1. L’odierna appellante, -OMISSIS- -OMISSIS-, società costituita nel 2016, impugna la sentenza n. 901/2024, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso, proposto dalla società stessa, avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento 28.9.2023 a mezzo del quale la Prefettura di Torino ha confermato l’informazione antimafia interdittiva, adottata nei confronti della ricorrente nel 2021.
1.1. Il provvedimento prefettizio trae argomento, essenzialmente, dal fatto che l’amministratore unico della società, socio al 30% delle quote sociali, è il signor -OMISSIS- cognato della socia di maggioranza – proprietaria del 70% delle quote sociali – signora -OMISSIS-; avendo sposato rispettivamente la signora -OMISSIS-, il primo e il signor -OMISSIS-, la seconda: la socia di maggioranza risulta, inoltre, figlia di -OMISSIS-, pregiudicato per reati connessi alla criminalità organizzata, nonché condannato in epoca risalente per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 del d.P.R. 309/90.
1.3. Va precisato, in punto di fatto, che la interdittiva adottata in data 12 aprile 2021- oggetto dell’impugnato atto di conferma nei confronti della -OMISSIS- – si è basata su taluni fatti controindicati, gravitanti sulla figura del nominato -OMISSIS-, sino al 17.5.2022 dipendente e direttore tecnico della società CET:
– in data 16 aprile 2015, era stato deferito dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-presso la locale D.D.A. per i reati di associazione mafiosa di cui all’art.416 bis c.p., atti persecutori di cui all’art.612, commi 1 e 2, c.p., aggravati dal c.d. metodo mafioso, e usura di cui all’art.644 c.p. nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- RGNR iscritto presso il Tribunale di Torino all’esito dell’operazione c.d. “-OMISSIS-”;
-lo stesso direttore tecnico era stato indicato come “procacciatore di appalti edili” nella Provincia di Torino, oltre che responsabile di lavori nei cantieri gestiti dalle famiglie -OMISSIS-
-l’inchiesta “-OMISSIS-” avrebbe confermato, a dire della Prefettura, che il signor -OMISSIS-si sarebbe intermediato con due dei principali imputati, -OMISSIS- entrambi indagati per il delitto associativo mafioso.
1.4. Contro tale sentenza è stato proposto appello dalla società -OMISSIS-, con ricorso n. 7594/2024, con cui è stata denunciata l’erroneità di detta decisione sotto due articolati motivi entrambi accomunati dal difetto d’istruttoria e di motivazione.
1.5. L’odierno grado di giudizio – nel quale si sono costituiti, per resistere alle istanze di parte appellante, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Torino – è transitato per la fase cautelare, conclusasi con la reiezione sia dell’istanza ex art. 98 c.p.a. (ordinanza n. 4220/2024) che con il rinvio della discussione dell’udienza pubblica, in attesa dell’imminente pubblicazione della sentenza della Adunanza Plenaria, riguardante l’ammissibilità meno dell’appello per omesso deposito di copia della sentenza impugnata-, ed è, infine, giunto in decisione all’udienza pubblica del 26 giugno 2025.
2. L’appello risulta fondato con riguardo ai profili di difetto d’istruttoria e di motivazione dedotti in entrambe le censure di appello.
2.1. Nello specifico i motivi di gravame investono proprio i passaggi della decisione di primo grado attraverso i quali il primo giudice ha conferito rilievo dirimente all’appartenenza del signor -OMISSIS- – che subito dopo la cessazione del rapporto lavorativo con la -OMISSIS- aveva costituito una nuova società – alla consorteria mafiosa: di qui i contestati rapporti coniugali e parentali, quale elemento ritenuto fondante della presunzione legale del rischio di infiltrazione, in grado di rendere recessive le ulteriori risultanze istruttorie; ivi comprese quelle ritraibili dal fatto che il signor -OMISSIS-, avesse cessato il proprio rapporto di lavoro con la -OMISSIS-, essendosi dimesso dalla società appellante; e che, i fatti allo stesso imputati, fossero riferiti ad anni antecedenti al 2016 -anno di costituzione della -OMISSIS–, e che, quindi, non avrebbero potuto interferire con la gestione della società appellante.
2.2. Sul piano procedurale, ha dedotto ancora la ricorrente che l’interdittiva originaria del 12 aprile 2021– la cui conferma è oggetto del presente gravame – veniva emessa all’esito del procedimento, avviato dalla Prefettura di Torino i cui elementi fondanti sarebbero oggi venuti meno con la morte del genitore della socia di maggioranza: signor -OMISSIS-, unico soggetto ritenuto controindicato per i fatti sopra ricordati.
2.3. Del resto, secondo la tesi della società deducente, anche l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo della quale sono state annullate le ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dal GIP di Torino nei confronti di soggetti controindicati, conoscenti del signor -OMISSIS-, non avrebbero potuto non avere un impatto significativo sul precedente quadro indiziario, nella parte in cui hanno escluso l’applicabilità dell’art. 416 bis delcod. pen e l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152/1991.
2.4. Pertanto, la società ricorrente ha ribadito, con forza, l’inidoneità dei fatti contestati all’ex dipendente della -OMISSIS- per far ritenere sussistente il rischio d’infiltrazione nella propria attività imprenditoriale, non spiegandosi, in particolare, “in che modo il signor -OMISSIS-, da tempo estraneo alla compagine sociale, avrebbe potuto influenzare la gestione dell’impresa”, né indicandosi gli elementi “dai quali deriverebbe un suo ruolo attivo nella gestione, tale da far temere il rischio di fenomeni di permeabilità”. Evidenziava, per converso, che sia la socia di maggioranza, sia il di lei marito (signor -OMISSIS-) – oggi amministratore di altra società (-OMISSIS-costruzioni), sia il socio di minoranza (signor -OMISSIS-) non sono stati mai attinti da provvedimento sanzionatorio penale; laddove, l’odierna società appellante è stata, invece, colpita dalla rinnovata interdittiva (recte conferma) sulla base di meri contatti intrattenuti dal signor -OMISSIS-con soggetti controindicati (signori -OMISSIS-) per fatti relativi alle vicende risalenti ad epoca antecedente alla costituzione della -OMISSIS-ed analiticamente riportate nell’atto prefettizio impugnato (recte: con i fratelli -OMISSIS-e relative all’autolavaggio). Dalla stessa relazione dei Carabinieri è poi emerso, a conferma di quanto esposto dalla ricorrente, che da quella data (2015) sono cessati i rapporti tra l’allora direttore tecnico della -OMISSIS-e i soggetti controindicati.
2.5. Tali deduzioni venivano, nondimeno, disattese dalla Prefettura, che adottava in data 28.9.2023 il decreto di conferma dell’informazione interdittiva antimafia, oggi gravato nel primo grado di giudizio.
3. In punto di diritto l’interdittiva è censurata con due correlate doglianze, articolate sotto molteplici profili in relazione ai vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione.
3.1. Ad essere censurato è, anzitutto, il rilievo che la Prefettura – in dissonanza con la recente giurisprudenza (v. Cons. Stato n. 553 del 17 marzo 2024) – avrebbe disatteso i nuovi elementi indizianti, cristallizzando in un’ottica retrospettiva vicende risalenti; se così è, conclude l’appellante, i fatti non potranno che restare perennemente immutati, così come i rapporti familiari.
3.2. Con la seconda doglianza ancora, -OMISSIS- denuncia, sotto altro profilo, il difetto d’istruttoria oltre alla violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, lamentando, anche nell’ottica del vizio di motivazione, l’illegittimità del diniego opposto dalla Prefettura sulla richiesta subordinata, formulata in sede procedimentale, volta ad ottenere l’applicazione di una delle misure di prevenzione collaborativa introdotte con la riforma attuata con il decreto – legge n. 152/2021.
3.3. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’odierna società appellante non abbia dimostrato la sussistenza di elementi sopravvenuti, effettivamente in grado di neutralizzare il valore sintomatico degli elementi considerati dalla Prefettura di Torino in sede di conferma; anche con riguardo alla richiesta di applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sul presupposto della mancata dimostrazione sia dell’occasionalità delle condotte, sia di una effettiva dissociazione dell’intreccio di rapporti controindicati, come meglio richiamati nell’interdittiva.
3.4. Il Collegio ritiene, meritevole di accoglimento quest’ultima doglianza con la quale la ricorrente ha censurato l’interdittiva gravata in relazione al vizio di motivazione, quanto alla postulata insussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.
3.5. Anzitutto si osserva che le misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 – invocate con forza dall’appellante – sono finalizzate a riportare la gestione dell’impresa su binari di completo affrancamento dall’influenza della criminalità organizzata. A tal fine tale disposizione prevede che: “l’autorità prefettizia, ove accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono da ritenersi riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, dispone con provvedimento motivato, all’impresa, l’adozione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione collaborativa”. Con tale misura si struttura -come ben chiarito dalla giurisprudenza – un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo che modula l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale. Tale provvedimento si pone, infatti, come alternativa all’informazione antimafia interdittiva ed è attivabile nei casi in cui l’influenza mafiosa abbia un’intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale (TAR Calabria sede di Reggio Calabria n. 392/2023).
3.6. Tale disciplina va, poi, letta in maniera coordinata con le novità introdotte in tema di contraddittorio procedimentale, disponendo, infatti, il co. 2-ter del già citato art. 92 che: …“al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il Prefetto, ove non proceda al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all’interessato secondo le modalità stabilite dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l’informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all’interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa”.
3.7. Appare, dunque evidente, nell’assetto procedimentale conseguito alla riforma del 2021 che la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis debba, comunque, essere analizzata dall’autorità prefettizia e, qualora respinta – come nel caso di specie – con motivazione rincarata, nel senso che sarebbe stato necessario che l’autorità procedente assolvesse all’onere di compiuta indicazione dei fattori ritenuti ostativi all’attuabilità del percorso di bonifica.
3.8. Tanto chiarito la ricorrente aveva, infatti, espressamente richiesto nella istanza di revisione indirizzata al Prefetto della Provincia di Torino in data 18.5.2023, seppure in via subordinata, “di voler disporre, se del caso, una misura di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011”.
3.9. Tale richiesta, per come sopra ricordato, è stata respinta sulla base del duplice rilievo della “base familistica” su cui “si erge l’organigramma aziendale” e della “non emendabilità” delle “situazioni ostative”: …-OMISSIS–OMISSIS- coniuge di -OMISSIS-; e, -OMISSIS–OMISSIS- – coniuge di -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-; quest’ultimo, “di fatto sarebbe nella condizione di esercitare una influenza dominante”; e, in relazione al profilo di intensità dei rapporti tra i soggetti componenti la compagine societaria amministrativa dell’operatore economico e i soggetti controindicati: in particolare il rapporto di -OMISSIS- con i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
3.10. Deve ritenersi che tale motivazione risulti, da un lato, con riferimento alla prima ragione impeditiva, in contrasto con la prescrizione normativa e, dall’altro lato, in relazione alla seconda, meramente apparente.
3.11. Il Collegio ritiene che la tesi della riconducibilità della società al marito della socia di maggioranza e a vicende che riguardavano il di lei padre (oggi deceduto) non sia stata adeguatamente supportata nel provvedimento impugnato.
3.12. In esso, infatti, si adombra, senza tuttavia sorreggere tale asserzione con una sufficiente indicazione di elementi da cui dedurre, secondo il criterio del “più probabile che non”, un rapporto di interferenza tra il signor -OMISSIS- – non più dipendente della società – dell’impresa e (anche indirettamente) con le consorterie criminali (cfr. anche C.G.A., 9 ottobre 2023, n. 664 e 16 agosto 2023, n. 523).
3.13. Non può essere sufficiente al fine della detta riconducibilità e della conseguente esclusione del provvedimento invocato il mero rapporto familiare, ove non accompagnato da ulteriori elementi oggettivi, univoci e concordanti, che lascino ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare o comunque cointeressenze tali da condizionare le scelte dell’impresa, ovvero che la gestione possa essere influenzata, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 9 giugno 2025, n. 4969; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 18 settembre 2023, n.8395).
3.14. In particolare, non risultano indicati nel provvedimento ai fini della adozione della invocata misura fattori ed elementi da cui emerga che la società sia tutt’ora influenzata dall’ex direttore della società; non sono stati introdotti elementi da cui evincere una gestione del signor -OMISSIS-nella società in questione né indizi di interferenza dello stesso con le scelte societarie della moglie (socia di maggioranza e dell’altro socio, detentore del 30% delle quote societarie; non sono stati in sintesi indicati elementi – per escludere la misura di cui all’art. 94 bis all’infuori dei soli rapporti di coniugio e di affinità, meglio sopra evidenziati.
3.15. In ogni caso, assume valenza ulteriore, la fondatezza della censura della carenza, sul piano motivazionale, del giudizio di attualità del presunto rischio di infiltrazione mafiosa in riferimento anche all’elemento indiziante relativo all’esito del procedimento penale nei confronti dei nominati soggetti controindicati, con i quali il signor -OMISSIS- aveva avuto frequentazioni.
3.16. In definitiva, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere corredato per escludere la misura ex art. 94 bis da elementi tesi a maggiormente evidenziare, da una parte, la effettiva cointeressenza dei familiari della socia di maggioranza e la società ricorrente e, dall’altra, a rappresentare l’attualità del condizionamento delle organizzazioni criminali nei termini di cui sopra, il che nel caso di specie è mancato.
4. In ragione di quanto sin qui esposto e assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa.
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 16.09.2025 n. 7330