1.- Impugnano i ricorrenti il verbale delle operazioni elettorali di ballottaggio, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, nei giorni 8 e 9 giugno 2025, del Comune di Triggiano (BA), nonché l’avviso, a firma del Sindaco pro tempore, datato 27 giugno 2025, recante la pubblicazione della proclamazione degli eletti e la delibera del Consiglio comunale del 14 luglio 2025, recante la convalida dell’elezione dei controinteressati.
Reclamano la correzione dei risultati elettorali, anche mediante la rideterminazione, sulla base dei risultati elettorali emersi dal turno ordinario delle elezioni celebrate domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, attribuendo a ciascun raggruppamento di liste ed a ciascuna lista, i seggi spettanti, su base esclusivamente proporzionale, senza cioè l’applicazione del c.d. premio di maggioranza.
Rappresentato in fatto che, all’esito delle elezioni, conseguivano:
a) le liste collegate al candidato Sindaco Battista Mauro, complessivamente, n. 4.909 voti, pari ad una percentuale del 37,063% (arrotondato al 37%) dei voti validi, mentre il candidato sindaco ha conseguito n. 4.942 voti (paragrafo 6 – pag. 8);
b) le liste collegate al candidato Sindaco Giuseppe Toscano, n. 3.871 voti, pari al 28,162% dei voti validi, mentre il candidato sindaco ha conseguito n. 4.693;
c) le liste collegate al candidato Sindaco Cascarano Michele, hanno conseguito n. 4.465 voti, con una percentuale del 33,710% dei voti validi, mentre il candidato sindaco ha conseguito n. 4.242 voti.
Ponevano, a ragione dell’impugnativa proposta, la circostanza per cui al raggruppamento delle liste collegate al Sindaco risultato eletto, pur avendo conseguito il peggior risultato elettorale (non avendo neppure raggiunto la quota del 29% dei voti validamente espressi), tuttavia, fosse stato attribuito il c.d. premio di maggioranza, tantoché la quota dei consiglieri assegnati a siffatto raggruppamento risultava pari al 60% dei 16 seggi spettanti al Comune di Triggiano.
Mentre, agli altri due raggruppamenti, distintamente minoritari, pur esprimendo complessivamente la quota di circa il 71% del voto democratico espresso, sono stati ascritti alla quota di minoranza, pari al 40% della rappresentanza istituzionale.
Un tal esito – sostengono i ricorrenti – pur costituendo la naturale applicazione dell’art. 73, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplina l’“Elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, sarebbe contrario ai principi della Costituzione in materia elettorale, per come desumibili dagli articoli 1, 2° comma, Cost. (sovranità popolare), 3 Cost. (proporzionalità e ragionevolezza), 48, 2° comma (uguaglianza del voto); ragion per cui chiedono sollevarsi questione di legittimità costituzionale. A supporto dello loro tesi, vieppiù riportano taluni precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale.
2.- Contrastano le tesi sopra esposte, sia il Comune di Triggiano (BA), nonché alcuni consiglieri eletti.
Segnatamente, viene evidenziato che, al primo turno, vi erano tre distinti raggruppamenti di liste (con tre distinti candidati Sindaci), tra di loro non collegati; all’esito delle votazioni, nessuno di questi ha superato il 50% dei voti; poi, all’esito del turno di c.d. ballottaggio, il candidato Toscano ha ottenuto n. 6135 voti (conseguendo il 50,78% dei voti), Battista n. 5946. Ciò denota che la suddivisione tra i tre schieramenti ha trovato la sua naturale composizione nel voto espresso nel secondo turno di c.d. ballottaggio, con l’attribuzione del premio di maggioranza previsto a ratione dalla legge, al fine di assicurare la governabilità dell’amministrazione eletta.
3.- Alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Ritiene il Collegio che doglianze lamentate dai ricorrenti siano prive di pregio, in quanto la legge opinata ha delineato un sistema elettorale coerente, funzionale ad assicurare la stabilità del governo dell’ente territoriale, che ha insito in se stesso il bilanciamento degli interessi tra rappresentatività e funzionalità dell’ente.
Peraltro, sono i partiti e le liste elettorali a scegliere quale candidato Sindaco sostenere, sia con i “collegamenti”, al primo turno, sia con eventuali ulteriori “collegamenti” (definiti “apparentamenti”), al secondo turno di c.d. ballottaggio, che condividano linee programmatiche comuni; con ciò, partiti e liste elettorali accettano l’eventualità di una rappresentatività potenziale ridotta dall’attribuzione del c.d. premio di maggioranza allo schieramento delle liste prevalente.
Le regole del gioco elettorale sono chiare e lineari e si riconnettono all’elezione diretta del Sindaco, unitamente all’elezione del Consiglio comunale, sul quale il primo cittadino deve poter contare di una solida maggioranza (così T.A.R. Campania, sez. II, 20 novembre 2015, n. 5405); ciò in quanto: “la finalità, perseguita dalla normativa in parola, di garantire la governabilità dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti grazie alla costituzione, in favore del sindaco eletto, di una maggioranza stabile [è] identificata per legge nella […] rammentata misura minima del 60%” (così Cons. St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3428).
La sentenza della Corte cost. 4 aprile 1996 n. 107 ha evidenziato che i voti attribuiti, nel ballottaggio, rafforzano il legame tra gli elettori e l’eletto, determinando l’effetto di “trascinamento” delle liste elettorali collegate; per cui “[…] non sussiste alcun ostacolo intrinseco a valorizzare il collegamento – nuovamente espresso [al] secondo turno mediante l’abbinamento grafico tra il nome del candidato sindaco ed i simboli delle liste a lui collegate – al fine di [attribuire] alla lista collegata al sindaco la maggioranza assoluta dei seggi nella percentuale del 60% come premio di maggioranza”. Egualmente, anche in caso di mancati ulteriori “collegamenti”, al secondo turno, il corpo elettorale, comunque sia, esprime la sua scelta, tra i due candidati sindaci maggiormente suffragati al primo turno e una tal voluntas espressa è idonea a proiettare i suoi effetti anche sulle liste collegate, in un sistema qual è quello maggioritario di specie, articolato in possibili due turni di elezione, che è in nuce impostato per sua natura sul bilanciamento equilibrato tra la rappresentatività e la governabilità dell’ente locale. Nello stesso senso sono le sentenze della Corte costituzionale del 15 gennaio 2014, n. 1 e del 5 dicembre 2014, n. 274.
Infatti, in base all’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito […] almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito […] almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.
Una siffatta disposizione va letta in modo congiunto e non già disgiunto con il precedente art. 72, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che: “Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate”.
Le surriferite disposizioni consentono, da un lato, di evitare che le liste di candidati, con contrastanti visioni ideologiche e/o linee programmatiche, si ritrovino a dover sostenere un unitario candidato Sindaco; ma, dall’altro lato, favorisce l’aggregazione, al secondo turno, di quelle liste, che riescano a trovare convergenze programmatiche. Ove, invece, non si verificano le, pur contemplate dalla legge, ulteriori dichiarazioni di collegamento (c.d. apparentamenti), i partiti e/o le liste elettorali accettano il rischio di una più ridotta chance di attribuzione di seggi. Nel sistema, è, altresì, previsto il limite della sua applicazione, in quanto sono individuate le soglie utili all’attribuzione del c.d. premio di maggioranza, il quale, or dunque, svolge la funzione di assicurare la stabilità e governabilità dell’ente. In definitiva, si realizza il recupero della rappresentanza possibile, senza andare a detrimento della stabilità consigliare.
Il Collegio non ravvisa, in un tal sistema elettorale, che trova applicazione da oltre trent’anni, alcun vulnus ai principi costituzionali.
Il premio di maggioranza scaturisce dalla previsione legislativa di un meccanismo elettorale articolato e coerente, che prevede sia la soglia, per la quale è riconosciuto il c.d. premio di maggioranza sia un secondo turno (eventuale) di ballottaggio, proprio per bilanciare la rappresentatività. In un tal sistema, non avrebbe alcun senso assicurare una maggiore proporzionalità, che finirebbe o per favorire la c.d. “polverizzazione” della rappresentanza (nel caso di mancati collegamenti o apparentamenti tra liste), oppure, diversamente opinando, forzate coalizioni tra liste con linee programmatiche inconciliabili (nel caso di effettuati collegamenti o apparentamenti tra liste).
Una siffatta legge elettorale adotta il sistema maggioritario temperato, che, per quanto criticabile ex parte, ha una sua logica interna, che è, all’evidenza, diversa dal sistema proporzionale nelle sue varie declinazioni possibili. Inoltre, va dato atto che la giurisprudenza amministrativa si è già espressa sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’attribuzione del premio di maggioranza, di cui all’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267 del 2000 (v. Cons. St., sez. V, 23 settembre 2013, n. 4680, che ha confermato T.A.R. Puglia, sez. II, 12 ottobre 2012, n. 1762).
Ergo, il sistema elettorale in discussione trova in se stesso il suo equilibrio, così com’è stato ritenuto preferibile dalla discrezionalità del legislatore in materia, e ha trovato nei decenni successivi alla sua approvazione legislativa (prima con la legge 25 marzo 1993, n. 81 e poi con gli artt. 71-73 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) la sua coerente applicazione e in ultima analisi – ritiene il Collegio – non vi sono qualificati margini di rilevanza e non manifesta infondatezza, richiesti dall’art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e dall’art. 23 legge cost. 11 marzo 1953, n. 87, per la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio vanno compensate tra tutte le parti per la peculiarità della controversia.
7.- Ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a., va disposta l’immediata trasmissione di copia della presente sentenza, a cura della Segreteria del Tribunale, al Sindaco del Comune di Triggiano (BA) e al Prefetto della Provincia di Bari, per quanto di competenza.
TAR PUGLIA – BARI, III – sentenza 13.11.2025 n. 1300