Procedimento – Atto amministrativo – Obbligo di motivazione della PA e ricorso alla motivazione tautologica: nozione e casi

Procedimento – Atto amministrativo – Obbligo di motivazione della PA e ricorso alla motivazione tautologica: nozione e casi

La ricorrente espone in fatto di essere titolare fin dal 2004 di una concessione di posteggio e correlata autorizzazione commerciale rilasciate dal Comune di Torino per la vendita al dettaglio su area pubblica (mercato ortofrutta) con scadenza 31.12.2020.

In data 18.2.2021 veniva presentata una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) avente ad oggetto il subingresso per voltura dell’azienda in favore di altro soggetto e, su invito del Comune, veniva inoltrata produzione documentale.

Con nota del 19.4.2022 il Comune rappresentava che la definizione positiva del procedimento di subingresso era subordinata al rinnovo della predetta concessione che, a sua volta, presupponeva, tra l’altro, il regolare pagamento della Cosap/Tari da parte della titolare della concessione (Sig.ra Signoriello) e la regolarizzazione della situazione debitoria, con la precisazione che, in caso di piano di rateizzazione approvato, occorreva procedere al pagamento almeno della prima rata e, inoltre, l’ente locale chiedeva ulteriore documentazione, tra cui, Durc (documento unico di regolarità contributiva) e Vara (verifica annuale regolarità aree pubbliche).

Il Comune invitava la ricorrente a conformare l’attività al fine del rinnovo della concessione di posteggio e della definizione positiva del procedimento di subingresso per voltura, entro 30 giorni, pena la cessazione degli effetti della Scia. La ricorrente assolveva all’incombente inviando parte della documentazione con note del 5 e dell’11.5.2025 (Cosap, Tari, diritti di istruttoria), riservandosi di produrre il Durc, all’esito del riscontro ad apposita istanza inviata all’Inps.

Tuttavia, in data 6.9.2022 l’ente locale adottava il provvedimento impugnato in questa sede, avente ad oggetto la revoca della concessione, la cessazione degli effetti della Scia e la rimozione dei relativi effetti, con la seguente motivazione: “atteso che il permanere della non conformità alla scadenza del termine previsto ha determinato il divieto di esercizio dell’attività in questione e il conseguente ritiro delle SCIA, con la possibilità di esercitare l’attività per ulteriori tre giorni lavorativi al fine di consentire lo smaltimento delle merci deperibili, come comunicato via mail al Corpo di Polizia Municipale in data 08/02/2022” aggiungendo che “Visto l’art. 16 comma 1, Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica della Città di Torino, che recita ‘costituisce causa di decadenza della concessione, l’assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare’”. Ciò in quanto nel periodo dal 12.2.2022 alla data di adozione del provvedimento, sul posteggio in questione sarebbero maturate assenze superiori a quelle consentite per ciascun anno solare, pertanto nel provvedimento è stato richiamato anche l’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 114 del 1998 secondo cui l’autorizzazione è revocata “b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare”.

Avverso tale atto insorge la ricorrente che deduce i seguenti motivi di diritto:

– difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990: il provvedimento non contiene sufficienti elementi idonei a rappresentare le ragioni di fatto e di diritto posti alla base dell’avversata azione amministrativa, difatti viene indicata la mancata conformazione dal privato alle richieste istruttorie, ma non si rileva quale elemento mancante determina la sua caducazione;

– violazione dell’art. 19 della L. n. 241 del 1990: nel corso del maggio 2021, dopo la Scia del 15 aprile 2021, sarebbero stati inviati tutti i documenti richiesti, sarebbe quindi decorso il termine di 60 giorni per l’eventuale adozione di motivati provvedimenti di diniego di prosecuzione dell’attività, il rapporto concessorio sarebbe quindi regolarmente proseguito in capo al soggetto subentrante, tant’è che il Comune si è espressamente pronunciato sulla richiesta di ferie avanzata da quest’ultimo, accordandole solo in parte;

– violazione del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche: la ricorrente espone di aver presentato un piano di rateizzazione approvato dal Comune e di aver versato i primi bollettini, soddisfacendo pertanto la prescrizione contenuta nella nota del 19.4.2021 di cui sopra;

– violazione della delibera G.R. n. 20 del 2010: quanto al Durc e al Vara, la Giunta Regionale ha accordato un differimento per la relativa produzione fino al 28.2.2022 (scadente, quindi, in data successiva al divieto di prosecuzione dell’attività per mancata conformazione, notificato in data 8.2.2022) e, in ogni caso, l’eventuale inadempimento avrebbe dovuto dar luogo alla mera sospensione dell’autorizzazione fino all’avvenuta regolarizzazione;

– quanto alle assenze superiori a quanto consentito, la decadenza dell’autorizzazione sarebbe imputabile alla condotta del soggetto subentrante che aveva chiesto ferie solo parzialmente accolte dal Comune, con atto di diniego che non sarebbe stato comunicato alla ricorrente.

Il Comune di Torino si è costituito in giudizio producendo documentazione ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse ad agire evidenziando che la ricorrente ha ceduto l’azienda ad altro soggetto, sicché sarebbe estranea rispetto alla gravata azione amministrativa che inciderebbe nella sfera giuridica di altro soggetto.

All’udienza di smaltimento del 3.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

In limine litis, non ha pregio l’eccezione in rito sollevata dall’amministrazione resistente.

In senso contrario mette conto evidenziare che il provvedimento reca indubbiamente effetti pregiudizievoli per la ricorrente nella misura in cui è stata disposta la revoca della concessione relativa al posteggio e alla correlata autorizzazione commerciale, di cui è titolare la istante che, pertanto, fa valere in interesse legittimo oppositivo. Pertanto, non può dubitarsi in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali della legittimazione ad agire – che deve essere ricondotta alla titolarità effettiva di una posizione di interesse differenziato e qualificato sulla base di quanto prevede lo statuto normativo del potere – e dell’interesse ad agire ex art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a.) che rappresenta la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall’accoglimento del ricorso.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di motivazione.

Nella fattispecie si versa in una ipotesi di motivazione tautologica, tale dovendosi ritenere quella che si limita ad un certo enunciato, senza però che vengano adeguatamente ostese le ragioni poste a suo fondamento. Ciò fa sì che la motivazione sia soltanto apparente, in quanto meramente assertiva di un postulato che, lungi dall’essere certo e pacifico, abbisogna invece di essere corroborato da tutta una serie di elementi fattuali idonei a esplicitare le ragioni suscettibili di scrutinio giurisdizionale.

Difatti, si è visto che il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente su due rilievi ostativi costituiti, rispettivamente: i) dalla mancata produzione della documentazione richiesta dall’amministrazione con la nota del 19.4.2022; ii) dall’assenza ingiustificata dal posteggio per un numero di giorni superiore a quanto previsto dalla normativa di settore.

Tuttavia, dall’esame degli atti di causa emerge, quanto al primo profilo, che la ricorrente ha trasmesso i documenti richiesti (tra cui la richiesta di rateazione dei tributi e ricevute di pagamento prodotte in atti) e gli stessi sono stati ritenuti satisfattivi dall’ente locale, tant’è che il procedimento di rinnovo si è concluso favorevolmente con provvedimento n. 3747 del 26.8.2021 allegato dalla difesa dell’amministrazione. Il provvedimento impugnato risulta quindi inficiato da un palese difetto di motivazione in ordine alla presunta mancata conformazione dell’interessata, in particolare l’amministrazione omette di specificare in cosa sarebbe consistito l’inadempimento, limitandosi a un richiamo generico a una mancata regolarizzazione che, nei fatti, risulta smentita dalla documentazione prodotta.

Rispetto a tale vicenda procedimentale, l’ulteriore contestazione relativa alle assenze ingiustificate maturate dall’avente causa della ricorrente non può sorreggere la legittimità dell’azione amministrativa.

Sul punto, la contestazione relativa alla chiusura dell’attività (assenze) è frutto di un’erronea individuazione del soggetto responsabile poiché la gestione dell’attività era già stata oggetto di cessione, di talché la problematica relativa alla mancata approvazione delle ferie riguardava esclusivamente il soggetto subentrante.

Qualora, viceversa, l’amministrazione ritenesse che la Scia di subentro non avesse prodotto effetti per presunti vizi intrinseci, non avrebbe potuto far ricadere le conseguenze di una gestione “di fatto” (le ferie richieste dal subentrante) sulla cedente. Si vuol dire, in altri termini, che l’ente locale non può, da un lato, negare l’efficacia del subentro e, dall’altro, sanzionare la cedente per scelte organizzative (le assenze) poste in essere da un terzo che agiva come titolare in fieri.

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Venendo alla regolazione delle spese di giudizio, si impone la condanna dell’amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

TAR PIEMONTE, I – sentenza 13.02.2026 n. 274

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