1. Espone la ricorrente di essere divenuta proprietaria dell’immobile sito in -OMISSIS- (appartamento),-OMISSIS- (cantina),-OMISSIS- (box auto), giusta contratto di assegnazione di alloggio cooperativo con atto Notaio Dott. -OMISSIS-, registrato a Roma il 10.01.1995.
Soggiunge che, nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS-/2013 R.G.M.P. in danno di -OMISSIS- (padre della stessa) per reati fallimentari comunque avulsi da ogni riferimento alla criminalità organizzata, il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione (ex art. 16, 18, 20, 22 d.lgs. 159/2011), ha disposto in data 11 novembre 2013 il sequestro anticipato di una serie di beni immobili ritenuti riconducibili al proposto, tra cui quello di proprietà dell’interessata.
La Corte d’Appello di Roma disponeva, poi, la confisca del bene in data 27 febbraio 2017, confermata poi dalla Corte di Cassazione nel 2020.
Rappresenta parte ricorrente di aver successivamente continuato a corrispondere gli oneri condominiali ed a mantenere l’immobile in buono stato di conservazione, assumendo la gestione e la manutenzione ordinaria dell’immobile stesso sulla base del provvedimento giurisdizionale del Giudice Delegato, Tribunale di Roma, R.G. -OMISSIS-/2013 M.P.
2. Nell’evidenziare di aver proposto, avverso la suindicata confisca, ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo, la ricorrente deduce, a sostegno della proposta impugnativa, i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c. in relazione alla notifica dell’atto amministrativo di sgombero in formato cartaceo da parte dei Carabinieri, Legione Lazio, Stazione di Roma, Torrino Nord, mediante consegna di copia di atto nativo digitale ricevuto a mezzo PEC dall’ANBSC. Inesistenza della notificazione. Nullità non sanabile della notificazione
In data 3 agosto 2024, i Carabinieri della Legione Lazio, Stazione di Roma, Torrino Nord, hanno eseguito la consegna della ordinanza di sgombero dell’immobile emessa da ANBSC per l’immobile descritto in premessa, in contrasto con la regola generale prevista dall’art. 137 e ss. c.p.c. (escludendosi, sul punto, che tale adempimento potesse essere attuato dalla polizia giudiziaria).
2.2) Violazione dell’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione e contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Illogicità e irragionevolezza manifesta. Presupposto erroneo. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Nel contestare di occupare sine titulo l’immobile, la ricorrente evidenzia che l’atto impugnato ha per oggetto soltanto l’appartamento sito in -OMISSIS-, laddove invece la proprietà della sig.ra -OMISSIS- richiamata anche nel successivo decreto di confisca, comprende altresì le particelle-OMISSIS- (cantina) e-OMISSIS- (box auto) di cui l’ordinanza di sgombero non fa alcun cenno.
L’azione amministrativa sarebbe, dunque, contraddittoria ed illogica, concretandosi in una pretesa di immediato ma soltanto parziale sgombero, e pur in assenza di provvedimento finale di destinazione.
2.3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 823 comma 2 c.c. Violazione dell’art. 36, l. 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) in materia di diritto intertemporale sulla modifica dell’art. 47 del D.Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Con riferimento all’immobile di cui trattasi, non risulterebbe inoltre alcun provvedimento di destinazione definitiva da parte di ANBSC.
In particolare, nel vigore dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 (formulazione ante 2017, ritenuta applicabile al caso di specie), in assenza della effettiva ed attuale destinazione finale del bene confiscato, ANBSC non si sarebbe potuta avvalere della facoltà di procedere in via amministrativa ai sensi dell’art. 823, comma secondo, c.c., quantomeno non senza aver dimostrato e motivato la ritenuta sussistenza di tutte le predette condizioni individuate dalla giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento al requisito oggettivo sostanziale coincidente con il provvedimento di destinazione del bene confiscato.
2.4) Violazione art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione artt. 38 e 44 del D.Lgs. n. 159/2011. Contraddittorietà fra atti della ANBSC e circolare ANBSC del 9 aprile 2020 relativa al pagamento degli oneri condominiali e accessori con relative indicazioni operative. Contraddittorietà fra atti della ANBSC e le “Linee guida per l’amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati” (punto 2) approvate in data 1° ottobre 2019, ai sensi dell’art. 112, comma 4, lett. d), del CAM. Eccesso di potere per violazione degli autolimiti.
L’atto impugnato sarebbe, poi, stato emanato in contrasto con la prassi applicativa e regolamentare della Agenzia, che, al fine di amministrare efficacemente ed utilmente nell’interesse pubblico i beni confiscati, avrebbe dovuto anticipare i profili di criticità e riconoscere intanto “il regime regolatorio differenziato” e per ciò stesso operare (e motivare) distinte valutazioni.
Anche alla luce degli oneri sostenuti (ovvero anticipati) dalla ricorrente o in corrispondenza dell’interesse pubblico e sulla base di espresso provvedimento giurisdizionale, l’immediatezza della ordinanza di sgombero (parziale) sarebbe affetta da eccesso di potere, essendo sproporzionata ed abnorme rispetto alla sequenza procedimentale che la stessa ANBSC ha dichiarato di voler perseguire con le Linee Guida pubblicate e la circolare richiamata, invitando i soggetti interessati dalla circolare a voler implementare le azioni tese a “riallineare il processo gestionale”, elemento interamente pretermesso sia in sede di istruttoria, sia in sede di congrua motivazione.
2.5) Violazione, con riferimento al ricorso CEDU pendente ed alla revisione europea di cui all’art. 628-bis c.p.p., degli artt. 11 e 117 Cost. in tema di vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Violazione del diritto costituzionalmente garantito all’abitazione di cui agli artt. 2, 3, 42 della Carta Costituzionale, dell’art. 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 25 primo comma della Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e violazione dei principi di adeguatezza e ragionevolezza dell’azione amministrativa
La gravata determinazione non avrebbe, poi, tenuto conto della pendenza del ricorso dinanzi la Corte Europea dei diritti umani che potrebbe consentire, in caso di esito favorevole, la revisione della pronuncia definitiva di confisca ai sensi dell’art. 628-bis c.p.p. introdotto dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 8 novembre 2024, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza di questa Sezione, n. 5488 del 4 dicembre 2024.
6. Il ricorso – trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 novembre 2025 – è infondato.
7. Non è, in primo luogo, suscettibile di favorevole apprezzamento il motivo di gravame incentrato sulla pendenza del giudizio avanti alla Corte EDU avverso il provvedimento di confisca presupposto all’ordine di sgombero impugnato.
La ricorrente non contesta il fatto che il decreto di sequestro e contestuale confisca ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, emesso dal Tribunale di Roma, sia divenuto definitivo per effetto della successiva pronunzia della Corte di Cassazione.
Lamenta, però, che tale confisca non possa dirsi “definitiva” finché non siano conclusi i giudizi incardinati avverso di essa avanti alla Corte EDU.
L’ordinanza di sgombero sarebbe stata, quindi, illegittimamente adottata sulla base dell’erroneo presupposto della definitività della confisca.
Questa Sezione ha già preso posizione su tale tesi, ritenendola infondata, in quanto “la pendenza del procedimento innanzi la Corte Europea dei Diritti Umani non incide sulla possibilità di procedere allo sgombero del bene ed alla sua destinazione ad altro: è infatti evidente che gli articoli 45 e 45 bis del D.L.vo 159/2011, laddove fanno riferimento al “provvedimento definitivo di confisca”, alludono al provvedimento di confisca che sia da ritenersi “definitivo” in base alle norme dell’Ordinamento italiano, e quindi al provvedimento di confisca in relazione al quale non possa essere esperito un rimedio impugnatorio interno. Del resto, se e nel caso in cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo dovesse riconoscere fondatezza al ricorso presentato dai ricorrenti, non per tale ragione verrebbe meno, automaticamente, la validità del decreto di confisca di cui si discute nel presente giudizio: come gli stessi ricorrenti ammettono in ricorso, in tale circostanza lo Stato italiano dovrebbe adottare misure idonee a porre i ricorrenti in una situazione simile a quella in cui si sarebbero trovati ove non vi fosse stata inosservanza alcuna della Convenzione, e tali misure non necessariamente dovrebbero comportare la restituzione della proprietà dell’appartamento del cui sgombero si tratta” (cfr., ex multis, sentenze del 19 marzo 2025, n. 5698 e del 16 settembre 2023, n. 13814).
Nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7866).
Ne consegue l’insussistenza anche di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra la pronuncia della Corte EDU e la decisione del presente ricorso.
8. Infondato è anche il motivo di ricorso, con il quale viene lamentata una presunta lesione al diritto di abitazione della ricorrente.
In proposito è utile rammentare che l’ordinanza di sgombero, così come congegnata dal Legislatore, è riconducibile all’esercizio di un potere vincolato e costituisce un “atto dovuto”, strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 57).
Come da costante giurisprudenza di questa Sezione, una volta disposta la confisca (e, in caso di impugnazione, quest’ultima sia sostenuta da carattere di inoppugnabilità), l’Agenzia preposta è tenuta a procedere allo sgombero, laddove il cespite risulti occupato, a ciò non ostando nemmeno l’esistenza di un diritto personale di godimento che, con la confisca, si risolve (artt. 54-bis e 52, comma 4, codice).
Il provvedimento di che trattasi rivela, dunque, natura vincolata, in ragione della incompatibilità di precedenti diritti sui beni confiscati con la natura che gli stessi acquisiscono a seguito della confisca, atteggiandosi l’adozione dell’ordinanza di sgombero come atto (non soltanto meramente conseguenziale, ma) dovuto, avendo quindi l’Agenzia il potere-dovere di ordinare di lasciare libero il bene (che ha acquisito, per effetto della confisca, natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993; id. 16 giugno 2016, n. 2682).
Attesa la natura vincolata del provvedimento di sgombero una volta divenuta definitiva la confisca, la sussistenza di eventuali esigenze abitative, come quelle (pur comprensibili dal punto di vista umano) rappresentate nel caso di specie, non è suscettibile di tradursi in un dovere di bilanciamento dell’interesse pubblico all’acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo predicabile un diritto all’abitazione di terzi presso il bene confiscato, ormai appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
La finalità pubblicistica acquisita dal bene una volta confiscato non consente, infatti, la sua persistente occupazione da parte dei destinatari della misura o di terzi.
Può essere, sul punto, richiamata giurisprudenza consolidata e condivisa da questo Collegio, secondo cui:
– “il provvedimento di rilascio non reca alcuna lesione ad un preteso “diritto all’abitazione”, che genericamente si asserisce essere tutelato dalla Costituzione, in considerazione del fatto che l’invocata tutela presuppone un valido titolo di disponibilità del bene, che in questo caso non ricorre, tenuto conto dei puntuali accertamenti che hanno preceduto la confisca”;
– “neppure sussistono problemi di compatibilità della misura di prevenzione con i principi della CEDU, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte EDU non riconosce un diritto prevalente del soggetto al quale è stato confiscato il bene in sede di prevenzione a conservare la sua proprietà e a permanere nell’immobile confiscato con la propria famiglia (cfr. sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c/ Italia in causa n. 12954/87; Riela c/ Italia causa n. 52439/09), non potendo il soggetto, al quale è stato legittimamente confiscato l’immobile, vantare un diritto inviolabile al proprio domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico a contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico”;
– “la Corte EDU ha, infatti, ritenuto che la confisca, come misura di prevenzione, non confligge con le norme CEDU, ma costituisce, semmai, una misura indispensabile per contrastare il crimine” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 4 gennaio 2024, n. 176).
9. Si dimostra, poi, irrilevante, che il bene immobile, al momento dell’emissione dell’ordine di sgombero, non fosse ancora oggetto di un preventivo provvedimento di destinazione, in quanto – come riconosciuto dalla giurisprudenza – lo sgombero non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene confiscato, ma risponde ad un interesse concreto alla liberazione dei beni che viene compiutamente soddisfatto con l’esercizio di un’azione esecutiva complementare ma distinta da quella discrezionale con cui, invece, l’Amministrazione decide in ordine all’uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 ss., d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 luglio 2016, n. 3324).
10. Escluso, poi, che rilevino, con valenza inficiante, i denunciati vizi della notificazione del provvedimento gravato, va parimenti confutata la concludenza argomentativa delle rimanenti doglianze.
Ciò sia con riferimento all’affermato assolvimento, a cura della parte ricorrente, degli oneri condominiali (circostanza, questa, affatto ininfluente sulla legittimità del provvedimento), sia con riguardo alle mende di carattere istruttorio che si afferma infirmino la determinazione all’esame: dovendo, conclusivamente, ribadirsi che “il provvedimento di sgombero è, per la sua natura, vincolato ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 823, comma 2, c.c.; il bene acquisito per effetto della confisca assume un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato”; con la conseguenza che “l’ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia comunque assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a finalità istituzionali e sociali, sottraendoli ai soggetti nei confronti dei quali è stata applicata, in via definitiva, la misura patrimoniale e che pertanto il provvedimento non necessita di ulteriore motivazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2025, n. 720).
11. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
TAR LAZIO – ROMA, I – sentenza 13.11.2025 n. 20242