Procedimento – Diritto di accesso – istanza ostensiva sottoscritta dal solo difensore e casi in cui è ammissibile

Procedimento – Diritto di accesso – istanza ostensiva sottoscritta dal solo difensore e casi in cui è ammissibile

Considerato che, secondo quanto esposto dal ricorrente, in data 18 aprile 2025 il suo legale presentava al Comune di Canossa una istanza di accesso agli atti “… inerente al terreno sito in Canossa (RE) ed identificato al relativo Catasto terreni al fg. 26, mappali 14, 27, 29, 40, 42, 48, 80 e 167, di proprietà del controinteressato, per avere copia delle pratiche edilizie attinenti alla predetta area …” e ciò “… essendo stati realizzati sui terreni del controinteressato, dei manufatti edilizi in pregiudizio alle ragioni dell’istante il quale è confinante con lo stesso controinteressato …”, in particolare per essere stati posti in essere in “… area sottoposta a vincolo paesaggistico, un piazzale per autovetture, ottenuto rimuovendo parte del crinale della collina, un anfiteatro e un’abitazione, tutti affacciati sulla Rocca di Canossa …”, oltretutto con opere “… realizzate in più fasi e senza alcuna indicazione di cantiere, cartello o affissione di titoli edilizi …” (in questi termini a pagg. 1 e 2 del ricorso);

che, in assenza di riscontro da parte dell’Amministrazione, e quindi con il vano decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per vedere dichiarata l’illegittimità del diniego tacito all’istanza del 18 aprile 2025 e per vedere di conseguenza accertato il suo diritto di accesso alla documentazione inerente l’attività edilizia di che trattasi;

che egli invoca la disciplina di cui all’art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, rilevando che si tratta di documenti accessibili, tanto più che ne è prevista la pubblicazione ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire, sì da non potere essere opposto un diritto di riservatezza;

che, pertanto, il ricorrente – in quanto ‘confinante’ – assume di avere diritto a conoscere la pratica edilizia, anche per le omesse indicazioni di cantiere, e fa valere l’interesse a prendere visione dei titoli abilitativi alle opere realizzate, ove rilasciati, per valutare le più opportune iniziative a tutela delle sue ragioni, dei suoi interessi e dei suoi diritti, mentre la pubblica Amministrazione detentrice della documentazione non deve svolgere alcuna idonea valutazione sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto, essendo un simile apprezzamento riservato all’Autorità giudiziaria eventualmente adita;

che, inoltre, a suo dire, il silenzio serbato dall’Amministrazione è illegittimo anche perché le opere che sono state realizzate, per la loro consistenza e le relative caratteristiche, necessitano di un titolo abilitativo e dei pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici, a fronte di area di particolare pregio e, dunque, vincolata;

che, in conclusione, dichiarata l’illegittimità del diniego tacito e accertatone il diritto di accesso agli atti e ai documenti della pratica edilizia, il ricorrente chiede che si ordini all’Amministrazione comunale l’esibizione della documentazione oggetto dell’istanza del 18 aprile 2025;

che si è costituito in giudizio il Comune di Canossa, opponendosi all’accoglimento del ricorso per essere stata l’istanza di accesso presentata dall’avv. Terenziani senza il corredo di una procura o delega rilasciata dal ricorrente;

che alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza in tema di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente l’ostensione degli atti non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l’esibizione, ed inoltre il diritto di accesso non è solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma consente ai privati anche di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, pertanto può essere esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante – pure nelle ipotesi in cui non si sia proceduto ad azionare un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti – proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione (v. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2023 n. 4927);

che, ciò premesso in generale, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza, il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo relativo alle attività edilizie del vicino, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo, sicché al proprietario del fondo prossimo o contiguo a quello su cui siano realizzate nuove opere edilizie spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie e della normativa vigente, e detta posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, è sufficiente, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 1 aprile 2025 n. 716; TAR Veneto, Sez. IV, 28 febbraio 2025 n. 283; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 10 febbraio 2025 n. 447; TAR Umbria 2 ottobre 2024 n. 678);

che, ancora, è stato ripetutamente rilevato che, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990, per legittimare l’istanza di esibizione degli atti – distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento – è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante, ma anche al frontista e a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio (quindi ai terzi proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi o anche ivi residenti o aventi altro titolo di frequentazione), i quali sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi e rivestono, di conseguenza, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività in ordine all’osservanza di tali limiti (v. TAR Toscana, Sez. III, ord. 20 giugno 2025 n. 1123; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 25 marzo 2025 n. 6052; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 3 marzo 2025 n. 1745; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 28 gennaio 2025 n. 208; TAR Lazio, Latina, Sez. II, 8 novembre 2024 n. 715);

che nella fattispecie è documentato come il ricorrente sia proprietario confinante con l’area interessata dalle opere edilizie in questione e, d’altra parte, l’interesse all’accesso va valutato in astratto, prescindendo da qualsivoglia apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, per essere preclusa all’Amministrazione detentrice della documentazione una penetrante indagine sulla “meritevolezza” dell’interesse sotteso alla richiesta di ostensione (v. TAR Veneto, Sez. II, 16 aprile 2024 n. 712);

che, quanto poi alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso, è notorio che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»), richiamato dal successivo art. 6, comma 3 (in tema di «procedimento di accesso formale»), il “richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato”;

che, orbene, circa lo specifico caso in cui la domanda provenga da un soggetto che si dichiara investito di potere rappresentativo, è stato condivisibilmente osservato come, al fine di dimostrare la sussistenza di tale potere, la norma non richieda il ricorso a particolari formalità, purché siano rispettate modalità atte a garantire la provenienza del mandato rappresentativo e l’effettività del suo conferimento, condizione da ravvisare positivamente quando all’istanza di accesso è allegato il documento di riconoscimento del titolare dell’interesse ostensivo e lo stesso è espressamente richiamato nel contesto dell’istanza, giacché tale elemento documentale si rivela sufficiente ad attestare la riconducibilità della domanda di accesso alla volontà del soggetto indicato, costituendo ciò un valido mezzo di “appropriazione” dell’istanza da parte di colui nel cui interesse è stata presentata (v. Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2018 n. 6410);

che nella fattispecie, come emerge dalla documentazione di causa, l’istanza di accesso specificava in nome di chi fosse formulata la richiesta e i vari elementi identificativi del soggetto rappresentato, oltre ad essere allegata copia della carta di identità del titolare dell’interesse ostensivo, sì da integrare ciò i presupposti per la riferibilità al ricorrente della domanda di accesso rimasta inevasa e poterne dunque desumere l’ammissibilità della stessa;

che, in ragione di ciò, si presenta infondata l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale, circa la presunta inammissibilità dell’istanza presentata dall’avv. Annamaria Terenziani in quanto non accompagnata da una procura o delega rilasciata dal titolare dell’interesse all’accesso;

Considerato, in definitiva, che il ricorso va accolto, dovendosi conseguentemente ordinare al Comune di Canossa di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 18 aprile 2025, cui non risulta essere stata data risposta;

che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale, nulla essendo invece dovuto dal controinteressato non costituitosi in giudizio

TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA, I – sentenza 19.09.2025 n. 378

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