1. Il Comune di Sant’Anna Arresi, con ordinanza n. 2 del 24.2.2023, ha ordinato ai sigg.ri Angelo Romano e Pinuccia Gambula, odierni ricorrenti, il ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione di una serie di interventi ritenuti abusivi nell’area cortilizia adiacente alla loro abitazione. Si tratta di una villetta situata in località “Corrumanciu”, n. 27 e di una vasta area cortilizia adiacente alla casa, distinta in catasto al Foglio 19, mappale 376, ricompresa all’interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC) del Promontorio, dune e zona umida di Portopino (ITB040025).
Gli interventi in questione sono i seguenti:
1. una staccionata perimetrale in listelli in legno lungo la via Currumanciu e sulla parte est del lotto e pilastri in granito che fungono da sostegno per un cancello carrabile e uno pedonale;
2. Sistemazione ad area attrezzata per una superficie di circa 3800 mq con una zona parcheggio prospiciente la strada pubblica, dei percorsi in ghiaia percorribili dagli autoveicoli, percorsi pedonali pavimentati in ghiaia e pianelle in marmo. Nei restanti spazi sono state realizzate delle aree prato inglese, debitamente dotate di idonei impianti di irrigazione, panchine e di un palco in legno ed adiacente impalcatura in legno ancora in allestimento. È stata prevista la messa a dimora di piante già adulte di ulivo, essenze indigente quali alloro ed oleandro, ritenute estranee al contesto di Porto pino, da utilizzarsi per siepi e schermature, oltre alla piantumazione di alcuni esemplari di essenze aliene (specie palma e strelitzia nicolai);
3. Realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati, di forma rettangolare e natura permanente, costituita di sei pilastri in granito (25 cm x 25) ancorati al terreno attraverso sottostanti plinti in calcestruzzo; la copertura è costituita da un tetto in legno poggiato stabilmente attraverso tasselli e pilastri e sovrastante telo in materiale plastico di tipo resistente. Alla tettoia principale sono stati aggiunti altri aggetti che vanno ad ampliare la superficie utile della tettoia. Lungo i lati lunghi della struttura sono stati posizionati degli elementi di arredo (piani di lavoro in granito, lavandino, barbecue, ecc.) costituiti da elementi modulari in calcestruzzo prefabbricato. La superficie totale occupata dalla tettoia (compresi gli aggetti secondari);
4. Realizzazione di zona dedicata, dotata di piscina fuori terra (struttura autoportante in acciaio e telo in PVC – m 9,50×4,40×1,40) interamente rivestita da listelli in legno (h. 1,50 m), locale tecnico pompa/depurazione quadro elettrico, di una zona rialzata a filo acqua (quota + 1,50 m) interamente pavimentata con listelli in legno, raccordata alla quota terreno (quota 0,00 m) attraverso rampa di accesso, gradini in pietra e muro in pietra con conci irregolari murati con malta cementizia;
5. Posizionamento di box prefabbricato (locale spogliatoio e bagno) in cemento armato precompresso delle dimensioni di m 4,10×2,45×2,40, per un volume urbanistico di 24 mc circa, poggiato direttamente a filo terreno (quota + 1,50 m rispetto a quota terreno). All’esterno del fabbricato sono presenti gli allacciamenti agli impianti elettrici, idrici e fognari;
6. Ampliamento dimensioni laghetto acqua salmastra già esistente. Intorno al piccolo specchio d’acqua sono stati adeguatamente posizionati dei grossi massi decorativi provenienti da altro sito. Il laghetto è stato poi collegato, attraverso un canale appositamente realizzato, allo stagno “Is Brebeis”;
7. Realizzazione di piazzola di atterraggio per elicotteri mediante riporto di terra compattata e adeguatamente inerbita, munita di lettera H ricreata con il posizionamento di pianelle in marmo bianco, verosimilmente visibile in quota, zona nord-ovest del lotto;
8. Nella zona nord-ovest del lotto, tutto intorno alla piazzola di atterraggio, sono in corso lavori di riporto, sistemazione e compattamento di terra vegetale allo scopo di variare l’originario piano si campagna. Attualmente in atto, posizionamento impianto di irrigazione, messa a dimora di piante di ulivo, rifacimento della recinzione perimetrale lungo confine con altra proprietà;
9. Realizzazione sull’intero mappale di adeguati impianti funzionali ai lavori finora realizzati (elettrico, idrico, fognario, irrigazione).
I manufatti risultano realizzati nei lotti ricadenti in: – Catasto Terreni del Comune di Sant’Anna Arresi, F. 19 mappale 376 – in parte in Zona C0 e parte zona E del P.R.G. (Piano Regolatore Generale approvato con decreto P.G.R. n. 274 del 13.10.1976 e successive varianti; – in Ambito di paesaggio costiero art. 15 “ambito 5 – anfiteatro del Sulcis” del Piano Paesaggistico Regionale all’interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 42/2004: – fascia costiera – art. 5 e art. 17, comma 3, lettera a) delle NTA del PPR; – zona umida costiera – art. 17, comma 3, lettera g) delle NTA del PPR; – fascia di 300 m dalla linea di battigia dello stagno denominato “Is Brebeis” – art. 17, comma 3, lettera g) delle NTA del PPR; – zona inclusa nella perimetrazione delle aree naturali e subnaturali (art. 21 delle NTA del PPR) di cui alla cartografica ufficiale del PPR; – all’interno dell’area del parco Geominerario Storico e Ambientale; – in area S.I.C. sito di interesse comunitario “promontorio e zona umida di Porto Pino IT B040025”.
1.1. Con ricorso iscritto al numero di R.G. 344/2023 i ricorrenti hanno impugnato davanti a questo T.A.R. la predetta ordinanza comunale lamentando la violazione di legge (art. 6 del d.lgs. n. 380/2001; D.M. 3.3.2018, Glossario delle opere di edilizia libera). Il Tribunale si è pronunciato con sentenza di rigetto n. 253/2024, che è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 9076/2024).
1.2. In data 7.11.2023 i ricorrenti hanno precauzionalmente presentato al Comune di Sant’Anna Arresi un’istanza di accertamento di doppia conformità relativamente alle stesse opere. A seguito di una richiesta di integrazione istruttoria del Comune i ricorrenti hanno poi presentato la documentazione richiesta il 5.1.2024.
1.3. Nel frattempo il servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, in data 22.12.2023, ha emesso un preavviso di diniego sull’istanza di screening postumo di incidenza ambientale trasmessa dagli interessati il 19 ottobre 2023, al quale i ricorrenti hanno dato riscontro il 3.1.2024 con osservazioni del proprio tecnico di fiducia. Indi la Regione ha adottato il parere negativo in considerazione del vincolo SIC, con provvedimento del 13.2.2024 n. 4902, impugnato con ricorso davanti a questo T.A.R. avente R.G. n. 286/2024.
1.4. Con determinazione n. 51 del 27.2.2024 il Parco geominerario storico ambientale della Sardegna ha espresso il proprio nulla osta alla concessione della richiesta sanatoria.
L’Ufficio tutela del paesaggio dell’Unione dei Comuni del Sulcis non ha invece espresso il proprio parere in relazione al vincolo paesaggistico né risulta pervenuto il parere della Soprintendenza.
1.4. Con l’odierno ricorso, quindi, i ricorrenti impugnano il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’adozione del parere paesaggistico nell’ambito delle procedure di sanatoria di cui all’istanza n. 2474 del 7.11.2023 e chiedono che venga accertato l’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
1.5. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
“Violazione di legge (art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 35, comma 1, della l.r. n. 24/2016; violazione dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004)”.
I ricorrenti deducono che:
– ai sensi dell’art. 35, comma 1, della l.r. n. 24/2016, le pubbliche amministrazioni competenti avrebbero dovuto effettuare le verifiche sulla conformità dell’intervento alla normativa vigente, concludendole entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione da parte dello Sportello SUAPE: “nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo 34, il termine è fissato in cinquantacinque giorni”;
– a sua volta, l’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 fissa in centottanta giorni il termine perentorio, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro novanta giorni, per l’accertamento della compatibilità paesaggistica;
– l’Ufficio tutela del paesaggio dell’Unione dei Comuni del Sulcis, responsabile dell’endoprocedimento n. AEP7016 per il rilascio del prescritto parere in relazione al vincolo paesaggistico su delega della RAS, non ha rispettato i termini di legge né avanzato richieste di integrazione istruttoria, così contravvenendo all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
1.6. Si sono costituiti formalmente il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari.
Si è costituita l’Unione dei Comuni del Sulcis, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.7. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della reiezione vale richiamare la giurisprudenza secondo la quale va esclusa la sussistenza dell’obbligo di provvedere, anche nel caso di procedimenti ad istanza di parte, nell’ipotesi in cui l’istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l’Amministrazione a provvedere laddove l’atto espresso non potrebbe che essere di rigetto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1468; T.A.R. Campania, Napoli, n. 960/2022 e 6598/2021; T.A.R. Lazio, Roma, n. 6701/2016 e Consiglio di Stato n. 2543/2008).
Orbene, nella fattispecie la Regione, come visto sopra, si è espressa negativamente sulla richiesta di VINCA con parere che, sebbene impugnato, non risulta sospeso, sicché allo stato l’esito del procedimento attivato dagli interessati non potrebbe che essere negativo.
Sul punto, merita condivisione la tesi difensiva dell’Unione dei Comuni, che ha efficacemente dedotto che “a seguito del rilascio della VINCA negativa, la sanatoria delle opere risulta essere inammissibile in maniera vincolata e insuperabile e, dunque, anche in disparte tutti i precedenti rilievi, l’Unione dei Comuni, autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, mai avrebbe potuto o potrebbe rilasciare l’autorizzazione paesaggistica”.
Trova dunque applicazione nella fattispecie l’orientamento giurisprudenziale sopra citato: il dovere della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento ex art. 2 della l. n. 241 del 1990, infatti, deve essere verificato in concreto in relazione non ad una pronuncia qualsiasi, ma ad una pronuncia di contenuto positivo, in quanto non sarebbe utile imporre all’Amministrazione l’obbligo di una decisione espressa in presenza di una pretesa manifestamente infondata (T.A.R. Basilicata, n. 461/2024).
Per quanto appena esposto, il ricorso è privo di fondamento e va pertanto respinto.
2.1. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
TAR SARDEGNA, I – sentenza 30.08.2025 n. 701