1. In data 12/5/2025, il ricorrente presentava istanza di accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, rivolta alla Provincia e alla Prefettura di Ascoli Piceno, per ottenere copia della documentazione tecnico-istruttoria comprovante la conformità dell’installazione degli autovelox lungo la SP 227, come previsto dall’Allegato A al D.M. 11/4/2024.
Il ricorrente considerava anomalo che i rilevatori di velocità fissi, installati nel 2014, fossero ancora presenti sulla strada in questione. Aveva quindi interesse a sapere se la SP 227 possedesse i nuovi requisiti richiesti dall’Allegato A al D.M. 11/4/2024 affinché il Prefetto potesse individuarla ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2002. In pratica voleva acquisire la documentazione tecnico-istruttoria in base alla quale il Prefetto di Ascoli Piceno aveva adottato il Decreto 31/3/2025 prot. 20567 che confermava, in attuazione del citato D.M. 11/4/2024, il tratto stradale in oggetto per l’installazione (in questo caso per il mantenimento) degli autovelox già ivi presenti dal 2014.
Con provvedimento 11/6/2025 prot. 38269, la Prefettura respingeva l’istanza osservando che il Decreto Prefettizio 31/3/2025 prot. 20567, insieme ai relativi documenti istruttori, costituiva atto di pianificazione e programmazione sottratto all’accesso civico generalizzato in forza del combinato disposto dell’art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 24, comma 1 (in questo caso lett. c), della Legge n. 241/1990 ivi richiamato. Veniva inoltre citato il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 21/4/2021 (n. 1228 del 15/7/2021), che si era espresso per l’inammissibilità (dovuta a carenza di interesse) di un ricorso straordinario, proposto dall’odierno ricorrente, avverso il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno 6/6/2019 prot. 31827 che individuava le strade provinciali dove utilizzare o installare dispositivi per il rilevamento, a distanza, delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del codice della strada.
Dopo il diniego venne presentata istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza del Ministero dell’Interno, poi anch’essa respinta con provvedimento 2/7/2025 prot. 1325.
Le amministrazioni intimate si sono costituite per resistere al gravame.
2. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria e contraddittorietà rispetto all’operato di altre Prefetture. In particolare viene dedotto che il ricorrente non intendeva esercitare l’accesso ad un atto generale di pianificazione prefettizia ma ad atti tecnico-istruttori che non possiedono tale natura e la cui conoscenza è necessaria per poi sindacare gli atti generali di pianificazione. Su analoga istanza del ricorrente la Prefettura di Isernia aveva infatti consentito l’accesso civico generalizzato.
Le censure sono infondate poiché muovono da una inammissibile disquisizione tra l’atto sottratto all’accesso (su cui nessuna contestazione viene dedotta) e la documentazione istruttoria su cui questo atto si fonda.
In questo caso i limiti dell’accesso vanno applicati agli atti dell’intero procedimento senza possibilità di distinguere questo o quell’altro atto.
Ciò si desume proprio dalla norma ostativa citata dalla Prefettura di Ascoli Piceno, ovvero l’art. 24, comma 1, lett. c) della Legge n. 241/1990 che riguarda “l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti….”.
È quindi l’intera attività che viene individuata per essere sottratta all’accesso e non i singoli atti come fossero entità autonome e indipendenti secondo una visione atomistica dell’azione amministrativa.
Che il ricorrente abbia voluto esercitare l’accesso ad un’attività di natura pianificatoria e programmatoria non sussistono poi dubbi, come emerge dalla disciplina di cui al DM 11/4/2024 (art. 3, comma 4, 2° cpv) che potrebbe essere definita “pianificazione strategica”, cui segue la fase di “pianificazione operativa” come espressamente definita dall’art. 3, comma 2, dall’art. 4, comma 1, lett. b), e dall’art. 4, comma 2, della medesima fonte. Completate queste fasi pianificatorie, l’azione amministrativa transita nella fase “gestionale” riservata agli organi di polizia stradale (art. 3, comma 4, ultimo cpv. DM 11/4/2024).
Da ultimo va osservato che ogni Prefettura costituisce organismo territoriale autonomo e responsabile dei propri atti. Di conseguenza il suo operato non vincola l’operato delle altre Prefetture.
3. La prima parte del secondo motivo ripropone la distinzione tra atto di pianificazione e atto tecnico-istruttorio per la quale valgono le considerazioni svolte in precedenza.
3.1 Con la restante parte viene dedotto difetto di motivazione poiché il diniego non indica, come prescrive l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, quali ragioni di tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, di protezione di dati personali o di altri interessi pubblici e privati, si oppongono all’accesso.
Anche questa censura è infondata e, al riguardo, è sufficiente osservare che si basa su una evidente confusione tra i documenti che, per loro natura, sono “ex lege” sottratti all’accesso (art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990) con le ragioni (ex art. 5-bis, commi 1 e 2) che possono impedire l’accesso a documenti che invece, per loro natura, sarebbero accessibili.
4. Con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 24, commi 2 e 4, della Legge n. 241/1990, poiché manca il provvedimento di individuazione preventiva delle categorie di documenti sottratti all’accesso.
Questa censura è destituita di fondamento in punto di fatto poiché il provvedimento che si assume essere inesistente in realtà esiste come controdedotto dall’amministrazione resistente che cita e deposita il DM 16/3/2022 (art. 5 per quanto qui interessa) in relazione al quale nessuna ulteriore censura è stata dedotta da parte del ricorrente.
Peraltro c’è confusione anche tra le tipologie di accesso poiché qui si discute solo ed esclusivamente di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. n. 33/2013 e non di accesso procedimentale e partecipativo disciplinato dalla Legge n. 241/1990 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e differenziate.
5. Con il quarto motivo viene dedotta violazione del legittimo affidamento ad acquisire le informazioni richieste poiché, dal 2023, la Prefettura di Ascoli Piceno non pubblica più, sul proprio sito istituzionale, i dati dell’Osservatorio sull’incidentalità stradale.
La doglianza va disattesa.
Al riguardo va osservato che l’incidentalità stradale è solo uno dei criteri previsti dall’allegato A al DM 11/4/2024.
Anche in questo caso emerge poi una certa confusione da parte del ricorrente, perché l’oggetto dell’istanza, di cui si discute in questa sede, non erano meri dati statistici riguardanti l’incidentalità stradale (peraltro nulla si allega circa l’impossibilità di acquisire tali informazioni presso altri enti), ma quello di acquisire atti istruttori (che non comprendono solo l’incidentalità stradale) in forza dei quali è stato adottato il Decreto 31/3/2025 prot. 20567 che lo stesso ricorrente vorrebbe successivamente impugnare.
6. Con l’ultimo motivo viene dedotta violazione dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 poiché l’accesso era necessario alla tutela di interessi giuridici rilevanti per la contestazione di eventuali provvedimenti sanzionatori.
Anche quest’ultima censura è infondata poiché muove dalla già rilevata confusione tra istituti giuridici diversi.
Giova quindi ripetere che qui si discute solo ed esclusivamente di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 perché così era stata formulata l’istanza.
Il ricorrente, come tutti gli altri utenti della strada, è tenuto a viaggiare rispettando i prescritti limiti di velocità.
Nel caso in cui dovesse ricevere la contestazione di una violazione rilevata tramite autovelox, potrà allora attivare gli strumenti di accesso e di partecipazione previsti dalla Legge n. 241/1990 qualora ritenga che detta violazione sia stata erroneamente rilevata.
Prima che si verifichi tale eventuale circostanza, sussisterebbero le ragioni di inammissibilità già enunciate dal Consiglio di Stato con il ricordato parere Sez. I, 15/7/2021 n. 1228 (adunanza del 21/4/2021).
7. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
TAR MARCHE, I – sentenza 25.10.2025 n. 801