Procedimento – Atto amministrativo –Istanza ostensiva nei confronti dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario e illegittimità del diniego parziale della stazione appaltante per tutela della proprietà industriale

Procedimento – Atto amministrativo –Istanza ostensiva nei confronti dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario e illegittimità del diniego parziale della stazione appaltante per tutela della proprietà industriale

1. Con il ricorso r.g. n. 1040 del 2025, notificato e depositato il 03.10.2025, la parte ricorrente ha domandato, tra l’altro e per quel che qui interessa, “l’accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a, all’offerta tecnica della prima classificata in versione integrale”.

2. In data 20.05.2025, con atto di mero stile, si è costituita la società controinteressata che ha insistito per il rigetto del ricorso, depositando successivamente memorie difensive.

3. Con ricorso notificato e depositato in data 10.10.2025, anche la società controinteressata ha chiesto, per parte sua, la condanna della stazione appaltante all’ostensione – sempre senza oscuramenti – dell’offerta tecnica della seconda classificata (rectius, della ricorrente principale).

4. Alla camera di consiglio del 20.10.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023 in relazione alla domanda proposta dalla ricorrente unitamente al ricorso.

5. In sostanza, con la domanda di accertamento all’esame del Collegio, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità del parziale diniego di accesso all’offerta tecnica in versione integrale – senza oscuramenti –, stante l’assoluto difetto di una motivata valutazione sulla sussistenza di ragioni ostative all’anelata ostensione integrale, improntata alla specifica rispondenza dell’informazione eventualmente indicata come segreta dal controinteressato all’accesso ai caratteri predicati dall’art. 98 del Codice della proprietà industriale e all’effettiva esistenza di tali elementi ostativi come eventualmente dichiarati.

6. Ebbene, la domanda attorea di ostensione dell’offerta tecnica in forma integrale va accolta, per le ragioni di seguito esposte.

6.1. La parte ricorrente, avendo partecipato alla gara ed essendosi classificata seconda, è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata che la abilita a richiedere l’accesso alla documentazione della gara stessa, avendo peraltro impugnato l’aggiudicazione. L’ostensione sollecitata è volta, infatti, a ottenere la disponibilità della documentazione relativa all’offerta dell’operatore controinteressato (primo classificato), oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione, che spiega, nei suoi confronti, efficacia lesiva. Sussiste, quindi, il nesso di strumentalità tra il documento richiesto e l’esigenza di difesa in giudizio allegata dalla parte ricorrente.

6.2. Quanto al merito, va richiamata la condivisa giurisprudenza secondo la quale “la stessa necessità di una richiesta di accesso non dovrebbe trovare luogo in base all’assetto voluto dal Codice dei contratti vigente, essendo automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è “definitivamente” escluso, di accedere in via diretta, non solo a “documenti” (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche “ai dati e alle informazioni” inseriti nella piattaforma ex articolo 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Peraltro, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto, dal comma 2 dell’articolo 36, un diritto di accesso ancor più “ampio” perché ad essi sono resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al comma 1, ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, la prima essendo conoscibile da tutti)” (T.a.r. Toscana, sez. IV, 25.9.2024, sentenza n. 1035).

6.3. La stazione appaltante non può, dunque, esimersi dall’esibire ai primi cinque operatori classificati i documenti indicati dal comma 2 dell’art. 36, potendo soltanto, a fronte di una motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti, da valutarsi ai sensi del Codice della proprietà intellettuale, limitarsi ad oscurarli in relazione alle specifiche parti che eventualmente contengano segreti tecnici o commerciali.

6.4. In mancanza di una motivata valutazione, come nel caso di specie, improntata alla specifica rispondenza dell’informazione indicata come segreta ai caratteri predicati dall’art. 98 del Codice della proprietà industriale e all’effettiva esistenza degli elementi ostativi dichiarati dal controinteressato, non sussistono ragioni, meritevoli di apprezzamento, che consentano di disattendere il fisiologico obbligo di ostensione dell’offerta anelata in forma integrale; con la conseguenza che l’istante è, in tal caso, esentato dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 11.7.2024, sentenza n. 865).

6.5. A tale modello procedimentale non si è conformata l’Amministrazione locale che ha, invece, omesso la pubblicazione integrale dovuta dell’offerta tecnica, non allegando nulla a giustificazione.

6.6. Ne deriva l’accoglimento delle pretese azionate dalla parte ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione a rendere disponibile in claris in favore della parte ricorrente – entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte – “l’offerta tecnica dell’aggiudicataria”, non ancora ostesa integralmente.

7. Appare opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiare natura della controversia.

TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 23.10.2025 n. 1407

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