Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che, dovendo gli avvisi di accertamento per dichiarazioni incomplete o infedeli essere notificati, a pena di decadenza, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, alla data (23/09/2019) della notifica dell’avviso di accertamento relativo alla dichiarazione presentata per l’anno 2014 detto termine non era ancora scaduto.
Il motivo è fondato.
Premesso che, in ambito tributario, va operata una preliminare distinzione tra i concetti di decadenza dall’attività di accertamento e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi, la decadenza individua il periodo di tempo entro cui l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione a ruolo delle stesse, mentre la prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisito dall’Amministrazione finanziaria a seguito dell’attività di accertamento. Nell’ordinamento tributario, pertanto, la decadenza si riferisce all’esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (Cass. n. 16229/2022).
“Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell’art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l’esercizio dell’attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv. 611888 – 01), ricondotti nell’alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell’atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall’art. 1, 163 comma, della I. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all’uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l’univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 – 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l’articolo di riferimento è l’art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L’applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 – 01)” (Cass. n. 21810/22).
L’art. 1, comma 161, della L. 296/2006, disciplinante i tempi di esercizio della potestà impositiva mediante l’emissione, tra l’altro, di avvisi di accertamento, è quindi norma che attiene alla decadenza (come peraltro risulta dal dato testuale) e non alla prescrizione (Cass. n. 16229/2022).
Ciò posto, la sentenza impugnata, laddove ha affermato che la notifica dell’atto impositivo (ossia l’atto di accertamento) relativo alla Tari 2014, effettuata il 23/09/2019, è avvenuta “oltre i termini decadenziali normativamente previsti”, non ha evidentemente applicato il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, relativo alla fattispecie in esame, ma (verosimilmente) il diverso termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo, previsto dal comma 163 del citato art. 1 per la notifica del titolo esecutivo e concernente la ulteriore diversa fase della riscossione coattiva.
Applicando, correttamente, alla fattispecie in esame l’art. 1, comma 161 della L. n. 296/2006, la notifica dell’avviso di accertamento relativo alla contestata infedele dichiarazione per l’anno 2004 risulta tempestiva e pertanto impeditiva della decadenza, in quanto senza contestazioni effettuata il 23/09/2019, pertanto nel rispetto del suddetto termine quinquennale.
Siffatta conclusione è avvalorata, invero, dalla stessa ordinanza di questa Corte (Cass. n. 27635/24) richiamata dalla controricorrente a sostegno dei propri assunti e concernente il diverso caso dell’impugnazione di una cartella TARSU preceduta dal propedeutico avviso di accertamento, perciò ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 1, comma 163, L. 296/2006, laddove espressamente afferma “nell’ipotesi in cui il Comune proceda ad un accertamento trova applicazione l’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 secondo cui “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”;… tale disciplina ha aumentato a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall’art. 1, comma 172, della stessa legge, con decorrenza dall’1.7.2007, il previgente art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 che prevedeva, invece, il termine triennale;… non può inoltre ritenersi che le modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 abbiano determinato l’implicita abrogazione dell’art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, atteso che la legislazione sopravvenuta, come si evince chiaramente dall’incipit della norma modificata, ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui, in presenza di una omessa o infedele o incompleta dichiarazione, il Comune eserciti la sua potestà accertativa elevando da tre a cinque i termini di decadenza di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 503 del 1997….”.
Non essendo il Comune di Roma incorso in alcuna decadenza in relazione all’avviso di accertamento relativo all’annualità 2014, il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, per la esatta determinazione dell’imposta dovuta per tutte le annualità di cui agli avvisi di accertamento in questione, tenuto conto del cumulo giuridico già riconosciuto dal giudice d’appello (Cass. n. 12722/24) con statuizione non impugnata.
Cass. civ., trib., ord., 26.01.2026, n. 1781