*Procedimento – Atto amministrativo -Presentazione di più domanda di accesso, reiteratem generiche ed analoghe e configurazione dell’abuso del diritto d’accesso

*Procedimento – Atto amministrativo -Presentazione di più domanda di accesso, reiteratem generiche ed analoghe e configurazione dell’abuso del diritto d’accesso

1. Con il ricorso in epigrafe, la signora -OMISSIS- ha chiesto di annullare il diniego opposto dal Comune di -OMISSIS-, Area Coesione Sociale, Settore Servizi alla Persona, alla sua richiesta di accesso del 15 novembre 2024 e, per l’effetto, di accertare il suo diritto all’ostensione dei documenti oggetto della predetta istanza, con condanna dell’Amministrazione al rilascio di copia degli stessi.

Nello specifico, l’istanza di accesso aveva il seguente contenuto:

chiedo copia del registro provinciale e comunale delle strutture residenziali educative per minori in cui venga riportato il numero e la data della delibera della giunta regionale, il soggetto gestore, la denominazione, natura giuridica ed indirizzo della struttura, la denominazione e l’indirizzo, la tipologia, la capacità ricettiva, il nominativo del responsabile, del coordinatore de personale, il nominativo del responsabile delle attività sanitarie, la data di rilascio della autorizzazione al funzionamento, data della verifica e controllo ed il contenuto del provvedimento.

chiedo copia del registro provinciale in riferimento alla struttura per minori «-OMISSIS-» di -OMISSIS- in cui venga riportato il numero e la data della delibera della giunta regionale, il soggetto gestore, la denominazione, natura giuridica ed indirizzo della struttura, la denominazione e l’indirizzo, la tipologia, la capacità ricettiva, il nominativo del responsabile, del coordinatore de personale, il nominativo del responsabile delle attività sanitarie, la data di rilascio della autorizzazione al funzionamento, data della verifica e controllo ed il contenuto del provvedimento. Nonché i requisiti strutturali e la retta richiesta giornaliera. Si chiede mi venga data copia dell’inizio attività inoltrato ai NAS, all’AULSS3 ed alla Prefettura”.

L’istanza di accesso è stata proposta “ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni”, adducendo la seguente motivazione: “la documentazione mi è indispensabile a fine giuridico”.

Il Comune di -OMISSIS-, con nota del 13 dicembre 2024, ha respinto la richiesta ostensiva “considerata l’assenza di una motivazione rispetto alla documentazione di cui chiede l’ostensione e ravvisando, inoltre, che l’istanza appare come volta ad un controllo generalizzato in ordine alla legittimità di un procedimento rispetto al quale peraltro l’Area Coesione sociale del Comune di -OMISSIS- non ha alcuna competenza né sotto il profilo delle attività né sotto quello della conservazione documentale”.

2. La signora -OMISSIS- ha quindi impugnato in questa sede il provvedimento negativo, rappresentando, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

– i suoi figli minori sono stati collocati presso l’Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS- dall’8 novembre 2022 al 22 dicembre 2022 in forza del decreto del 21 settembre 2022 emesso dal Tribunale di -OMISSIS- e, successivamente, dal 14 ottobre 2024 in esecuzione del decreto del 9 ottobre 2024 della Corte d’Appello di -OMISSIS-;

– il medesimo decreto del 9 ottobre 2024 ha disposto anche la revoca della responsabilità genitoriale;

– il complesso “-OMISSIS-” costituirebbe una comunità educativa controllata dall’-OMISSIS-;

– a seguito di ricerche compiuta dalla stessa ricorrente, sarebbe emerso che l’Istituto di accoglienza non avrebbe i requisiti di una struttura residenziale e, quindi, non sarebbe idoneo ad accogliere i minori anche in orario notturno;

– la richiesta ostensiva sarebbe stata avanzata per verificare lo stato psicofisico dei minori, al fine di accertare l’esistenza di situazioni di disagio o di pericolo per gli stessi;

– la documentazione garantirebbe alla ricorrente di difendersi adeguatamente in sede di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, nonché di ricorso per revocazione avverso il decreto del 9 ottobre 2024 della Corte d’Appello di -OMISSIS-.

2.1. In punto di diritto, la ricorrente ha rilevato come il silenzio-diniego sia illegittimo per violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, nonché per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di istruttoria.

Nella prospettiva attorea, la conoscenza della documentazione richiesta sarebbe necessaria per esercitare i poteri di vigilanza sullo stato di salute dei figli riconosciuti dall’art. 316, comma 5, cod. civ. Inoltre, l’accesso per finalità difensive dovrebbe comunque essere garantito e l’Amministrazione non potrebbe valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere, trattandosi di dati pubblici, sottoposti al principio della trasparenza amministrativa.

3. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio, argomentando per l’infondatezza del ricorso.

4. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, la Prefettura di -OMISSIS- e Il Gazzettino di -OMISSIS- non si sono costituiti in giudizio, benché correttamente intimati.

5. Con decreto n. 14 del 14 gennaio 2025, l’apposita Commissione ha respinto l’istanza della ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

6. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Il ricorso deve essere respinto, per le ragioni di seguito esposte.

È opportuno premettere che l’istanza presentata dalla ricorrente il 15 novembre 2024 qualificava espressamente la pretesa conoscitiva quale accesso documentale “ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90”, senza alcun riferimento al diverso istituto dell’accesso civico generalizzato (il quale, come noto, è volto a garantire il diritto alla piena trasparenza dell’attività amministrativa e non esige una motivazione specifica, in quanto può mirare anche a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione). Accesso civico generalizzato a cui, a ben vedere, fanno riferimento alcuni profili di censura della ricorrente, laddove viene invocato il principio di “trasparenza amministrativa”.

Pertanto in conformità all’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10), la fondatezza della pretesa della ricorrente deve essere valutata in relazione alla sussistenza dei presupposti del solo accesso documentale e in particolare dell’accesso difensivo, che richiede “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”(art. 22, comma 1, lett. b], legge n. 241 del 1990).

7.1. In generale, l’art. 22 della legge n. 241/990 scandisce, in modo rigoroso, i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere ai fini del riconoscimento del diritto di accesso: la legittimazione a richiedere l’accesso richiede la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2024, n. 22009).

Il successivo art. 22, comma 7, puntualizzache “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Nella propria istanza ostensiva, la ricorrente si è limitata a specificare che la documentazione richiesta è “indispensabile a fine giuridico”.

Sul punto, è necessario rammentare, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, che in materia di accesso difensivo non è sufficiente che nell’istanza conoscitiva vi sia un generico riferimento a imprecisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure instaurando, poiché l’ostensione dei documenti richiesti passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra questi e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare (Cons. Stato, Ad. Plen. 18 marzo 2021, n. 4).

Ebbene, com’è evidente dall’assoluta genericità dell’istanza di accesso, quest’ultima manca di qualsiasi giustificazione in ordine al rapporto di strumentalità necessaria tra gli atti richiesti e la situazione giuridica da tutelare, siccome non v’è alcuna precisazione in merito alle puntuali ragioni difensive che potrebbero essere soddisfatte con la conoscenza della documentazione.

7.2. Ad ogni modo, a prescindere dall’assenza di qualsivoglia motivazione a supporto della richiesta ostensiva, deve comunque precisarsi come la stessa sia del tutto slegata dall’interesse difensivo esposto, per la prima volta, in sede processuale.

Nell’istanza in discussione, la ricorrente ha chiesto al Comune di -OMISSIS- l’accesso agli atti amministrativi riguardanti il registro provinciale e comunale di tutte le strutture residenziali educative per minori, esigendo di conoscerne il soggetto gestore, la denominazione, la natura giuridica, l’indirizzo, la tipologia, la capacità ricettiva, i dati dei responsabili del personale e delle attività sanitarie; inoltre ha chiesto copia del registro provinciale riguardante la struttura per minori “-OMISSIS-” con tutti i dati sopra precisati, compresa la retta giornaliera applicata e l’atto di inizio attività inoltrato ai NAS, all’Azienda sanitaria e alla Prefettura.

Nella prospettiva attorea, la conoscenza di detti documenti sarebbe necessaria per verificare lo stato psicofisico dei minori, in quanto la struttura “-OMISSIS-”, ove i figli si trovano in stato di collocazione extrafamiliare, non sarebbe idonea “a far soggiornare anche durante la notte i bambini come previsto nel decreto del 9-10-2024” della Corte d’Appello di -OMISSIS-.

Sul punto, è evidente che la richiesta massiva di documentazione rivolta all’ente locale sia sproporzionata rispetto alla prospettata finalità di vigilanza sulla condizione di vita dei minori. Essa, invero, va interpretata come l’ennesimo tentativo della ricorrente di operare un controllo generalizzato sull’operato dei Servizi Sociali, allo scopo di infliggere agli stessi un onere gravoso e, così, di rendere più difficoltoso l’esercizio del mandato di affidamento conferito agli stessi dall’Autorità giudiziaria.

Difatti la ricorrente avrebbe potuto verificare l’idoneità della struttura “-OMISSIS-” ad ospitare i minori in orario notturno mediante una semplice richiesta all’Azienda sanitaria, chiedendo copia dell’autorizzazione all’esercizio della struttura socio-sanitaria. Atto, questo, al cui rilascio è competente in via esclusiva la stessa Azienda (cfr. legge regionale del Veneto del 16 agosto 2002, n. 22) e non certo il Comune nel cui territorio essa sorge.

7.3. A tal riguardo, il Collegio ritiene debba essere richiamato il principio di buona fede e il correlato divieto di abuso del diritto. Il dovere di buona fede, previsto dall’art. 1175 cod. civ. e dall’1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall’art. 2 della Costituzione, si pone, secondo i più recenti approdi di dottrina e giurisprudenza, non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti nell’ambito dei rapporti obbligatori, ma anche come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951).

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’abuso del diritto si configura in presenza dei seguenti elementi costitutivi: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656).

Sulla scorta di tali principi, il Collegio ritiene che l’istanza conoscitiva della ricorrente – anche tenuto conto delle precedenti analoghe istanze, di cui questa Sezione ha già avuto modo di occuparsi (cfr. i ricorsi R.G. nn. -OMISSIS-/2024, -OMISSIS-/2024, -OMISSIS-/2024, -OMISSIS-/2024, -OMISSIS-/2024, -OMISSIS-/2014, -OMISSIS-/2024, -OMISSIS-/2024, -OMISSIS-/2024, tutti respinti in rito o nel merito) – costituisca un abuso del diritto di accesso e, quindi, una violazione del principio di buona fede, in quanto irragionevole e sovrabbondante rispetto allo scopo perseguito dall’istante (prospettato, peraltro, in termini del tutto generici nella richiesta presentata all’Amministrazione).

Del resto, l’intento emulativo e pretestuoso perseguito dalla ricorrente trova conferma nella notificazione del presente ricorso a “Il Gazzettino di -OMISSIS-”, che non riveste certo la qualifica di controinteressato, essendo del tutto estraneo alla vicenda in esame. Una notificazione, questa, che trova ragione soltanto nel tentativo della ricorrente di enfatizzare il conflitto che la stessa ha intrapreso avverso i Servizi Sociali affidatari dei minori.

8. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

9. Non può neppure trovare accoglimento l’istanza di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto n. 14 del 14 gennaio 2025, adottato dalla competente Commissione, di reiezione della domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio; il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Ne deriva che, tra i presupposti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, rientra la non manifesta infondatezza delle pretese avanzate in giudizio: presupposto che, nel caso di specie, manca per tutte le ragioni in precedenza evidenziate.

Di conseguenza, deve confermarsi il rigetto dell’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente nel presente giudizio.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza nei riguardi del Comune di -OMISSIS-, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere l’importo liquidato nel dispositivo.

Non v’è invece ragione per pronunciarsi sulle spese di lite con riguardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, alla Prefettura di -OMISSIS- e a Il Gazzettino di -OMISSIS-, stante la loro mancata costituzione in giudizio.

TAR VENETO, I – sentenza 18 agosto 2025 n. 1418 

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