1) Con istanza del 7.12.2024 l’esponente ha avanzato domanda di accesso al Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto la “cartella sociale” del figlio minore -OMISSIS-. La motivazione dell’istanza faceva leva sulle esigenze difensive ex art. 24 co. 7 L. n. 241/1990 «nell’ambito del procedimento civile RG -OMISSIS- RG, pendente davanti al Giudice -OMISSIS-presso il Tribunale di -OMISSIS-».
Il Comune ha riscontrato l’istanza il 16/01/2025, comunicando «che la cartella sociale a cui fa riferimento contiene le relazioni depositate presso l’Autorità Giudiziaria nei diversi procedimenti che hanno visto coinvolto il minore», allegando le citate relazioni.
L’esponente ha nuovamente compulsato il Comune il 20/01/2025, facendo presente che la richiesta doveva intendersi estesa anche agli altri documenti asseritamente contenuti nella predetta cartella, quali il diario giornaliero dell’assistente sociale, quello della comunità, le relazioni delle educatrici e gli appunti da cui «generano le relazioni dei servizi».
Il Comune ha riscontrato tale istanza il 29/01/2025, comunicando che il diario giornaliero dell’assistente sociale, quello della comunità e gli appunti non costituirebbero documentazione amministrativa ostensibile.
L’esponente si è, quindi, rivolta al Difensore regionale della Regione Lombardia che, con nota del 27/02/2025, dopo avere, tra l’altro, rappresentato di non essere a conoscenza «se i documenti richiesti siano stati redatti dietro impulso dell’Autorità Giudiziaria», ha invitato il Comune «a voler riesaminare il caso e valutare se siano documenti ostensibili o meno, eventualmente con l’oscuramento di parti documentali contenenti dati sensibili relativi ad altre persone coinvolte nell’attività dei servizi sociali».
2) In assenza di riscontro da parte del Comune di -OMISSIS- all’invito sopra citato l’esponente è insorta, con ricorso notificato tra il 28/04/2025 e il 9/05/2025 e depositato il 9/05/2025, contestando la surriferita condotta comunale in quanto asseritamente illegittima, per violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 della Costituzione. Ella ha, in sostanza, lamentato la violazione del proprio diritto ad accedere agli atti contenuti nella cartella sociale del figlio minore, rimarcando la propria necessità di «affrontare il giudizio d’appello avverso la sentenza relativa al proc. n. -OMISSIS- – Tribunale di -OMISSIS-».
3) Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
3.1) In particolare, la difesa dell’Ente locale ha allegato e documentato che:
– alla nascita del minore -OMISSIS-, la di lui madre, odierna ricorrente, avrebbe negato il riconoscimento di paternità, poi ottenuto dal padre del minore solo all’esito di apposito contenzioso;
– l’A.G. avrebbe anche disposto l’affido esterno del minore al Comune di -OMISSIS-, con collocamento dapprima in Comunità e, a seguire, presso l’abitazione del padre;
– i reclami dell’esponente per la modifica delle condizioni di affido sarebbero stati sempre respinti, da ultimo con provvedimento del Tribunale di -OMISSIS- RG n. -OMISSIS-del 30.09.2024 (confermato dalla Corte d’Appello di Milano, che, in data 27.11.2024, avrebbe respinto un ulteriore reclamo dell’esponente), di sostanziale conferma del provvedimento del Tribunale di -OMISSIS-del 3 dicembre 2021;
– con sentenza n. -OMISSIS- del 06/03/2025, infine, il Tribunale di -OMISSIS- avrebbe respinto la domanda di affidamento condiviso avanzata da parte ricorrente; contro tale sentenza l’esponente avrebbe proposto appello avanti la Corte d’Appello di Milano, con udienza fissata al 07.10.2025 ore 09.30;
– le relazioni dei servizi sociali risulterebbero essere state predisposte sempre su richiesta dell’Autorità giudiziaria;
– in data 9.12.2024 sarebbe giunta al Comune di -OMISSIS- un’istanza di accesso della ricorrente per ottenere la ‘cartella sociale’ del minore, motivata per l’“esercizio del diritto di difesa della sottoscritta nell’ambito del procedimento civile RG -OMISSIS-pendente davanti al Giudice -OMISSIS-presso il Tribunale di -OMISSIS-. Infatti la documentazione richiesta è relativa al proprio figlio minore di cui la sottoscritta deve tutelarne il supremo interesse anche attraverso la verifica della corrispondenza tra quanto riportato nelle relazioni degli assistenti sociali e i fatti di realtà”. In data 16.1.2025, il Comune avrebbe consegnato “le relazioni depositate presso l’Autorità Giudiziaria nei diversi procedimenti che hanno visto coinvolto il minore”. Sennonché, in data 20.1.2025 la ricorrente avrebbe contestato il riscontro del Comune sostenendo che “nella cartella sociale non sono contenute solo le relazioni ma anche il diario giornaliero dell’assistente sociale, quello della comunità, relazione delle educatrici e gli appunti che generano le relazioni dei servizi e dunque chiedo copia anche di questi materiali”. Il Comune in data 29.1.2025 avrebbe confermato il precedente provvedimento di rilascio, precisando che non sarebbero ostensibili meri appunti di lavoro, quand’anche esistenti, non costituendo gli stessi dei documenti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990. La ricorrente non avrebbe impugnato tale provvedimento ma si sarebbe rivolta – con istanza non nota e in data imprecisata – al Difensore civico regionale il quale, con nota del 28.2.2025, dando atto di ignorare se i documenti esistessero e inerissero o meno ad attività giurisdizionale, ha invitato l’Ente, se del caso, a “…voler riesaminare il caso”. Il Comune, ritenendo corrette le proprie determinazioni, non avrebbe assunto ulteriori provvedimenti;
– in data 28.4.2025 sarebbe stato notificato il ricorso in epigrafe con cui l’esponente, anziché impugnare i provvedimenti comunali del 16.1.2025 e del 29.1.2025, avrebbe richiesto di accertare il proprio diritto di accedere ai documenti oggetto dell’istanza del 7.12.2024 e della successiva pec del 20.1.2025.
3.2) Fermo quanto sopra, ad avviso della difesa dell’intimato Comune il ricorso sarebbe irricevibile per tardività, oltreché inammissibile in quanto vertente su atti assimilabili ad atti giudiziari e/o processuali, per i quali la giurisprudenza non riterrebbe configurabile il diritto di accesso.
Lo stesso ricorso sarebbe comunque infondato, poiché l’art 24, comma 6, lettera d) della legge n. 241 del 1990 escluderebbe l’accesso dei documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, mentre per il cd. accesso difensivo, qui genericamente invocato, occorrerebbe dimostrare, ai sensi del successivo comma 7, che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, la conoscenza dei documenti è “necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, ovvero, trattandosi di dati sensibili e giudiziari, che l’accesso “sia strettamente indispensabile”.
4) Con ordinanza dell’11/06/2025, n. 644, la V Sezione, «Premesso che:
– la ricorrente ha rivolto al Comune di -OMISSIS- un’istanza di accesso documentale avente ad oggetto la «cartella sociale del figlio minore»;
– con il ricorso in epigrafe specificato, notificato al controinteressato in data 9/5/2025, l’esponente ha contestato il comportamento serbato dal Comune di -OMISSIS- in relazione alla predetta istanza, chiedendo «in via preliminare, cautelare ed urgente» di accertare e dichiarare il proprio diritto ad accedere ai documenti contenuti nella detta cartella sociale;
Considerato che:
– ai sensi degli artt. 116 e 87 comma 2 c.p.a., il rito in tema di accesso assume carattere accelerato, sicché, pur non potendosi escludere, per la salvaguardia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, l’ammissibilità di una tutela cautelare (in tal senso, cfr., da ultimo, TAR Molise, I, 26-05-2025, n. 161), l’esponente deve nondimeno allegare e documentare, ai fini del prescritto “periculum in mora”, la inadeguatezza dei termini previsti dall’art. 87, comma 2 c.p.a., per il vaglio dell’actio ad exhibendum (cfr., sul punto, TAR Lombardia, Milano, III, ord. 03-06-2025, n. 585);
Ritenuto che:
– nel caso di specie, il predetto periculum appare insussistente, tenuto conto che le esigenze cautelari sono dall’istante riferite all’esercizio del proprio diritto di difesa in un giudizio in Corte d’Appello di Milano, per il quale risulta fissata l’udienza del 23/09/2025;
Ritenuto, infine, che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese della presente fase (…)» ha respinto la domanda cautelare formulata in via incidentale nel ricorso per l’accesso.
5) In vista della camera di consiglio del 15 luglio 2025 le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.
6) Alla camera di consiglio del 15 luglio 2025 la causa, presenti l’avv. S. Gobbi, per la parte ricorrente, e l’avv. A. L. Ferrario, per il Comune di -OMISSIS-, è stata trattenuta in decisione.
7) Il Collegio, anche in virtù del principio della “ragione più liquida” (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché, Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, e, da ultimo, Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2022, n. 339), ritiene di soprassedere all’esame delle eccezioni sollevate da parte resistente, preferendo definire il ricorso nel merito, stante la manifesta infondatezza dei due motivi, fra loro strettamente connessi, su cui esso si fonda.
7.1) In tal senso, preme in primo luogo osservare come, nella specie, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non risulti perfezionato alcun provvedimento tacito di assenso all’accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, non avendo il Difensore regionale, nella comunicazione datata 27/02/2025, depositata in atti di causa da entrambe le parti, riconosciuto la illegittimità del diniego comunale. Invero, si legge nella detta nota che: «non essendo a conoscenza questo Ufficio se i documenti richiesti siano stati redatti dietro impulso dell’Autorità Giudiziaria, alla luce di quanto emerso qui sopra invito a voler riesaminare il caso e valutare se siano documenti ostensibili o meno, eventualmente con l’oscuramento di parti documentali contenenti dati sensibili relativi ad altre persone coinvolte nell’attività dei servizi sociali. Si rammenta che, così come previsto dall’art.25 della legge 241/90, in caso di mancata risposta da parte dell’Ente entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, la Sig.ra -OMISSIS-potrà fare ricorso al TAR, se lo riterrà opportuno, entro i trenta giorni successivi; mentre, in caso di rigetto della richiesta di riesame, i trenta giorni per il ricorso al TAR decorreranno dal ricevimento della risposta di diniego. Infine, con la presente si dispone l’archiviazione della pratica qui in esame, non sussistendo ulteriori margini d’intervento».
Dunque, non soltanto non è stata riconosciuta la illegittimità dell’operato comunale ma, come chiaramente emerge dalla documentazione versata in atti da parte resistente, gli atti contenuti nella “cartella sociale” del minore risultano senz’altro predisposti su impulso dell’Autorità giudiziaria, a vario titolo intervenuta, sin dal 2015 (cfr., tra le altre, la causa iscritta al ruolo generale n. 3503, del 2014 del Tribunale di Busto Arsizio, per il riconoscimento della paternità, di cui ai documenti depositati in data 19/5/2025 da parte resistente), per regolare la situazione giuridica del minore -OMISSIS- (cfr., per un riepilogo delle cause riguardanti il minore medesimo, la relazione del Curatore speciale dello stesso, Avv. R. Castano, depositata in data 24/6/2025 da parte resistente).
7.2) In tale contesto, è evidente la infondatezza delle restanti censure, avuto riguardo alla condivisibile giurisprudenza, invocata da parte resistente, secondo cui gli atti a cui la ricorrente ha chiesto di accedere non sono documenti amministrativi, ma atti formati da ausiliari giudiziari ai fini di un procedimento civile e, pertanto, facenti parte del fascicolo di quel procedimento. L’accesso ad essi resta dunque regolato dalle norme (art. 76 disp. att. c.p.c. e artt. 744-745 c.p.c.) valevoli per la consultazione e l’estrazione di copia di atti e documenti del processo civile (cfr., ex plurimis, TAR Lombardia, Brescia, 01-04-2025, n. 275; id., 12-03-2024, n. 205; TAR Sardegna, II, 7-12-2022, n. 834; TAR Emilia Romagna, Parma, 10-11-2020, n. 198; TAR Lazio, Roma, II, 5-08-2015, n. 10677). Detto altrimenti, le relazioni dei Servizi sociali, come pure ogni altro documento formato dagli stessi operatori al fine di adempiere il mandato dell’Autorità Giudiziaria, sono assimilabili agli atti giudiziari e/o processuali, per i quali non è configurabile il diritto di accesso (così, da ultimo, TAR Veneto, I, 09-07-2025, n. 1157). Difatti, come da tempo rimarcato anche dal giudice amministrativo di appello, tali relazioni risultano svolte all’esito di indagini psicosociali preordinate ad approfondire le condizioni in cui vive il minore, valutando l’esistenza di rischi o di danni per il suo sviluppo psicofisico, onde formulare proposte al giudice competente; sicché, «[l]a relazione, che costituisce l’esito dell’indagine psicosociale, diventa uno degli elementi che il giudice pone a fondamento della propria decisione (…)» (così, Cons. Stato, V, 14-12-2021, n. 8342, che poi aggiunge «[t]ali relazioni non possono essere considerate alla stregua di documenti amministrativi perché sono formate su impulso dell’Autorità giudiziaria ed entrano nel relativo procedimento per essere disponibili nei modi e nei limiti che quel procedimento prevede. (…) Gli operatori dei servizi sociali espletano il delicatissimo compito loro affidato dall’Autorità giudiziaria che, a seguito della restituzione dell’indagine da parte dei servizi, può archiviare gli atti o, in caso contrario, affidare un nuovo mandato che può andare dal sostegno al controllo, con una declinazione più o meno articolata dei compiti, sino ad arrivare, nei casi più gravi, alla tutela sulla base della decadenza della responsabilità genitoriale. (…) Si tratta di compiti che se si vogliono ricondurre ad una categoria unitaria, possono senz’altro inquadrarsi in quelli svolti dall’ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c., dovendo intendersi per tale il soggetto esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità. (…) Tale conclusione non si pone in frizione con le statuizioni dell’Adunanza plenaria 25 settembre 2020, n. 19 che ha affermato che l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. Civ. (…) Quelle statuizioni concernono i rapporti tra l’accesso difensivo e i metodi di acquisizione probatoria previsti dalle menzionate disposizioni del codice di procedura civile e depongono nel senso della complementarietà tra i due istituti, anziché nel senso della loro reciproca esclusione. (…) Il caso qui esaminato è del tutto differente e riguarda la pretesa di accedere ad atti che, oltre a non essere stati formati nell’ambito di un procedimento amministrativo, non sono documenti amministrativi nemmeno nel senso più ampio fatto proprio dalla giurisprudenza tale da ricomprendere, tra l’altro, anche ogni narrazione di fatti desumibile da supporti scritti, iconografici, elettronici o altro»).
7.3) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame va, quindi, ribadita l’infondatezza delle suesposte censure, vertendo l’accesso su atti non sussumibili fra i documenti amministrativi.
8) Il ricorso deve pertanto essere respinto.
9) Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente e a favore del Comune resistente, nella misura indicata in dispositivo.
TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 07.08.2025 n. 2829