*Procedimento – Atto amministrativo – Istanza di accesso difensivo e valutazione della P.A., limiti e competenza dell’autorità giudiziaria investita della questione

*Procedimento – Atto amministrativo – Istanza di accesso difensivo e valutazione della P.A., limiti e competenza dell’autorità giudiziaria investita della questione

1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, compagnia assicurativa (Generali Italia

s.p.a.), domanda l’annullamento del provvedimento AGE.AGEDP-AG.REGISTRO

UFFICIALE.0075540.09-06- 2025-U, comunicato a mezzo p.e.c. in data 9 giugno

2025, di diniego dell’istanza di acceso ai documenti amministrativi e, segnatamente:

«Avviso di Accertamento n. TY501AC00484/2023 per l’anno d’imposta 2017; Avviso

di Accertamento n. TY501AC00485/2023 per l’anno d’imposta 2018; Invito

I00563/2018; e ogni altro invito, memoria difensiva, istanza, PVC, verbale di

contraddittorio, o atto, ad essi presupposti, conseguenti, connessi e collegati con

riferimento all’attività di verifica e accertamento eseguita nei confronti del

contribuente sig. GIONFRIDDO EMANUELE (GNF MNL 63M02 B603S) nella

qualità di esercente impresa quale agente generale di Generali Italia S.p.A. (già INA

Assitalia S.p.a.).

N. 01147/2025 REG.RIC.

Parte ricorrente allega le ragioni dell’istanza di accesso in questione ad esigenze di

difesa nell’ambito del procedimento civile instaurato dal sig. GIONFRIDDO

EMANUELE nei confronti della compagnia assicurativa, volto ad accertare e

dichiarare «il diritto dell’attore al percepimento delle differenze provvigionali per gli

anni 2014 –2023 risultanti dalla differenza tra quanto dichiarato da parte della

convenuta all’Agenzia delle Entrate, come a lui dovute, e quanto invece,

effettivamente corrisposto all’attore al medesimo titolo e, per l’effetto, condannare

Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia S.p.A.) al pagamento, in favore dell’attore, di

€ 1.968.420,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, ovvero condannare la

compagnia convenuta, al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore

ritenuto di giustizia».

Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione

degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità manifesta,

carenza dei presupposti.

2.- Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, che depositava documenti e, con memoria del

2.10.2025, concludeva per l’infondatezza del ricorso nel merito.

3.- All’udienza camerale del 21.10.2025, in vista della quale parte ricorrente

presentava una memoria di replica insistendo nelle difese articolate, il ricorso veniva

trattenuto in decisione.

4.- Il ricorso è fondato.

4.1- Osserva il Collegio che:

– l’ostensione dei documenti richiesti risulta strumentale e necessaria alla tutela della

situazione giuridica soggettiva sottesa (ed in particolare all’esercizio del diritto di

difesa nel procedimento civile instaurato dal controinteressato, all’interno del quale la

ricorrente figura quale convenuta);

– tra l’altro, il citato procedimento civile investe (anche) i rapporti di collaborazione

professionale trascorsi tra le due parti e la relativa posizione fiscale (sul punto, il

N. 01147/2025 REG.RIC.

ricorrente afferma “i dati contabili della Società ricorrente sono insufficienti a

paralizzare la pretesa del Sig. Gionfriddo, che anzi utilizza – sia pur in maniera

infondata – dette dichiarazioni alla stregua di un riconoscimento di debito da parte

della Compagnia (v. atto di citazione, allegato n. 5, pagg. 6-9 e 23 ss.) e ciò anche

approfittando della circostanza per cui le provvigioni venivano incassate attraverso

un sistema di compensazione contabile (l’agente Gionfriddo, al momento del

trasferimento degli incassi della sua agenzia alla Compagnia, li inviava decurtati

della sua provvigione), che rende particolarmente difficoltosa la ricostruzione della

prova dell’avvenuto versamento (…) Da ciò discende l’interesse attuale, diretto e

concreto a conoscere detti atti, non essendo possibile individuare (i) le ragioni e

motivazioni che hanno portato l’Amministrazione finanziaria a determinare i

maggiori imponibili accertati in capo al sig. Gionfriddo; (ii) le contestazioni

formulate e le ragioni e motivazioni addotte dal Sig. Gionfriddo contro tale

determinazione; (iii) le ragioni e motivazioni che hanno portato l’Amministrazione

finanziaria a considerare irrilevanti e/o infondate e/o insufficienti le contestazioni e/o

giustificazioni formulate dal Sig. Gionfriddo e comunque a rendere definitivo

l’accertamento dei maggiori imponibili in capo a quest’ultimo.”);

– come chiarito ripetutamente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e, tra gli altri

pronunciamenti, dall’A.P. n. 4/2021, “la pubblica amministrazione detentrice del

documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art.

116 c.p.a. non devono […] svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione

sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto

nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del

caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica

amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio

sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il

documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o

N. 01147/2025 REG.RIC.

temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti

legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”;

– nel caso di cui al presente giudizio, la documentazione anelata risulta assolutamente

pertinente alle esigenze difensive prospettate, a prescindere dal possibile esito del

giudizio civile.

4.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con

conseguente obbligo dell’amministrazione resistente di fornire alla ricorrente gli atti

richiesti nel termine di 30 gg. dalla comunicazione in via amministrativa del presente

provvedimento o dalla sua notifica, se anteriore.

5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Spese

irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.

TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 22.10.2025 n. 2310

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