attività di verifica è svolta dall’Ufficio della motorizzazione civile di Bari – Foggia mentre il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Ufficio di diretta collaborazione di Bari. L’alterità dell’organo che ha svolto l’attività di accertamento in loco rispetto all’organo che ha deciso la sospensione giustifica la particolare attendibilità del verbale, specie con riferimento alle circostanze di fatto che non sono frutto di apprezzamento soggettivo (chiusura della scuola e quanto appreso per le vie brevi dal responsabile della stessa).
Del resto, che la sottoscrizione del verbale non sia elemento necessario per il perfezionamento dello stesso si ricava indirettamente dall’art. 5.3 della circolare del 2019, in base al quale “Al termine di ogni ispezione è consegnata copia del verbale a chi sia presente tra legale rappresentante del soggetto erogatore del corso ovvero responsabile del corso stesso, ottenendo firma di accettazione” ma “L’eventuale rifiuto a ricevere copia del verbale è opportunamente annotata”.
Sicché anche in caso di rifiuto a ricevere copia, cioè di (altro) comportamento ostativo rispetto al completamento dell’attività ispettiva, non è necessaria la sottoscrizione del responsabile della scuola.
La situazione è analoga a quella qui controversa, dal momento che la chiusura della scuola, annotata sul verbale, rende impossibile acquisire la sottoscrizione dello stesso da parte del responsabile della scuola, al pari del rifiuto a ricevere copia opposto in presenza, di cui è infatti richiesta la sola annotazione.
A fronte di un evento, la chiusura della scuola, incompatibile con le pregresse comunicazioni sullo svolgimento die corsi nella giornata del 4 ottobre 2023, gli ispettori hanno riscontrato profili di irregolarità, di cui hanno dato evidenza nel relativo verbale.
Il verbale, nel quale si legge che “si assegnano dieci giorni dalla data odierna per fornire eventuali controdeduzioni ai rilievi elencati”, è stato inviato all’Ufficio di diretta collaborazione della competente Direzione del Ministero in data 26 ottobre 2010 (così dalla nota primo dicembre 2023, di avvio del procedimento).
L’avvio è stato disposto richiamando entrambe le irregolarità riscontrate, cioè il mancato invio “via pec alla DGT e all’UMC competente della comunicazione di inizio delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti” e la chiusura della scuola, unitamente alla dichiarazione del responsabile di essere fuori sede.
La Società ha poi presentato le proprie osservazioni, che sono state superate dall’Amministrazione che ha quindi adottato il provvedimento finale.
Non risulta quindi fondato la censura di asserita violazione dell’art. 21 comma 3 e 5 del d.m. 30 luglio 2021 e dell’art. 8 comma 2 del decreto 22 ottobre 2010, per assenza, nel corso dell’ispezione, del responsabile dell’autoscuola e di difetto di istruttoria.
Né è richiesta la controfirma del provvedimento da parte del responsabile del procedimento, che non avrebbe formulato il parere sulle osservazioni inviate (non è controfirmato).
In termini generali, e fatte salve diverse disposizioni, l’omessa indicazione, nel provvedimento conclusivo di un procedimento, dell’attività istruttoria del responsabile del procedimento non costituisce ragione di illegittimità del provvedimento stesso. La proposta del responsabile del procedimento costituisce infatti “atto del procedimento privo di autonoma lesività e successivamente assorbito nell’atto” finale (Cons. St. sez. V, 4 novembre 2019 n. 7500). Ciò anche in ragione del fatto che la figura del responsabile del procedimento trova la propria ratio, innanzitutto, in ragioni di trasparenza verso il privato destinatario dell’attività amministrativa, cioè nella “chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento”, dovendo il privato “sapere chi e in quale momento sia la persona fisica appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento” (Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2021 n. 5281).
La distinzione fra attività svolta dal responsabile del procedimento e decisione finale è volta, in altra prospettiva, a ripartire le diverse responsabilità, riverberandosi sul regime delle relative responsabilità (sulla base dell’ordinamento particolare nelle quali si iscrivono).
Per completezza si rileva (non essendo censurato) che, anche considerando la sospensione qui controversa come sanzione penale sulla base degli Engel criteria (senza approfondire l’integrazione degli stessi, non essendo necessario), cioè la qualificazione giuridica dell’illecito, la natura medesima dell’illecito e il grado di severità, deve essere apprezzato il fatto che la decisione amministrativa è stata oggetto del presente giudizio (Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 10 dicembre 2020): anche a ritenere che la decisione amministrativa non soddisfi le condizioni di cui all’art. 6 Cedu, essa comunque è stata “sottoposta a un controllo a posteriori da parte di un organo giudiziario con piena giurisdizione” (Corte europea dei diritti dell’uomo 6 novembre 2018, n. 55391/13), il quale deve avere “il potere di riformare interamente, in fatto e in diritto, la decisione emessa da un organo di grado inferiore” (Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 febbraio 2003, n. 49636/99, 4 marzo 2004, n. 47650/99).
10.4. Pertanto il secondo motivo di appello è infondato.
10.5. Nel merito del provvedimento (primo motivo di appello) si rileva innanzitutto che la sospensione è stata disposta per due ragioni, il mancato invio via pec della comunicazione di inizio delle lezioni e dei nominativi degli allievi assenti e la chiusura della scuola, unitamente alla dichiarazione del responsabile di essere fuori sede.
Infatti il provvedimento di sospensione riporta le irregolarità riscontrate nella visita ispettiva e, quindi, da un lato, “l’omissione ai sensi del DM 20.09.2013 da parte del Responsabile del corso della trasmissione via pec alla DGT e all’UMC competente della comunicazione di inizio delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti” e, dall’altro lato, il fatto che“Al momento dell’ispezione l’autoscuola risultava chiusa e contattato per le vie brevi il Responsabile del corso dichiarava di essere fuori sede”.
Nella motivazione del provvedimento si legge, in particolare, che la chiusura della scuola costituisce “inibizione al libero ingresso nella medesima”, “non consentendo agli ispettori di svolgere il proprio compito”, e che “la rappresentata, corretta e tempestiva compilazione dei registri non può dirsi provata”, che “l’Amministrazione non può considerare i corsi come regolarmente tenuti”, nonché che le “annotazioni rispondono all’interesse pubblico […] a che siano consentiti i necessari controlli ed ispezioni per verificare il regolare svolgimento dei corsi”, riportando a tal fine quanto prescritto dalla circolare del 2019 sulle annotazioni nel registro delle frequenze e sulle ispezioni effettuate a seguito delle comunicazioni inviate nei cinque minuti successivi all’inizio delle lezioni (su cui infra).
Pertanto il provvedimento è plurimotivato, essendo basato non solo sul mancato invio della pec di comunicazione delle assenze ma anche su altra motivazione, riguardante la chiusura della scuola.
L’appellante si è concentrato a confutare la legittimità del provvedimento in ragione del mancato invio della pec, ritenendo (in tesi) detto invio non dovuto, mentre non ha specificamente contestato le ragioni di sospensione relative alla chiusura della scuola.
Detta censura non è conducente in quanto il provvedimento è basato anche su altra motivazione, riguardante la chiusura della scuola
In ogni caso si rileva nel merito quanto segue quanto segue.
In base all’art. 7 del decreto 22 ottobre 2010, “La presenza degli allievi alle lezioni è attestata nel “registro di frequenza”, conforme al modello previsto all’allegato 2, sul quale sono altresì annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degli allievi” e “L’assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici minuti dall’orario di inizio della lezione”.
Conformemente nell’art. 4.2.3 della circolare del 2019 si legge che la presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, sul quale sono inoltre annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata e in uscita degli allievi, annotazione dell’assenza di un allievo sul registro entro quindici minuti dall’inizio della lezione.
Pertanto, l’onere imposto dal decreto 22 ottobre 2010 e dalla circolare del 2019 (richiamati nel provvedimento impugnato e di cui è lo stesso appellante ad affermare l’applicabilità ai corsi di recupero punti) è quello di annotare la circostanza sul registro di frequenza. A tal fine non è necessario richiamare altre fonti normative o atti amministrativi, neppure quelli che parte appellante ha dedotto non essere applicabili ai corsi di recupero punti (in disparte l’approfondimento sul punto).
Detto onere deve essere adempiuto entro quindici minuti dall’inizio della lezione e non è compatibile con la chiusura della scuola.
Nel provvedimento impugnato, come visto, si fa espresso riferimento alle omesse annotazioni nel registro di frequenza, che “rispondono all’interesse pubblico […] a che siano consentiti i necessari controlli ed ispezioni per verificare il regolare svolgimento dei corsi”.
L’accertamento dell’adempimento degli obblighi di annotazione presuppone che la scuola rimanga aperta nell’orario di lezione, tanto è vero che nel provvedimento gravato si legge che “la rappresentata, corretta e tempestiva compilazione dei registri non può dirsi provata”, dal momento che la scuola era chiusa in sede di verifica ispettiva svolta nell’orario programmato di lezione.
Costituisce quindi un’irregolarità (così come indicato nel provvedimento impugnato) la chiusura della scuola in caso di assenza degli alunni, irregolarità che costituisce ragione della sospensione, peraltro non specificamente contestata e censurata da controparte.
In tal senso quindi la motivazione del provvedimento gravato non si fonda sull’omessa comunicazione dell’inizio delle lezioni (così parte appellante censurando la sentenza impugnata), ma sulla chiusura della scuola, testualmente richiamata nel provvedimento impugnato, insieme all’omessa comunicazione delle assenze.
Del resto, la chiusura della scuola impedisce l’attività di vigilanza, come attestato dal provvedimento impugnato, nel quale si legge che la chiusura della scuola costituisce “inibizione al libero ingresso nella medesima”, “non consentendo agli ispettori di svolgere il proprio compito”. E ciò a maggior ragione se si considera che, come visto, gli Uffici della motorizzazione civile possono effettuare ispezioni mirate alla verifica dell’effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate nei cinque minuti successivi a ciascuna rilevazione delle presenze (art. 5.2 della circolare del 2019): la previsione infatti è incompatibile con la chiusura della scuola in caso di assenza, né la previsione fa salve particolari situazioni.
Nel caso di specie, inoltre, il controllo ha riguardato profili particolarmente rilevanti dell’attività di svolgimento dei corsi per il recupero punti.
In base all’art. 5.2 della circolare del 2019 infatti particolare attenzione deve essere posta, nell’ambito della verifica della regolarità dei corsi, alla “corretta tenuta del registro di frequenza” e alla “coincidenza fra la lezione programmata nel calendario e la lezione svolta al momento della verifica”.
Proprio al fine di consentire dette verifiche è stabilito che almeno sette giorni prima dell’avvio del corso debbono essere comunicati, fra l’altro, i dati relativi al calendario delle lezioni e al rispettivo orario, nonché le successive variazioni entro il giorno precedente (art. 5 del decreto del 2010).
Pertanto la chiusura della scuola in orario di lezione non è compatibile con gli obblighi di comunicazione del calendario, oltre che con gli obblighi di annotazione nel registro delle frequenze.
Ne deriva che, in mancanza di tempestiva comunicazione della modifica del calendario dei corsi (cioè della cancellazione di una lezione), la chiusura della scuola contrasta con le attività e gli obblighi di verifica e ispezione, neppure consentendo la verifica dell’annotazione sul registro entro le tempistiche prescritte (e sopra illustrate). Infatti nel provvedimento gravato si legge che “la rappresentata, corretta e tempestiva compilazione dei registri non può dirsi provata”.
Del resto, se non si richiedesse quanto meno detta comunicazione in caso di chiusura della scuola in orario di lezione (secondo il programma precedentemente comunicato), verrebbe meno la stessa efficacia dell’attività di controllo, che prevede anche, come visto, ispezioni decise avvalendosi delle comunicazioni effettuate nei cinque minuti successivi a ciascuna rilevazione delle presenze.
Parte appellante non ha dimostrato di avere effettuato detta comunicazione nonostante la scuola fosse chiusa alle 15,05 del 4 ottobre 2023, in presenza di un calendario (previamente comunicato) che prevedeva una lezione in detto arco temporale.
Pertanto la stessa chiusura della scuola giustifica il provvedimento di sospensione gravato. Infatti, non essendo stato consentito il regolare espletamento dei controlli ispettivi, “l’Amministrazione non può considerare i corsi come regolarmente tenuti” (così il provvedimento gravato.
In tale contesto non sono conducenti gli assunti volti a dimostrare l’inapplicabilità ai corsi di recupero nel d.m. 30 luglio 2021 e nella circolare n. 31895 del 15 ottobre 2021 e quindi l’insussistenza dell’obbligo di comunicazione via pec delle assenze degli allievi, prevista (in tesi) solo per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, dal momento che il decreto 22 ottobre 2010 e la circolare del 2019, applicabili ai corsi di recupero punti, come dedotto anche da parte appellante, supportano la decisione amministrativa impugnata, nei termini già illustrati.
10.6. Pertanto non è fondato il primo motivo di appello.
11. In conclusione l’appello va respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 29.07.2025 n. 6709