1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, compagnia assicurativa (Generali Italia
s.p.a.), domanda l’annullamento del provvedimento AGE.AGEDP-AG.REGISTRO
UFFICIALE.0075540.09-06- 2025-U, comunicato a mezzo p.e.c. in data 9 giugno
2025, di diniego dell’istanza di acceso ai documenti amministrativi e, segnatamente:
«Avviso di Accertamento n. TY501AC00484/2023 per l’anno d’imposta 2017; Avviso
di Accertamento n. TY501AC00485/2023 per l’anno d’imposta 2018; Invito
I00563/2018; e ogni altro invito, memoria difensiva, istanza, PVC, verbale di
contraddittorio, o atto, ad essi presupposti, conseguenti, connessi e collegati con
riferimento all’attività di verifica e accertamento eseguita nei confronti del
contribuente sig. GIONFRIDDO EMANUELE (GNF MNL 63M02 B603S) nella
qualità di esercente impresa quale agente generale di Generali Italia S.p.A. (già INA
Assitalia S.p.a.).
N. 01147/2025 REG.RIC.
Parte ricorrente allega le ragioni dell’istanza di accesso in questione ad esigenze di
difesa nell’ambito del procedimento civile instaurato dal sig. GIONFRIDDO
EMANUELE nei confronti della compagnia assicurativa, volto ad accertare e
dichiarare «il diritto dell’attore al percepimento delle differenze provvigionali per gli
anni 2014 –2023 risultanti dalla differenza tra quanto dichiarato da parte della
convenuta all’Agenzia delle Entrate, come a lui dovute, e quanto invece,
effettivamente corrisposto all’attore al medesimo titolo e, per l’effetto, condannare
Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia S.p.A.) al pagamento, in favore dell’attore, di
€ 1.968.420,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, ovvero condannare la
compagnia convenuta, al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore
ritenuto di giustizia».
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione
degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità manifesta,
carenza dei presupposti.
2.- Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, che depositava documenti e, con memoria del
2.10.2025, concludeva per l’infondatezza del ricorso nel merito.
3.- All’udienza camerale del 21.10.2025, in vista della quale parte ricorrente
presentava una memoria di replica insistendo nelle difese articolate, il ricorso veniva
trattenuto in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1- Osserva il Collegio che:
– l’ostensione dei documenti richiesti risulta strumentale e necessaria alla tutela della
situazione giuridica soggettiva sottesa (ed in particolare all’esercizio del diritto di
difesa nel procedimento civile instaurato dal controinteressato, all’interno del quale la
ricorrente figura quale convenuta);
– tra l’altro, il citato procedimento civile investe (anche) i rapporti di collaborazione
professionale trascorsi tra le due parti e la relativa posizione fiscale (sul punto, il
N. 01147/2025 REG.RIC.
ricorrente afferma “i dati contabili della Società ricorrente sono insufficienti a
paralizzare la pretesa del Sig. Gionfriddo, che anzi utilizza – sia pur in maniera
infondata – dette dichiarazioni alla stregua di un riconoscimento di debito da parte
della Compagnia (v. atto di citazione, allegato n. 5, pagg. 6-9 e 23 ss.) e ciò anche
approfittando della circostanza per cui le provvigioni venivano incassate attraverso
un sistema di compensazione contabile (l’agente Gionfriddo, al momento del
trasferimento degli incassi della sua agenzia alla Compagnia, li inviava decurtati
della sua provvigione), che rende particolarmente difficoltosa la ricostruzione della
prova dell’avvenuto versamento (…) Da ciò discende l’interesse attuale, diretto e
concreto a conoscere detti atti, non essendo possibile individuare (i) le ragioni e
motivazioni che hanno portato l’Amministrazione finanziaria a determinare i
maggiori imponibili accertati in capo al sig. Gionfriddo; (ii) le contestazioni
formulate e le ragioni e motivazioni addotte dal Sig. Gionfriddo contro tale
determinazione; (iii) le ragioni e motivazioni che hanno portato l’Amministrazione
finanziaria a considerare irrilevanti e/o infondate e/o insufficienti le contestazioni e/o
giustificazioni formulate dal Sig. Gionfriddo e comunque a rendere definitivo
l’accertamento dei maggiori imponibili in capo a quest’ultimo.”);
– come chiarito ripetutamente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e, tra gli altri
pronunciamenti, dall’A.P. n. 4/2021, “la pubblica amministrazione detentrice del
documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art.
116 c.p.a. non devono […] svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione
sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto
nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del
caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica
amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio
sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il
documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o
N. 01147/2025 REG.RIC.
temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti
legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”;
– nel caso di cui al presente giudizio, la documentazione anelata risulta assolutamente
pertinente alle esigenze difensive prospettate, a prescindere dal possibile esito del
giudizio civile.
4.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con
conseguente obbligo dell’amministrazione resistente di fornire alla ricorrente gli atti
richiesti nel termine di 30 gg. dalla comunicazione in via amministrativa del presente
provvedimento o dalla sua notifica, se anteriore.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Spese
irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.
TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 22.10.2025 n. 2310