1. La ricorrente ha partecipato alla “Procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 187 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento, tramite un contratto di appalto, dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico, sorveglianza e custodia degli spazi, biglietterie e prenotazioni e, tramite un contratto di concessione, dei servizi educativi e di attività didattica, visite guidate e laboratori, presso i Musei Reali di Torino”.
All’esito della gara la ricorrente è risultata seconda in graduatoria e con determina del 14 ottobre 2025 i Musei Reali di Torino hanno aggiudicato la procedura al RTI composto dalle controinteressate.
In data 23 ottobre 2025, con sollecito in data 4 novembre 2025, la ricorrente ha richiesto alla stazione appaltante, tramite la piattaforma telematica, l’accesso agli atti di gara e all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. A tali istanze è seguito un ulteriore sollecito dell’11 novembre 2025, trasmesso via pec.
Con pec del 13 novembre 2025 la controinteressata, informata dalla stazione appaltante della presentazione dell’istanza di accesso, ha comunicato a quest’ultima “…che nulla osta alla trasmissione dei documenti richiesti con la sola eccezione dell’offerta tecnica per la quale, ove richiesto, si concede l’accesso alla copia oscurata che trasmettiamo in allegato”.
Con nota del 1° dicembre 2025 la stazione appaltante ha quindi riscontrato l’istanza di accesso trasmettendo alla ricorrente “…1) Copia della documentazione amministrativa presentata dall’Aggiudicatario, compresi i documenti a comprava dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara; 2) Copia dell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario, con talune parti oscurate su indicazione del medesimo Aggiudicatario; 3) Copia dell’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario”.
Con lettera del 4 dicembre 2025 la ricorrente ha denunciato la mancata trasmissione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione non oscurata e di parte della documentazione di gara.
Con nota dell’11 dicembre 2025 la stazione appaltante, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, ha riferito che “…relativamente alla contestata trasmissione dell’offerta tecnica dell’operatore aggiudicatario con parti oscurate, la scrivente si riserva approfondimenti in merito prima di fornire riscontro”.
Avverso le due note della stazione appaltante sopra citate, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo l’accertamento del suo diritto di accesso all’intera offerta tecnica della controinteressata non oscurata e alla documentazione relativa alla verifica della congruità dell’offerta (e dei costi della manodopera) e del possesso dei requisiti, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione di tale documentazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.
Le controinteressate (componenti del RTI aggiudicatario), alle quali risulta regolarmente notificato il ricorso, non si sono costituite in giudizio.
All’udienza camerale del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con unico articolato motivo la ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ricorso è fondato.
2.1. L’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) prevede, quale regola generale, che “1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”.
A tale regola generale dell’integrale ostensibilità dell’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, l’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, prevede, quale eccezione, per quanto di interesse nel presente giudizio, che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. Tale eccezione, tuttavia, non opera, tornando dunque ad applicarsi la regola generale dell’accessibilità, qualora l’accesso richiesto dal concorrente sia “indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”.
Grava pertanto sull’aggiudicatario l’onere di “motivare” e “comprovare” la presenza di parti della sua offerta coperte da segreti tecnici o commerciali. Solamente una volta fornita tale dimostrazione da parte del controinteressato aggiudicatario, e quindi ritenuta operante l’eccezione all’ostensibilità di cui all’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, sarà onere del ricorrente non aggiudicatario dimostrare l’indispensabilità della documentazione richiesta ai fini della difesa in giudizio per fare prevalere il suo diritto di difesa sul diritto del controinteressato alla tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Così delineato il quadro normativo, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza formatasi nel vigore del previgente codice dei contratti pubblici (i cui principi possono ritenersi applicabili anche in relazione alla nuova disciplina che riprende la precedente formulazione dell’eccezione relativa ai segreti tecnici e commerciali), “La suddetta disposizione, nel prevedere che l’offerente interessato deve non soltanto motivare ma anche “comprovare” la sussistenza di un segreto, pone a suo carico il preciso onere di individuare concretamente all’interno dell’offerta le specifiche “informazioni” da tutelare e di dimostrare l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 29/11/2022, n. 10498; T.A.R. Roma sez. I, 31/01/2023, n. 1723; T.A.R. Roma sez. II, 25/03/2022, n. 3394). In altre parole, “non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l’affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio “know how”, bensì è necessario che sussista una informazione “precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)” (ex plurimis, T.A.R. Roma sez. II-bis, 21.12.2021, n. 13253) (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, Sent., (data ud. 21/03/2024) 28/03/2024, n. 2078).
2.2. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto nel caso di specie dal RTI controinteressato, che non risulta avere indicato in sede procedimentale alcuna ragione a fondamento della richiesta di oscuramento (cfr. doc. 23 resistente), la quale, pertanto, non può ritenersi né “motivata”, non risultando indicato alcun elemento, specifico e concreto, che possa giustificare la qualificazione delle informazioni oscurate come veri e propri “segreti tecnici o commerciali” (tenendo anche conto dell’oggetto dell’affidamento), né tantomeno “comprovata”, non essendo stata fornita alcuna prova a supporto. Né, peraltro, il RTI controinteressato ha fornito elementi a fondamento della sua richiesta di oscuramento nell’ambito del presente giudizio, ove non si è costituito.
A fronte della predetta richiesta di oscuramento della controinteressata (riguardante peraltro quasi tutte le pagine dell’offerta tecnica), l’Amministrazione non ha in alcun modo motivato sulla fondatezza della stessa limitandosi ad accoglierla in assenza di alcun bilanciamento degli interessi contrapposti.
Né può ritenersi condivisibile la difesa dell’Amministrazione secondo la quale quest’ultima non avrebbe “… respinto l’istanza ma ha fatto riserva di approfondimenti, evidentemente nella chiara volontà di contemperare i contrapposti interessi in gioco, eventualmente tramite nuova consultazione dell’aggiudicatario ma è stata preceduta dalla notifica del presente ricorso” (pag. 10 memoria resistente). Tale affermazione, infatti, si pone in contrasto con la disciplina sull’accesso prevista nel codice di contratti pubblici, in base alla quale l’offerta dell’aggiudicatario deve essere resa disponibile contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, nella quale la stazione appaltante deve dare anche atto delle decisioni assunte sulla richiesta di oscuramento della suddetta offerta (art. 36, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/2023).
2.3. Da ultimo, si deve rilevare che la ricorrente ha insistito nella lettera del 4 dicembre 2025 e nel ricorso per l’esibizione di tutta la documentazione relativa alla verifica della congruità dell’offerta (e dei costi della manodopera) e del possesso dei requisiti, in relazione alla quale l’Amministrazione resistente non ha fornito repliche in giudizio né ha dimostrato di averla esibita integralmente.
3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto a tutela del diritto di difesa della ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione a parte ricorrente, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario controinteressato, priva di oscuramenti, e della documentazione riguardante la verifica della congruità dell’offerta (e dei costi della manodopera) e del possesso dei requisiti (ove non ancora integralmente esibita).
4. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, come liquidate in dispositivo, e compensate nei confronti del RTI controinteressato, non avendo quest’ultimo resistito in giudizio.
TAR PIEMONTE, I – sentenza 20.02.2026 n. 363