Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Comune di Robbio ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, principalmente, del provvedimento del 23 aprile 2021, con il quale Regione Lombardia ha concluso con esito negativo la verifica dell’istanza presentata dallo stesso Comune finalizzata alla realizzazione sul territorio comunale di un impianto crematorio cimiteriale. Sono stati altresì impugnati l’atto del 23 giugno 2021, con cui la Direzione Generale Welfare ha confermato il suindicato provvedimento negativo, nonché la DGR n. XI/3322/2020 e il decreto dirigenziale n. 13065/2020, nella parte in cui stabiliscono che la realizzazione degli impianti crematori comunali è sottoposta ad autorizzazione regionale.
In data 15 settembre 2021, Regione Lombardia ha notificato atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971, chiedendo la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Il Comune di Robbio si è quindi costituito dinanzi a questo T.A.R. richiamando e riproponendo le domande e le conclusioni svolte nel suindicato ricorso.
Si è altresì costituita in questo giudizio, per opporsi all’accoglimento delle domande avverse, la Regione Lombardia.
Con ordinanza n. 3373 del 27 novembre 2024, la Sezione ha ordinato all’Amministrazione resistente il deposito in giudizio di una relazione sui fatti di causa.
Regione Lombardia ha provveduto al deposito della relazione in data 15 gennaio 2025.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, la stessa Regione ha depositato in giudizio memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 16 ottobre 2025.
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Robbio – dopo aver evidenziato che la necessità di autorizzazione regionale per la realizzazione di impianti crematori comunali è prevista dalla DGR n. n. XI/3322/2020 e dal decreto dirigenziale n. 13065/2020 – sostiene che Regione Lombardia si sarebbe con tali atti arrogata un potere non attribuitole dalla legge, violando così i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost., posti a presidio delle attribuzioni comunali.
Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
Le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri sono contenute nella legge n. 130 del 2001.
Stabilisce l’art. 6, primo comma, di tale legge che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, <<…le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione>>.
Stabilisce poi il secondo comma dello stesso articolo che la gestione dei crematori spetta ai comuni.
Da queste norme si ricava agevolmente che alle regioni è assegnato il potere di pianificazione e, quindi, di stabilire quanti impianti possono essere realizzati all’interno del territorio regionale e l’ubicazione degli stessi. I comuni sono invece incaricati di costruire e gestire gli impianti in conformità a quanto previsto dagli atti di programmazione regionale.
Ritiene il Collegio che il conferimento alle regioni del potere di programmazione abbia insito in sé anche il potere di controllo a che l’attività di costruzione e gestione degli impianti sia effettuata in aderenza ad essa: non avrebbe infatti senso prevedere la programmazione senza il controllo, posto che le esigenze sottese alla prima (garantire la creazione di una rete ordinata di impianti effettivamente funzionale al soddisfacimento delle richieste espresse dalla popolazione regionale) verrebbero inevitabilmente disattese qualora si ammettesse che i comuni possano poi liberamente determinarsi.
Si deve pertanto altresì ritenere che, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il potere in concreto esercitato da Regione Lombardia con gli atti impugnati trovi il suo fondamento normativo nel citato art. 6, primo comma, della legge n. 130 del 2001. Non è dunque condivisibile l’argomentazione secondo cui la stessa Regione, con le previsioni contenute nella DGR n. XI/3322/2020 e nel decreto dirigenziale n. 13065/2020, si sarebbe arrogata un potere non attribuitole dalla legge.
Per queste ragioni va ribadita l’infondatezza della censura in esame.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente – dopo aver rilevato che la sua istanza è stata respinta in quanto l’impianto di cremazione da realizzare verrebbe posizionato all’esterno del perimetro cimiteriale – sostiene che Regione Lombardia avrebbe male applicato la normativa di riferimento (art. 78 del D.P.R. n. 285 del 1990, art. 75, terzo comma, della legge regionale n. 4 del 2019 e art. 19, terzo comma, del regolamento regionale n. 6 del 2004) la quale, a suo dire, andrebbe interpretata nel senso che unica condizione prevista per la realizzazione di un nuovo impianto crematorio sia il fatto che il Piano Regolatore Cimiteriale preveda un’area a ciò dedicata collocata in posizione tale da garantire l’osservanza delle fasce di rispetto cimiteriale, condizione questa che sarebbe stata, nel caso concreto, rispettata.
Ritiene il Collegio che anche questa censura sia infondata.
L’art. 78, primo comma, del D.P.R. n. 285 del 1990 (recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”) e l’art. 19, terzo comma, 3 del regolamento regionale n. 6 del 2004 (oggi abrogato dall’art. 32 del regolamento regionale n. 4 del 2022, ma applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis) stabiliscono espressamente che gli impianti crematori <<…devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri>>.
A fronte di disposizioni tanto chiare non possono trovare condivisione le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui tali impianti potrebbero essere costruiti in qualsiasi area individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale purché collocata in un luogo ove siano garantite le distanze dalle altre costruzioni in osservanza delle fasce di rispetto cimiteriale. Deve invero ribadirsi che, in base alle suddette esplicite previsioni normative, gli impianti di cremazione non possono che essere realizzati all’interno dei cimiteri (si veda in questo senso anche Consiglio di Stato, sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5930).
Ciò precisato va ora osservato che, dalla documentazione depositata in giudizio (cfr. planimetria allegata all’istanza di verifica preventiva – doc. 10 di parte ricorrente; verbale di sopralluogo dell’ATS di Pavia – doc. 14 di parte ricorrente), emerge che, nel caso concreto, il Comune di Robbio vorrebbe collocare il nuovo impianto in un’area che è attualmente destinata a parcheggio del cimitero, senza peraltro prevedere esplicitamente lo spostamento dei muri perimetrali del cimitero stesso in modo da permetterne l’inglobamento al suo interno.
Risulta pertanto palese la violazione dei citati art. 78, primo comma, del D.P.R. n. 285 del 1990 e 19, terzo comma, 3 del regolamento regionale n. 6 del 2004.
Si deve di conseguenza ritenere corretta la valutazione effettuata da Regione Lombardia che, riscontrando la violazione delle ridette diposizioni, ha negato l’autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto.
Va dunque ribadita l’infondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
La particolarità della situazione fattuale e la novità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 18.11.2025 n. 3736