1. Con ricorso notificato in data 25/07/2025 e depositato il successivo 1/08/2025, la ricorrente premette:
– di essere proprietaria di un fabbricato a più elevazioni sito in territorio del Comune di Seminara (RC), via Piani della Corona n. 3, censito in catasto (NCE) foglio n. 38 particella n. 131;
– con atto di donazione del 5 gennaio 2023 ha trasferito al figlio ZOCCALI Rodolfo Giuseppe la piena proprietà del locale deposito della consistenza di mq. 137 circa al piano terra, con i diritti sulla annessa corte comune antistante e retrostante, nonchè la piena proprietà dei diritti pari ad ¼ dell’intero sul lastrico solare che funge da copertura del medesimo corpo di fabbrica;
– l’immobile in questione, come emerge dall’atto di donazione, e come dichiarato dalla ricorrente/donante “è stato costruito in assenza di licenza edilizia e per detto abuso è stata rilasciata dal Comune di Seminara concessione edilizia in sanatoria in data 10 novembre 2022 pratica n. 9343”;
– con istanza assunta al protocollo del Comune di Seminara n. 4229 del 5/6/25 l’Arch. Tommaso Certomà, nella dispiegata asserita “qualità di professionista incaricato” dall’odierna ricorrente Cambareri Maria ha chiesto “di avere copia integrale della seguente documentazione:
– elaborati progettuali (piante, sezioni e prospetti) contenute nel progetto in sanatoria Pratica n° 9343 del 10/11/2022 (a nome Zoccali Rodolfo Giuseppe);
– foto contenute nella Busta di condono;
– accatastamento contenuto nella Busta di condono;
– relazione tecnica contenuta nella Busta di condono;
– perizia giurata contenuta nella Busta di condono”, precisando “che la domanda di sanatoria prot. n. 1314 del 28/02/1995 a nome Zoccali Rodolfo Giuseppe è stata presentata anche per conto e nell’interesse della proprietaria dell’alloggio che successivamente ha provveduto a trasferire, con donazione effettuata in data 05/01/2023, l’appartamento condonato al figlio Rodolfo”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumendo che detta istanza di accesso sarebbe necessaria ad “accertare se la sanatoria ha interessato l’immobile nella sua intera consistenza”, posto che “non è consentita la sanatoria parziale di un immobile abusivo” è insorta avverso il provvedimento di tacito diniego opposto dal Comune di Seminara all’istanza di accesso presentata ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90 in data 5/6/25.
2. Il Comune di Seminara, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, previo avviso di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso in ragione della diversità tra la parte ricorrente e il soggetto che ha presentato l’istanza di accesso ai documenti, posta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Per pacifica giurisprudenza, in materia di accesso agli atti, nel caso in cui l’istanza documentale sia inoltrata da un soggetto diverso dall’interessato, senza essere stata sottoscritta anche da quest’ultimo, spetta al soggetto richiedente dimostrare il proprio potere rappresentativo, allegando all’istanza copia della delega o procura, dovendo ritenersi in caso contrario nulla la richiesta e non potendo avere rilevanza ovviamente la mera allegazione di copia del documento di identità di colui che si dichiara di rappresentare.
In mancanza della sottoscrizione dell’istanza di accesso, la mancata allegazione alla stessa del mandato o della procura dell’interessato, in nome e per conto del quale l’Arch. Tommaso Certomà ha dichiarato di agire “nella qualità di professionista incaricato dalla ditta Cambareri Maria”, l’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso non è stata, infatti, posta in condizione di poter riscontrare la sussistenza dell’interesse all’accesso, dovendo l’istanza provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome (ex plurimis: TAR Lazio Roma sez. V sentenza 12 dicembre 2023 n. 18777; T.A.R. Napoli, Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 739 e 19 ottobre 2020, n. 4568; T.A.R. Abbruzzo, L’Aquila, 27 novembre 2021, n. 525: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez II, 5 marzo 2021, n. 609, che esclude ogni possibilità di soccorso istruttorio; nonché Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 317, Sez. V 30 settembre 2019, n. 4830).
Pertanto, in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, l’istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio rigetto dell’Amministrazione presentato dalla Cambareri, ossia da soggetto diverso da quello che ha presentato l’istanza di accesso.
6. Nulla va disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune di Seminara.
TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 27.10.2025 n. 690