Procedimento – Atto amministrativo – Formazione del silenzio-rifiuto in materia di compenso degli avvocati pubblici obbligo di provvedere sull’approvazione dei criteri di riparto dei compensi professionali degli avvocati comunali

Procedimento – Atto amministrativo – Formazione del silenzio-rifiuto in materia di compenso degli avvocati pubblici obbligo di provvedere sull’approvazione dei criteri di riparto dei compensi professionali degli avvocati comunali

Con Delibera n. 73 del 19.4.2021 (pubblicata nell’Albo Pretorio on line dal 21.4.2021 al 6.5.2021) la Giunta del Comune di Potenza ha approvato il nuovo “Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura del Comune di Potenza”, prevedendo:

1) al secondo periodo del comma 2 dell’art. 2, che “Solo limitatamente alla direzione e gestione delle attività amministrative interne (vedasi gestione personale, centro imputazione risorse, obiettivi di PEG), il Segretario Generale viene individuato quale Responsabile referente dello Staff, nei termini di coordinamento del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa comunale, del quale l’Avvocatura fa parte comunque, pur se composto da figure professionali dotate di una particolare condizione correlata alla caratterizzazione dei relativi compiti”;

2) al primo periodo del comma 3 dell’art. 2, che “L’avvocato coordinatore viene nominato con provvedimento del Sindaco, sulla scorta delle pregresse esperienze lavorative risultanti dai fascicoli degli avvocati in servizio, con particolare riferimento ad incarichi di responsabilità”;

3) al primo periodo del comma 5 dell’art. 7, che “Nella materia dei rischi coperti da polizze assicurative con spese legali a carico delle Compagnie di assicurazione, la costituzione in giudizio viene decisa dal Dirigente che gestisce la polizza, con la difesa degli avvocati designati dalle medesime Compagnie di assicurazione e può essere delegata a funzionario titolare di posizione organizzativa”;

4) al comma 2 dell’art. 14, che i compensi professionali, liquidati dall’Autorità Giudiziaria, previo recupero dalla parte soccombente, “vengono ripartiti tra gli avvocati in servizio e liquidati dal Servizio Personale entro il 31 dicembre di ogni anno qualora effettivamente incassati dall’Ente, previo controllo di legittimità del Segretario Generale”;

5) al comma 3 dell’art. 14, che “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114/2014, le spese di soccombenza recuperate vengono attribuite in maniera proporzionale al rendimento individuale dei singoli avvocati in servizio, provvedendo a una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:

a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante;

b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante;

c) inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni: riduzione del 10%”;

6) al comma 12 dell’art. 14, che “In caso di cessazione dal servizio a qualunque titolo o di assenza per aspettativa, agli avvocati spettano i compensi professionali, in caso di successiva sentenza definitiva passata in giudicato favorevole all’Ente, relativi a controversie in cui siano già state precisate le conclusioni, in caso di contenzioso civile, o siano state depositate le memorie per la fase di merito, in caso di contenzioso amministrativo. Nessun ulteriore compenso è dovuto”.

L’avv. Maria Rosa Zaccardo ha impugnato le predette disposizioni della Del. G.M. n. 73/2021 con Ric. n. 305/2021, che è stato respinto da questo Tribunale con Sentenza n. 508 del 28.6.2022.

Tale Sentenza è stata riformata dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 18 del 3.1.2025, esclusivamente con riferimento al predetto comma 3 dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura comunale, relativo alle spese di soccombenza recuperate, limitatamente alle parole “vengono attribuite in maniera proporzionale al rendimento individuale dei singoli avvocati in servizio”, in quanto il Comune di Potenza avrebbe dovuto specificare i criteri di ripartizione delle spese recuperate, con la conseguente violazione dell’art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114/2014, nella parte in cui prevede tali criteri “in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili”.

Pertanto, l’avv. Maria Rosa Zaccardo:

-prima con diffida del 30.5.2025 ha chiesto al Comune di Potenza, di integrare il Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale con l’individuazione dei criteri di riparto delle somme recuperate, in attuazione della Sentenza C.d.S. Sez. V n. 18 del 3.1.2025;

-e poi con il presente ricorso, notificato il 4.7.2025 e depositato nella stessa giornata del 4.7.2025, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla predetta diffida, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.

Nella Camera di Consiglio del 5.11.2025 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Ad. Plen. n. 1 del 9.1.2002 e la conforme Giurisprudenza successiva, come ultimo C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3891 del 19.5.2021, Cd.S. Sez. III Sent. n. 3697 dell’11.5.2021, C.d.S. Sez. V Sent. n. 1666 del 9.3.2020; cfr. pure TAR Basilicata Sentenze n. 254 del 14.5.2024, n. 758 del 22.11.2021, n. 680 del 25.10.2021 e n. 75 del 26.1.2019), ai sensi del quale il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione può essere azionato dinanzi al TAR soltanto se il rapporto giuridico sottostante rientra nell’ambito della giurisdizione di legittimità e/o esclusiva del Giudice Amministrativo ed esclusivamente se il silenzio riguarda l’esercizio di una potestà amministrativa nei confronti della quale la posizione del privato assume la configurazione di un interesse legittimo.

Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito con riferimento al ricorso in esame, in quanto, poiché il Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale è un atto di cd. macro-organizzazione, che si colloca a monte del rapporto di pubblico impiego e viene adottato mediante l’esercizio di poteri pubblicistici, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 può essere annullato esclusivamente dal Giudice Amministrativo, perché nei suoi confronti i ricorrenti possono vantare solo una posizione giudica di interesse legittimo.

Conseguentemente, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche per l’azione, come quelle in esame, avverso il silenzio, formatosi su un’istanza di integrazione di tale Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale.

Sempre in via preliminare, va precisato che il rito del silenzio si applica anche agli atti amministrativi generali.

Sul punto cfr.:

-Corte Costituzionale Sent. n. 166 del 29.5.2009, secondo cui la Regione Basilicata non poteva ritenersi libera di approvare il nuovo PIEAR “in ogni tempo”, in quanto “anche agli atti amministrativi generali sono applicabili i principi generali di cui alla L. n. 241/1990 e, in particolare, quello contemplato dall’art. 2”;

-TAR Basilicata Sent. n. 744 del 12.11.2018, che richiama le Sentenze TAR Lazio Sez. II ter n. 8990 del 16.8.2018 e TAR Bari Sez. I n. 1079 del 6.7.2008 e che è stata confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5682 del 12.8.2019, con riferimento all’adozione e definizione dei criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità;

-TAR Basilicata Sent. n. 57 del 26.1.2023, con riferimento agli atti di macro-organizzazione ex D.Lg.vo n. 165/2001;

-TAR Basilicata Sent. n. 521 del 27.7.2021, con riferimento ad un’istanza, finalizzata ad ottenere la variante urbanistica ex art. 8 DPR n. 160/2010;

-TAR Basilicata Sent. n. 593 del 5.9.2014, con riferimento all’istanza di una Farmacia, volta ad ottenere il decentramento ex art. 5, comma 2, L. n. 362/1991.

Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto il Comune di Potenza, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve integrare il Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale con l’individuazione dei criteri di riparto delle somme recuperate, in attuazione della Sentenza C.d.S. Sez. V n. 18 del 3.1.2025.

Pertanto, si concede al Comune di Potenza il termine perentorio di 120 giorni dalla notificazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

TAR BASILICATA, I – sentenza 24.11.2025 n. 536

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