Procedimento – Atto amministrativo – esercizio del potere di autotutela, manca dell’apprezzamento dei fatti e rivalutazione degli interessi, natura giuridica dell’atto e valore confermativo

Procedimento – Atto amministrativo – esercizio del potere di autotutela, manca dell’apprezzamento dei fatti e rivalutazione degli interessi, natura giuridica dell’atto e valore confermativo

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castel Volturno in riferimento alle varie diffide inoltrate volte a sollecitare la <<definizione del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, comma 2-bis, della L. n. 241/90 del p.d.c. in sanatoria n. 76/2018 rilasciato, ex L. n. 47/85, in favore degli eredi di -OMISSIS->> e, se del caso, per l’annullamento della nota del 30 maggio 2024 con la quale il Comune ha confermato la legittimità del titolo rilasciato ai controinteressati.

Premette il ricorrente di aver acquistato nel 1983 una porzione di una villetta trifamiliare, edificata in forza del permesso di costruire n. 303/1978 rilasciato in data 25 novembre 1977 su parere favorevole della Soprintendenza e, che:

– nello stesso periodo -OMISSIS- edificava in assenza di titolo edilizio una villa di fronte alla sua proprietà;

– in relazione a tale immobile abusivo il sig. -OMISSIS- presentava istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985;

– all’esito di un contenzioso civile con gli eredi del sig. -OMISSIS- veniva condannato all’arretramento del proprio manufatto;

– a seguito di un’istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune di Castel Volturno prendeva contezza del rilascio del condono edilizio (provvedimento n. 76/2018 del 25 maggio 2018) agli eredi del sig. -OMISSIS-;

– pertanto, impugnava detto titolo avanti al T.A.R. il quale con sentenza n. 2530 del 26 aprile 2023 dichiarava il ricorso irricevibile;

– con varie note sollecitava il Comune ad annullare il titolo in questione in autotutela in quanto basato su dichiarazioni mendaci rese dal richiedente il condono in ordine alla data di ultimazione delle opere abusive;

– l’amministrazione in un primo momento avviava il procedimento di annullamento in autotutela del titolo rilasciato per poi concluderlo con la nota del 30 maggio 2024 in senso sfavorevole alle sue pretese.

A sostegno del gravame deduce la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento avviato con nota del 31 gennaio 2023 e, in subordine, l’illegittimità, sotto vari profili della nota impugnata.

Si è costituito per resistere il Comune di Castel Volturno mentre non si è costituita la controinteressata.

Con l’ordinanza n. 7277 del 23 dicembre 2024 la Sezione ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario.

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La manifesta infondatezza del gravame rende, per ragioni di economia processuale, non necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati (ossia gli altri eredi del sig. -OMISSIS- intestatari del titolo edilizio di cui è causa).

Ciò premesso, con il presente ricorso parte ricorrente lamenta il mancato (o in subordine l’illegittimo) esercizio del potere di autotutela in riferimento a un titolo ampliativo rilasciato ai controinteressati.

Detto titolo, come rappresentato dalla stessa parte ricorrente si è consolidato in quanto sono spirati i termini per impugnarlo (così come sancito dal T.A.R. con la sentenza n. 2530/2023 che ha dichiarato irricevibile il relativo ricorso).

Al riguardo, la giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, n. 3469/2024) è costante nel ritenere che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere sulle richieste di esercizio del potere di autotutela verso atti divenuti inoppugnabili giacché, diversamente opinando, si eluderebbe l’onere legale di impugnazione nei termini decadenziali posti dalla legge a tutela della stabilità dell’assetto degli interessi pubblici sottesi al concreto esercizio della funzione pubblica; in questi casi, conseguentemente, l’impugnativa del diniego di autotutela è inammissibile, in coerenza con il principio generale della impossibilità di assicurare tutela all’interesse strumentale se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge; e, ancora, è stato affermato che il provvedimento di diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile è equiparabile quoad effectum ad un provvedimento meramente confermativo, con il quale l’Amministrazione ribadisce la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; così come per il provvedimento meramente confermativo si ritiene che la sua adozione non valga a far decorrere un nuovo termine di impugnazione se sia decorso il termine per l’impugnazione del provvedimento confermato e la relativa impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, allo stesso modo, in caso di diniego di autotutela, è preclusa la rinnovata impugnazione nel termine decorrente dall’adozione del diniego del provvedimento non annullato dall’Amministrazione (cfr. T.A.R., Lombardia, Brescia, n. 361/2022).

Tornando al caso che occupa non sussisteva, dunque, in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere rispetto alle diffide inoltrate dal ricorrente non mutando i termini della questione il fatto che il Comune abbia in un primo tempo avviato il procedimento di autotutela per poi decidere, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, di non procedere all’annullamento dell’atto.

Con la nota impugnata il Comune ha comunicato al ricorrente di non ritenere sussistente l’interesse pubblico all’attivazione del potere di autotutela con ciò confermando il titolo edilizio rilasciato ai controinteressati.

Si tratta di una determinazione che non può essere sindacata per le ragioni sopra illustrate pena l’aggiramento del termine di impugnazione degli atti.

Per completezza va evidenziato che il caso all’esame non rientra nelle ipotesi, pure enucleate dalla giurisprudenza, di autotutela doverosa (che sono state ravvisate nei casi normativamente previsti e in quelli particolari legati a conclamate esigenze di giustizia; cfr. C.d.S. n. 2564/2022).

Da tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune resistente mentre nulla deve essere disposto nei riguardi della controinteressata non costituita in giudizio.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VIII – sentenza 25.11.2025 n. 7661

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live