*Procedimento – Atto amministrativo – errori commessi nell’espletamento delle operazioni elettorali tra mere irregolarità, regime di invalidità e applicazione del principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale

*Procedimento – Atto amministrativo – errori commessi nell’espletamento delle operazioni elettorali tra mere irregolarità, regime di invalidità e applicazione del principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale

1.- Va preliminarmente disposta, a norma dell’art. 96 cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti sub nn. 5790/2025, 5859/2025 e 5860/2025 del R.G., in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza, oltre che connessi.

2.- Principiando dallo scrutinio del ricorso n. 5790/2025 del R.G., possono prendersi, per chiarezza di esposizione, le mosse dall’appello principale (salva la successiva disamina del motivo di inammissibilità dello stesso, svolto principalmente con l’appello incidentale).

Il primo e (di portata) generale motivo critica la irragionevolezza della sentenza di primo grado che ha inteso applicare il criterio conservativo, anche in presenza di importanti errori di verbalizzazione, dando luogo ad una valutazione atomistica per sezione del risultato elettorale, senza considerare il quadro complessivo. Avrebbe dovuto essere apprezzata, per l’appellante, la scomparsa o l’omessa redazione del verbale di consegna alle singole sezioni (170 totali) delle schede, di cui al modello 18/COM, per quasi 100.000 schede (corrispondente al 90 per cento dell’intero corpo elettorale) costituente una irregolarità grave ed invalidante (anche perché idonea ad alimentare il fenomeno della c.d. scheda ballerina), che non potrebbe ritenersi sanata dalla produzione in giudizio del tabulato della Prefettura. In particolare, ne sarebbe derivata la scomparsa di almeno 4 blocchi da 100 schede; il riferimento è alla sezione n. 43 (annullata), alla sezione n. 90 (annullata), in ognuna delle quali sarebbero scomparse 100 schede, ed alle sezioni nn. 121 e 161 (non annullate) dove sarebbero scomparse altre 200 schede. Risulterebbe dunque illogico e contraddittorio non procedere all’annullamento integrale del voto, stante la diffusione delle irregolarità gravi sulle schede e sull’attività di verbalizzazione di circa 50 sezioni su 167. Inoltre, per l’appellante, vi sarebbe la prova per affermare la sparizione di n. 57 schede autenticate consegnate agli elettori, che si sono recati alle urne con al seguito una scheda non autenticata per il voto. L’appellante deduce che un’ulteriore ragione che imponeva l’annullamento integrale delle operazioni di voto è rinvenibile nel fatto che l’annullamento solamente parziale si giustifica nella prospettiva di un immediato ritorno alle urne, il che non è stato nella fattispecie controversa, sì da rendere impossibile la ricostruzione effettiva della volontà popolare mediante la ripetizione del voto in sole 27 sezioni, che avranno subito una significativa trasformazione dello stesso corpo elettorale.

Il motivo, pur nella sua problematicità, appare infondato.

Giova premettere, anche per brevità espositiva, che il Collegio condivide quanto esposto dalla sentenza impugnata, nella “cornice di primo orientamento”, in ordine all’operatività del principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, espressivo dell’interesse alla stabilità del risultato elettorale e implicante il rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione di significato alla consultazione elettorale; ne è logico corollario che, di regola, i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o le discrepanze tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede votate non sono considerati irregolarità sostanziali, a meno che non si denunci un’irregolarità concreta nella conduzione delle operazioni di voto che comprometta l’accertamento della volontà del corpo elettorale (tra le tante, Cons. Stato, II, 2 gennaio 2024, n. 51). Specularmente, l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo è prefigurato, mentre non può comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto (tra le tante, Cons. Stato, II, 2 novembre 2023, n. 9407).

Appare dunque condivisibile, quale enunciazione di criterio metodologico, anche il passaggio motivazionale della sentenza secondo cui, in applicazione del principio di strumentalità delle forme, sono stati considerati mere irregolarità i casi in cui, benché in presenza di errori di verbalizzazione, incongruenze e omissioni, il verificatore ha potuto ricostruire, di volta in volta, una tracciabilità delle schede e un’attendibilità del risultato elettorale (dichiarando di potere trovare una “corrispondenza”, previa spiegazione delle ragioni presuntive dell’errore di verbalizzazione). Altrettanto condivisibile appare l’ulteriore/integrativa enunciazione di metodo secondo cui è stato disposto l’esito demolitorio delle operazioni elettorali allorché, sulla base della verificazione, non è stato possibile trovare un modo per ricondurre tali discordanze a un errore di verbalizzazione, sì che il contrasto tra verbale e contenuto del plico non ha trovato giustificazione, facendo sorgere dubbi sulla genuinità ed affidabilità del risultato elettorale (senza che ciò dia evidenza di una regia dolosa).

Ciò posto, il motivo in esame lamenta anzitutto la mancata valutazione dell’incidenza della scomparsa o dell’omessa redazione del verbale di consegna alle singole sezioni delle schede, di cui al modello 18/COM, con perdita di tracciabilità di circa 100.000 schede.

Si tratta di un profilo che non ha rilevanza invalidante, atteso che detti verbali danno solo conto dell’intervenuta consegna del plico sigillato contenente le schede alle singole sezioni, senza aggiungere nulla a quanto emerge nei verbali di sezione o, in via sussidiaria, dalla relazione della Prefettura. Non appare dunque evincibile la relazione causale che da ciò fa discendere l’appellante, assumendo la possibile scomparsa di 400 schede. A questo riguardo vale comunque la pena di rilevare come i risultati delle sezioni nn. 43 e 90 siano stati annullati dalla sentenza, mentre per quanto riguarda le sezioni nn. 121 e 161 il verificatore ha rilevato la corrispondenza, in quanto un numero minore di schede consegnate è stato evidenziato dai rispettivi presidenti di sezione che ne hanno chiesto in aggiunta, prelevate da quelle di scorta.

Neppure può ritenersi dimostrato il fenomeno della scheda ballerina, gravando l’onere della prova sulla parte che ne contesta, anche solo indiziariamente, la sussistenza.

Quanto all’assunto della sparizione di 57 schede autenticate, lo stesso non trova conferma nella relazione di verificazione; non ha poi fondamento giuridico la tesi che il lasso di tempo intercorrente tra l’annullamento parziale e la rinnovazione delle elezioni imporrebbe di per sé l’integrale ripetizione delle elezioni; si tratta di argomento che, a bene considerare, potrebbe essere speso anche nella opposta prospettiva, traendo argomento dalla diversa composizione medio tempore intervenuta del corpo elettorale.

3. – Il secondo motivo dell’appello principale critica la statuizione di inammissibilità dei secondi, terzi e quarti motivi aggiunti (depositati in data 23 gennaio 2025, 6 febbraio 2025 e 28 febbraio 2025), nell’assunto che gli stessi non hanno svolto nuove censure (traenti spunto dalla verificazione) rispetto a quanto già denunciato nel ricorso introduttivo, quanto meno con riguardo alle sezioni nn. 93 e 109 (interessate, rispettivamente, dal quarto e dal terzo ricorso per motivi aggiunti); con il ricorso era stato infatti allegato che schede non autenticate erano state prelevate dalle sezioni e consegnate agli elettori prima di votare, mentre con i motivi aggiunti si è dedotto che, con riguardo alla sezione n. 93, è emerso, nel corso della seduta di verificazione, che quattro schede non autenticate risultavano votate e, con riguardo alla sezione n. 109, è stato accertato, sempre nel corso della verificazione, che due schede non autenticate risultavano votate. Vengono dunque reiterate le censure riguardanti anche la sezione n. 150 (attinenti al prelevamento di schede non autenticate), la sezione n. 139 e la sezione n. 120 (attinenti alla mancata corrispondenza tra schede autenticate, utilizzate per il voto ed avanzate e l’incertezza sul numero complessivo dei votanti).

Il motivo è infondato.

Va anzitutto ribadito che nel giudizio elettorale sono ammissibili i soli motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco dell’effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve, in ogni caso, assicurare (Cons. Stato, II, 7 gennaio 2022, n. 110; V, 16 marzo 2016, n. 1059); altrimenti detto, nel giudizio elettorale con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti con il ricorso introduttivo.

Nella descritta cornice, non appare bene chiaro al Collegio il senso dei motivi aggiunti dei quali si critica la statuizione di inammissibilità, in quanto, seguendo la prospettazione dell’appellante, nella misura in cui hanno apportato solamente argomenti difensivi di conferma rispetto a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo, non erano necessari.

In ogni caso, all’esito della verificazione è stata riconosciuta la corrispondenza, per le sezioni nn. 93, 109, 120, 139 e 150, tra il numero di schede consegnate ed autenticate e quelle poi rinvenute.

4. – Il terzo mezzo contesta la statuizione di reiezione della domanda di annullamento delle operazioni elettorali avvenute nelle sezioni nn. 39, 58, 64, 68, 72, 79, 84, 88, 98, 105, 114, 121, 123, 142, 147, 153, 155, 161 e 165, deducendo la violazione dell’art. 48 Cost. e del principio di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali, oltre che la nullità delle operazioni elettorali per difetto degli elementi essenziali. Lamentano le appellanti, in particolare, che nella sezione n. 39 il numero di schede autenticate prima della votazione non è indicato, conseguendone la impossibilità di verificare la corrispondenza con quelle autenticate rinvenute; nella sezione n. 58 l’ufficio centrale ha assegnato ai sindaci 416 voti, mentre all’esito della ripetizione dello scrutinio ne sono stati rinvenuti 419; nella sezione n. 64 non sarebbe stato possibile accertare il numero dei votanti (in quanto le corrispondenze accertate dalla relazione di verificazione riguardano il numero dei votanti, indicato nel verbale in n. 699, poi corretto a matita dall’ufficio centrale in n. 477, solo al fine di riportare in equilibrio i numeri); quanto alla sezione n. 68, la sentenza avrebbe omesso la pronuncia, conformandosi alla verificazione, che muove però da un errore materiale; nella sezione n. 72 l’ufficio centrale ha assegnato 283 voti, mentre all’esito della ripetizione dello scrutinio ne sono stati rinvenuti 284; nella sezione n. 79 il numero di schede autenticate prima della votazione non è indicato, con conseguente impossibilità di effettuare la corrispondenza; con riguardo alla sezione n. 84 vi è un’omessa pronuncia; nella sezione n. 88 l’opacità delle operazioni risulterebbe confermata dal fatto che in sede di verificazione sono stati attribuiti due voti in più (260, anziché 258) rispetto a quelli accertati dall’ufficio centrale; la sentenza sarebbe inoltre incorsa in omessa pronuncia in relazione alla sezione n. 98; nella sezione n. 105 è stata rilevata la scomparsa di cinque schede autenticate; nella sezione n. 114 l’ufficio centrale ha attribuito 303 voti, mentre all’esito della ripetizione dello scrutinio ne sono stati rinvenuti 306; per la sezione n. 121 è mancata la verbalizzazione della consegna delle schede e il presidente ne ha chieste altre 100; per la sezione n. 123 vi sarebbe omessa pronuncia; nella sezione n. 142 il numero delle schede autenticate prima della votazione non è indicato, con la conseguente impossibilità di verificare la corrispondenza con quelle autenticate rinvenute; nella sezione n. 147 non è stato possibile accertare il numero dei votanti e inoltre l’ufficio centrale ha assegnato 389 voti, mentre all’esito della ripetizione ne sono stati rinvenuti 388; inoltre, con riguardo alle sezioni nn. 153 e 155 vi sarebbe un’omessa pronuncia; con riguardo alla sezione n. 161 non risulta verbalizzata la consegna delle schede e si è dovuto tenere conto solamente dei dati forniti dalla Prefettura; in omessa pronuncia il primo giudice sarebbe incorso anche per la sezione n. 165.

Il motivo, alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte al precedente punto sub 2, è infondato.

Infatti, con riferimento alle sezioni nn. 39, 58, 64, 68, 79, 84, 98, 105, 121, 147, 153, 155, 161 e 165 i dati contestati, direttamente od indirettamente inferibili dai verbali delle sezioni, corrispondono con i numeri delle schede rinvenute all’esito della verificazione, come confermato dalla stessa relazione. E ciò è quanto rileva, non assumendo valore di irregolarità sostanziali i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o le discrepanze tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede votate, a condizione che sia desumibile, anche indirettamente, la volontà del corpo elettorale e che non vi sia compressione della libera espressione del voto (Cons. Stato, II, 2 novembre 2023, n. 9407).

In altri termini, nel procedimento elettorale costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione dell’omessa od inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale (Cons. Stato, II, 2 novembre 2023, n. 9407).

Per quanto riguarda la sezione n. 72, la situazione è leggermente più complessa, in quanto è stata rinvenuta una scheda autenticata in più rispetto a quanto indicato nel verbale (il che appare peraltro imputabile, per il verificatore, ad un errore di verbalizzazione, come del resto dimostra anche il fatto che il totale delle schede rinvenute nella sezione coincide con il numero delle schede consegnate alla stessa); inoltre, all’esito del riconteggio, è stato assegnato un voto in più (284, anziché 283), ma anche in tale caso si tratta di irregolarità formale, non derivandone alcun pregiudizio od alcuna compressione della libera espressione del voto, e dunque del risultato elettorale.

Anche nelle sezioni nn. 123 e 142 le irregolarità sono riconducibili a meri errori formali di verbalizzazione, in quanto il numero complessivo delle schede rinvenute è uguale a quello delle schede consegnate.

Nelle sezioni nn. 88 e 114 è stato ripetuto il solo spoglio dei voti espressi in favore dei candidati alla carica di Sindaco, senza verifiche del numero complessivo di schede, in conformità all’istanza istruttoria, con attribuzione delle preferenze.

Occorre aggiungere che non può parlarsi realmente di omessa pronuncia, laddove contestata, in quanto la sentenza, anche laddove non contiene un esplicito riferimento motivazionale (come è, però, nel caso della sezione n. 84, all’interno del paragrafo 2.2), segue una tecnica redazionale caratterizzata dalla trattazione congiunta e talora esemplificante di situazioni similari; (la sentenza) chiarisce espressamente che «per quanto concerne la parte ricorrente […] si è proceduto all’assorbimento nel caso in cui sono state annullate le operazioni nelle sezioni indicate, mentre il rigetto, in tutti gli altri casi, deve intendersi motivato sulla base dei principi e criteri espressi nella presente motivazione, illustrati attraverso sezioni modelli-tipo di cui si è detto specificamente (ciò per contenere la presente esposizione in limiti dimensionali accettabili, data la mole delle censure e difese della parti, e delle sezioni esaminate) nonché della scelta del Collegio di attribuire maggiore affidabilità a quanto attestato dal verificatore stesso, nella prima relazione. In altri termini, ci si limita, per esigenza di sintesi, a esporre singolarmente le questioni delle sole sezioni per le quali i motivi indicati vengono accolti, per le altre devono dunque ritenersi respinti».

5. – Il quarto motivo censura la statuizione alla cui stregua, in assenza di un ricorso incidentale del sig. Masci, candidato Sindaco, il risultato del riconteggio nelle sezioni non potrà beneficiarlo, rinviando però all’esito della verificazione la base elettorale.

Il motivo è infondato, apparendo ragionevole la scelta del primo giudice di limitarsi ad individuare i criteri, demandandone l’applicazione all’amministrazione. Infatti il riconteggio è un’operazione complessa ed articolata, che tiene conto dei voti originariamente espressi, dei voti “riconteggiati” dal verificatore e dei voti risultanti all’esito della ripetizione delle elezioni.

6. – Con il quinto motivo vengono riproposte le censure di primo grado assorbite in conseguenza dell’annullamento, per altre ragioni, delle operazioni elettorali nelle relative sezioni (25, 28, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71,73, 117, 137, 145, 157, 169).

Ritiene il Collegio di posporre, per economia di giudizio, la trattazione del motivo all’esito dello scrutinio dell’appello incidentale, in quanto a seconda della decisione sullo stesso può sorgere l’interesse alla relativa trattazione.

7. – Procedendo dunque alla disamina dell’appello incidentale del Comune di Pescara, va detto che con il primo motivo viene dedotta l’erroneità della statuizione della sentenza di primo grado che, implicitamente confermando quanto deciso dall’ordinanza 16 novembre 2024, n. 333, ha ritenuto ammissibile l’intervento ad adiuvandum della signora Catalano Stefania, disattendendo l’eccezione comunale, argomentata nella considerazione che, essendo la stessa cittadina elettrice e candidata non eletta, avrebbe dovuto contestare le ragioni di illegittimità delle operazioni elettorali con un autonomo ricorso esperito nel termine di decadenza, e dotato del requisito della specificità dei motivi.

Il motivo è fondato.

Invero, nel processo amministrativo (rispetto al quale il rito elettorale non detta prescrizioni differenti), per consolidata giurisprudenza, l’intervento ad adiuvandum può essere svolto da colui il quale vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale (c.d. intervento adesivo dipendente), escludendosi invece tale possibilità nei riguardi del cointeressato (c.d. intervento autonomo-principale), cioè di colui il quale vanti un interesse personale e diretto all’impugnazione del provvedimento oggetto di censura (in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 14 luglio 2025, n. 6173). Ai fini dell’intervento ad adiuvandum si richiede dunque la titolarità di una posizione giuridica dipendente da quella del ricorrente o comunque un interesse diretto alla rimozione degli effetti dell’atto impugnato; deve dunque trattarsi di una posizione giuridica collegata a quella affermata dal ricorrente, accessoria ad essa e non separata (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2025, n. 1401). Non è dunque consentito l’intervento ad adiuvandum del soggetto ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso in via principale, atteso che l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, ma un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti direttamente lesivi della sua sfera giuridica (Cons. Stato, II, 25 settembre 2024, n. 7783).

Nel caso di specie la signora Catalano non ha fatto valere un interesse di mero fatto, ma un interesse autonomo non solo nella veste di cittadina elettrice, ma soprattutto di candidata non eletta, che, dall’annullamento delle operazioni elettorali, e dunque dalla (ri)chiamata alle urne, potrebbe aspirare a conseguire l’investitura a consigliere comunale.

Discende dall’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum l’inammissibilità anche dell’appello della signora Catalano, in coerenza anche con quanto previsto dal’art. 102, comma 2, cod. proc. amm.; né può ammettersi una commistione della disciplina processuale con quella del cittadino elettore rimasto estraneo al processo dinanzi al Tar.

Giova peraltro precisare che si tratta di una solo parziale inammissibilità dell’appello principale, restando validamente proposto dalla signora Di Federico Giorgia.

Non si pone infatti un problema di generale ammissibilità del ricorso collettivo, atteso che le posizioni sostanziali delle due appellanti sono omogenee e neppure è ravvisabile un conflitto di interessi, anche solo potenziale.

8. – Il secondo motivo dell’appello incidentale del Comune di Pescara critica le statuizioni di primo grado che hanno accolto il primo, il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo aggiunto. In particolare, deduce l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti, in quanto occasionati dal deposito in giudizio della documentazione allegata dall’ente civico, introducendo censure “nuove” con particolare riguardo alle sezioni nn. 24, 90, 145 e 161 e al numero elevato delle schede di scorta; nel merito contesta il disposto annullamento delle operazioni elettorali per le 27 sezioni, rispetto alle quali dalla verificazione non sarebbero emerse irregolarità sostanziali, avendo dunque la sentenza, a dire dell’appellante incidentale, seguito un approccio contraddittoriamente formalistico (particolarmente evidente con riferimento alle sezioni nn. 43, 44, 46, 90 e 157).

Con riguardo ai primi motivi aggiunti, si sono già precisati, al punto sub 3), i limiti di ammissibilità dei motivi aggiunti nel rito elettorale.

Esaminando i primi motivi aggiunti, emerge expressis verbis, alla pagina 7 dei medesimi, che sono state articolate nuove censure avverso i verbali delle sezioni nn. 24, 90, 145 e 161. Detti motivi devono dunque ritenersi inammissibili, pur dovendosi dare atto che, di queste quattro sezioni, risultano annullate solamente le operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni 90 e 145.

Solamente in questi limiti il secondo motivo, per la parte in rito, dell’appello incidentale è dunque fondato, dovendosi, per il resto, tenere conto, in punto di ammissibilità dei motivi aggiunti, che nel giudizio elettorale il principio di specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova è da considerarsi attenuato, richiedendosi che sia indicata nell’atto introduttivo la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede stesse (in termini Cons. Stato, II, 2 settembre 2022, n. 7664; 4 maggio 2022, n. 3483).

8.1.-Procedendo ora alla disamina del merito del secondo motivo dell’appello incidentale, occorre seguire, anche in questo caso, una trattazione analitica concernente le 27 sezioni il cui risultato è stato annullato dalla sentenza appellata.

Con riguardo alla sezione n. 2, il Comune di Pescara deduce che l’annullamento è dipeso dal rinvenimento di 24 schede non bollate e che tale censura è stata però sollevata con il secondo ricorso per motivi aggiunti (pag. 13), ritenuto inammissibile dalla sentenza; allega come dunque detta censura non poteva essere accolta nel merito, non potendosi ritenere esplicazione del primo o del secondo motivo del ricorso introduttivo, a prescindere dalla considerazione che la presenza di un numero esiguo di schede non autenticate può ritenersi espressione di un errore dei componenti del seggio elettorale nella fase dell’autenticazione, non costituendo pertanto irregolarità sostanziale.

La doglianza è fondata, atteso che la statuizione demolitoria è correlata a quanto dedotto con i secondi motivi aggiunti, ritenuti inammissibili dalla sentenza (con statuizione confermata in questa sede), non potendosi ricondurre al motivo 1.2 del ricorso introduttivo, con il quale è stata dedotta la mancata indicazione delle schede autenticate non utilizzate (nell’assunto che 898 sono state autenticate, 565 scrutinate, mancando quindi 333 schede autenticate non utilizzate).

Con riguardo alla sezione n. 25, la sentenza ha ritenuto vizio sostanziale quello per cui il numero delle schede consegnate dalla Prefettura e risultanti dal verbale di sezione è di 600, mentre è stata rinvenuta materialmente una scheda in meno nel plico. Il Comune deduce che detto disallineamento debba essere ricondotto ad un errore meccanico nella fase di stampa e imballaggio delle schede da parte della tipografia, ma, come si evince dalla verificazione, oltre che dal tabulato della Prefettura, deve ritenersi che alla sezione siano state consegnate 600 schede. La doglianza è dunque infondata.

Analoga critica il Comune svolge per la sezione n. 42, ma anche in tale caso la censura, di cui è anticipata la trattazione rispetto all’ordine progressivo seguito, non è meritevole di positivo apprezzamento, essendo risultata dalla verificazione la mancanza di quattro schede (di cui tre autenticate e votate); non può condividersi l’assunto dell’erroneo disallineamento tra schede, anche in considerazione della mancata verbalizzazione delle schede ricevute. Lo stesso dicasi anche per la sezione n. 169 (di cui pure si anticipa la trattazione per comodità espositiva), in relazione alla quale è stata rinvenuta una scheda in meno rispetto a quelle consegnate dalla Prefettura.

Per quanto concerne la sezione n. 28, il Comune di Pescara lamenta un approccio formalista da parte della sentenza, assumendo che la scheda indicata nel verbale sezionale come deteriorata e poi non rinvenuta, a fronte di una scheda votata in più, sarebbe frutto di un errore di valutazione. La doglianza non merita condivisione, in quanto sprovvista di ogni logica spiegazione; resta che, come ritenuto dal primo giudice, si tratta di un vizio grave anche perché i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale.

Per la sezione n. 31 il Comune di Pescara assume che le risultanze di una scheda votata in più e di una scheda autenticata non utilizzata in meno sarebbero espressione di un errore nel computo del numero dei votanti operato dal presidente del seggio. Anche tale doglianza non sembra condivisibile e costituisce un vizio astrattamente grave la circostanza che una scheda di voto in più sia finita nell’urna.

Procedendo poi alla sezione n. 43, deduce il Comune che la sentenza sarebbe incorsa in un erroneo formalismo, risultando sbagliato il numero dei votanti originariamente indicato nel verbale, ed inoltre la discrepanza tra il numero di schede autenticate indicato nel verbale e il numero di schede rinvenute non sarebbe pari a 100, ma a 37 schede. Il motivo è, nel suo complesso, infondato. Anzitutto, è incontestato che risulta nel verbale un votante in meno (435, anziché 436) e non è stata fornita una spiegazione di ciò; inoltre è comunque significativa una discrepanza tra 652 schede autenticate e 615 rinvenute (seppure diversa dalle 100 indicate nella sentenza); emergono inoltre molteplici ulteriori contraddittorietà tra i dati del verbale e quelli del plico.

Va disattesa anche la doglianza rivolta avverso la sezione n. 44, in quanto risultano due votanti in meno rispetto al riscontro nei plichi e, come rilevato dal primo giudice, si tratta di un vizio grave e sostanziale «anche perché se i votanti sono stati effettivamente quelli indicati nel verbale (e dalla verificazione non emergono presunzioni in senso contrario), non si comprende come siano finite due schede di voto in più nell’urna»; mera illazione è quella dell’appellante Comune circa la discrepanza attribuibile all’erroneo computo da parte degli addetti al seggio.

Per quanto concerne la sezione n. 45, l’assunto, del tutto ipotetico, dell’errore da parte del presidente del seggio elettorale, sostenuto dall’appellante, non è condivisibile; mancano infatti 38 schede autenticate rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della Prefettura (562 rispetto a 600), senza che di ciò sia stata fornita spiegazione.

La sentenza non appare suscettibile di utile contestazione neppure con riguardo alla sezione n. 46, nella quale il numero delle schede autenticate rinvenute è inferiore di 260 rispetto a quelle verbalizzate e al contempo risultano due schede votate in meno rispetto ai votanti dichiarati nel verbale; anche in tale caso, dunque, condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto che le divergenze predette costituiscano violazione grave e sostanziale. Ciò in coerenza con la giurisprudenza, più volte richiamata, alla cui stregua irregolarità sostanziale è quella che compromette l’accertamento della volontà del corpo elettorale.

Nella sezione n. 47 è stata rinvenuta una scheda in più rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della Prefettura, in assenza di una verbalizzazione, da parte del seggio, delle schede rinvenute; il Comune appellante non fornisce spiegazioni adeguate alla contestazione mossa e dunque la doglianza va disattesa.

Con riguardo alla sezione n. 51, nella quale il verificatore non ha trovato le 202 schede autenticate e non utilizzate, il Comune insiste per un’integrazione della istruttoria, volta a verificare se le medesime siano confluite nei plichi di quelle per le elezioni europee. Il motivo, con la correlata istanza istruttoria, non appare peraltro persuasivo, in quanto ciò che rileva ai fini del (mancato) rispetto della volontà dell’elettore è che in ogni caso le schede risulterebbero sfuggite al controllo del seggio.

Nella sezione n. 55 risultano molteplici irregolarità e non corrispondenze, non superabili; mancano infatti i dati relativi agli elettori, alle schede autenticate (e non utilizzate); dal verbale, come modificato dall’ufficio centrale elettorale a matita, risultano 400 votanti, ma le schede votate sono 401.

Non è irregolarità formale neppure quella rinvenibile nella sezione n. 57, caratterizzata dalla presenza di una scheda votata in più rispetto al numero dei votanti indicato nel verbale; non può condividersi, in quanto indimostrato, l’assunto attoreo secondo cui l’errore consisterebbe nell’avere male computato il numero dei votanti di cui al verbale.

Per quanto concerne la sezione n. 71, il Comune deduce che la divergenza tra numero di votanti e numero di schede votate, in assenza di ogni elemento che possa fare diversamente intendere, sia spiegabile in ragione di un errore di computo dei votanti. La doglianza è infondata, in quanto la presenza di una scheda in più nell’urna costituisce vizio grave e sostanziale; inoltre nella sezione in esame risultano nel plico tre schede in più, rispetto a quanto indicato nel verbale, autenticate.

Indimostrato è anche l’assunto del Comune a proposito della sezione n. 73, con cui si allega che le divergenze segnalate conseguirebbero alla mancata comprensione, da parte dei componenti del seggio, che vi erano due schede in meno. Il dato oggettivo è che risultano smarrite due schede autenticate (798 anziché le 800 risultanti dal verbale della Prefettura) ed è stato rinvenuto un voto in più rispetto al numero dei votanti risultanti dal verbale.

Analogo discorso deve farsi per la sezione n. 74, nella quale è stata rinvenuta una scheda votata in più rispetto al numero di votanti indicato nel verbale.

Con riferimento alla sezione n. 78 il Comune di Pescara critica la sentenza nell’assunto che i vizi riscontrati siano meri errori formali del verbale nell’attribuzione delle schede alle varie aliquote. Tale tesi non appare peraltro convincente in quanto risultano un voto in più rispetto al numero di votanti emergente dal verbale e cinque schede autenticate in meno.

Il Comune deduce inoltre che non vi sarebbero irregolarità per la sezione n. 89 (ospedaliera), risultando dal verbale sezionale che hanno votato 34 elettori e nell’urna risultano 31 voti validi e 3 schede nulle. La doglianza è infondata, in quanto il numero dei votanti risultante dal verbale era pari a 33, con la conseguenza che nel plico vi è una scheda votata in più.

Non occorre indugiare nello scrutinio della sezione 90, essendo stato, in accoglimento della prima parte del secondo motivo dell’appello incidentale, ritenuta inammissibile la censura, svolta con i primi motivi aggiunti, che aveva determinato l’annullamento delle operazioni elettorali ivi svoltesi.

Lo stesso esito si impone per la sezione n. 145, per la quale, in riforma della sentenza di primo grado, si è già accertata l’inammissibilità del motivo che aveva portato all’annullamento delle operazioni elettorali ivi svoltesi.

Con riguardo, poi, alla sezione n. 95, non può essere condivisa la doglianza del Comune di Pescara che deduce la correttezza delle operazioni, a fronte dell’emersione, in sede di verificazione, di una scheda autenticata in meno, nel plico, rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della Prefettura.

Con riguardo alla sezione n. 117, il Comune deduce che le quattro schede autenticate in più evidenziatesi in sede di verificazione rispetto a quelle indicate nel verbale si spiega in ragione del fatto che le medesime sarebbero state autenticate in un momento successivo, al fine di consentire il voto di altrettanti componenti del seggio. La doglianza non persuade in quanto sprovvista di qualsivoglia indizio che la supporti; piuttosto, va rilevato che il numero di schede autenticate corrispondeva a quello degli elettori ammessi al voto nella sezione.

Analogamente indimostrata e generica è la doglianza che contesta la decisione demolitoria delle operazioni relative alla sezione n. 137, nella quale sono state rinvenute 5 schede in più nei plichi rispetto a quelle consegnate dalla Prefettura (955, anziché 950).

Con riguardo alla sezione n. 140 il Comune svolge un argomento di critica analogo a quello articolato per la sezione n. 117 (le 5 schede in più rinvenute sarebbero state autenticate in un momento successivo per consentire il voto dei componenti del seggio) e inoltre deduce che l’annullamento in primo grado non sarebbe correlato ad uno specifico motivo di ricorso. Tale secondo profilo di critica è fondato, in quanto, effettivamente, l’annullamento delle operazioni della sezione è stato disposto in difetto di una specifica domanda, e dunque in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ.

Con riguardo, poi, alla sezione n. 157, il Comune di Pescara critica la statuizione di primo grado, allegando che le 35 schede in più rinvenute siano state autenticate per “coprire” tutte le schede consegnate (550), ma nel verbale risulta dichiarata l’autenticazione di 515 schede e non sono stati forniti elementi di prova per addivenire ad una diversa soluzione; va dunque respinta la doglianza.

Non è poi condivisibile la tesi della natura formale dell’errore di verbalizzazione per la sezione n. 166, essendo stata rinvenuta una scheda autenticata in meno rispetto a quella indicata nel verbale (ed anche una scheda non autenticata in meno) e non essendo stata offerta alcuna dimostrazione di quanto assunto.

9. – Il terzo motivo dell’appello incidentale critica poi la sentenza per non avere riconosciuto e accertato l’inammissibilità del terzo e del quinto motivo di ricorso, in considerazione del riconteggio dei voti effettuato mediante la disposta verificazione. Per l’appellante incidentale, l’operato dell’ufficio centrale, oggetto di censura, è stato ineccepibile, provvedendo alle correzioni solo in caso di discrepanze tra le tabelle di scrutinio ed i verbali, dando prevalenza alle tabelle allorché tra loro coincidenti ma contrastanti con il verbale, e solo in subordine al verbale; dubita il Comune anche dell’interesse ad agire, non superando le contestazioni, peraltro generiche, la prova di resistenza. In ogni caso allega l’erroneità della statuizione che ha ritenuto di limitare il riconteggio dei voti a favore dei soli candidati diversi da quello risultato vincitore al primo turno, in ragione del fatto che quest’ultimo non ha proposto ricorso incidentale; ciò in quanto la domanda formulata dalle originarie ricorrenti, in via subordinata, era volta a chiedere il secondo turno elettorale, previa verifica e correzione dell’esatto numero dei voti conseguiti dai candidati sindaci, senza alcuna limitazione (anche perché le ricorrenti non erano candidate alla carica di Sindaco).

Il motivo è infondato.

La sentenza appare condivisibile, laddove ha statuito che le censure dedotte imponevano, nella rappresentazione di un vizio sintomatico coinvolgente i vari livelli del procedimento elettorale, con portata sistemica, di procedere con una verificazione finalizzata al riconteggio.

Quanto alla prova di resistenza, la analitica valutazione del primo giudice non risulta contestata e non può ritenersi, nella sua effettualità, modificata dal parziale accoglimento dell’appello incidentale.

Non può dunque affermarsi, con un sufficiente grado di certezza, che l’annullamento degli atti, nei limiti della illegittimità accertata, sarebbe inidoneo ad una modifica sostanziale del risultato, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza. Ne consegue che non è opponibile il principio della prova di resistenza alla pronuncia di annullamento dei voti in contestazione. Peraltro bene si intende come il principio della prova di resistenza, finalizzato a comporre l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale (Cons. Stato, II, 19 luglio 2021, n. 5428), più difficilmente è utilizzabile allorché le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali (tra cui, come nella fattispecie controversa, irregolarità della scheda, non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate).

Quanto alla statuizione secondo cui «non è possibile per il Tribunale modificare a vantaggio del controinteressato, o del Comune resistente, il risultato elettorale, in difetto di un ricorso incidentale», e dunque in favore anche del candidato a Sindaco Masci, occorre ribadire che il principio della domanda, finalizzato a tracciare il perimetro del thema decidendum e del thema probandum, opera anche nei ricorsi in materia elettorale, in quanto la giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale ha pur sempre natura soggettiva e il limite della sua cognizione è pertanto segnato dal tenore della domanda azionata dalla parte (Cons. Stato, II, 4 novembre 2024, n. 8756).

Al di là delle conclusioni formali contenute nel ricorso di primo grado (consistenti nella richiesta di annullamento degli atti, correggendo per quanto di ragione gli esiti delle operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale), la domanda va desunta dal complessivo tenore del ricorso, che è finalizzato ad un riconteggio in favore delle ricorrenti; indicativa è in tale senso l’allegazione, in più parti ripetuta con diverso tenore, volta ad evidenziare che “la mancata corrispondenza fra schede in circa la metà delle sezioni e la conseguente scomparsa e/o non tracciabilità di migliaia di schede autenticate è un evento idoneo ad incidere sul risultato elettorale (tenuto conto dei soli 584 voti che hanno consentito al Sindaco Masci di evitare il turno di ballottaggio), e tale da travolgere l’intera consultazione elettorale” (pag. 15 del ricorso introduttivo).

10. – Il parziale accoglimento dell’appello incidentale impone di ritornare brevemente sul quinto motivo dell’appello principale, limitatamente alla sezione n. 145 (per la quale, astrattamente, sussiste l’interesse delle appellanti principali alla trattazione in conseguenza della riforma, in parte qua, della sentenza di annullamento).

Il motivo è però inammissibile, proprio alla stregua di quanto prima esposto, in ordine all’inammissibilità del motivo che aveva portato all’annullamento delle operazioni elettorali ivi svoltesi.

11. – Alla stregua di quanto esposto, con riguardo al ricorso n. 5790/2025 del R.G., va respinto l’appello principale e accolto in parte, nei termini di cui alla motivazione che precede, l’appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto l’annullamento delle operazioni elettorali per le sezioni nn. 2, 90, 140 e 145, che vengono dunque sottratte all’effetto demolitorio e rinnovatorio, previa declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum della signora Catalano Stefania.

12. – Procedendo alla disamina del ricorso n. 5859/2025 del R.G., si tratta dell’appello proposto da consiglieri del Comune di Pescara, con il quale, essenzialmente, criticano la statuizione di primo grado che, con riguardo alle 27 sezioni in cui le votazioni sono state annullate, ha ritenuto integrati dei vizi sostanziali suscettibili di condurre ad una declaratoria di rinnovazione delle operazioni elettorali. Si tratterebbe, per gli appellanti, di un abbaglio dei sensi in cui è incorso il primo giudice, che non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di strumentalità delle forme e del principio di conservazione delle operazioni elettorali, con il corollario dell’applicazione dell’istituto dell’illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale.

In particolare, con il primo, articolato, motivo lamentano, con riguardo alla sezione n. 2, che la sentenza ha accolto la censura relativa all’omessa bollatura di 24 schede, le quali erano comunque state sottoscritte dal presidente del seggio (dovendo dunque trovare applicazione l’art. 64, comma 2, del d.P.R. n. 570 del 1960), e che comunque siffatta censura avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto proposta con i secondi motivi aggiunti, dichiarati inammissibili.

La doglianza è fondata per l’assorbente profilo processuale, alla stregua di quanto già esposto, nello scrutinio dell’appello incidentale del Comune di Pescara, al punto sub 8.1 della motivazione, cui, per brevità di esposizione, si fa rinvio.

Con riferimento alla sezione n. 25 gli appellanti deducono che il verbale elettorale risulta inattendibile, e pertanto occorre farsi riferimento soltanto alla relazione di verificazione, da cui emerge la coincidenza tra le schede autenticate, quelle avanzate e quelle rinvenute nel plico (599); comunque, anche considerando il verbale elettorale (dal quale risultano 600 schede consegnate), la mancanza di una scheda costituirebbe un mero errore scusabile di consegna da parte della tipografia, e non già una irregolarità sostanziale.

La doglianza è infondata, emergendo dalla verificazione una scheda in meno, il che non integra una mera irregolarità formale, in quanto compromette l’accertamento della volontà del corpo elettorale.

Per quanto concerne la sezione n. 28, dalla verificazione emerge una scheda in più rispetto al numero dei votanti, quale risultante dal verbale elettorale; la doglianza che tenta di spiegare tale differenza come effetto del non apprezzamento di una scheda quale deteriorata, ed infatti non rinvenuta, non appare convincente, in quanto sprovvista di dimostrazione, al punto da fare emergere una doppia irregolarità nell’espressione del voto.

Per la sezione n. 31 parte appellante incentra la sua difesa sulla corrispondenza tra schede consegnate e schede autenticate, ma trascura di considerare la sussistenza di una scheda votata in più e di una scheda autenticata non utilizzata; la doglianza va dunque disattesa.

Infondata è anche la doglianza volta a degradare, senza alcuna dimostrazione, a mero errore di verbalizzazione la mancanza, nella sezione n. 42, di quattro schede (di cui tre autenticate).

Relativamente alla sezione n. 43, nel cui verbale risulta un votante in meno rispetto alle schede rinvenute nel plico (435 anziché 436), gli appellanti deducono la corrispondenza tra le schede autenticate totali (615) e la somma tra le schede autenticate utilizzate (436), le schede autenticate non utilizzate (178) e le schede autenticate deteriorate (1). La doglianza è infondata, in quanto non dimostra in alcun modo la ragione del votante in meno.

Va disattesa anche la doglianza concernente la sezione n. 44, in quanto risultano due votanti in meno rispetto al riscontro nei plichi e non è stata fornita dimostrazione che ciò possa dipendere da un errore di compilazione del verbale elettorale.

Con riguardo alla sezione n. 45, la sentenza ha accertato la mancanza, nel plico, di 38 schede autenticate (non utilizzate) rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della Prefettura; non fondata è la doglianza che intende contestare tale esito evocando un presunto errore di verbalizzazione.

Per le stesse ragioni infondata è la doglianza relativa alla sezione n. 46, nella quale il numero delle schede autenticate rinvenute è inferiore di 260 rispetto a quelle verbalizzate e al contempo risultano due schede votate in meno rispetto ai votanti dichiarati nel verbale; non può parlarsi di irregolarità non sostanziale.

Nella sezione n. 47 è stata rinvenuta una scheda in più rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della Prefettura; anche in questo caso gli appellanti argomentano nel senso di un errore di verbalizzazione del presidente di sezione, che però non risulta adeguatamente dimostrata.

Con riguardo alla sezione n. 51 il verificatore non ha trovato nel plico le 202 schede che sarebbero state autenticate e non utilizzate; assume l’appellante che potrebbero essere confluite nel plico delle schede elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo le cui elezioni si sono tenute nelle stesse giornate e ciò sarebbe potuto emergere mediante una integrazione della verificazione, che non è stata però disposta. La doglianza è infondata, in quanto, in ogni caso, la ipotetica “confusione” delle schede dimostrerebbe un problema di conservazione delle stesse e dunque di pregiudizio per le garanzie della libera espressione del voto.

Per la sezione n. 55 non può accogliersi l’assunto dell’errore di verbalizzazione, evincendosi plurime irregolarità; mancano i dati relativi agli elettori, alle schede autenticate (e non utilizzate); dal verbale, come modificato a matita dall’ufficio elettorale, risultano 400 votanti, ma le schede utilizzate sono 401.

Non può parlarsi di irregolarità formale neppure in relazione alla sezione n. 57, ove risulta una scheda votata in più rispetto al numero dei votanti indicato nel verbale; pertanto la relativa doglianza va disattesa.

Con riguardo alla sezione n. 71 risultano autenticate tre schede in più, che sono state ritrovate nel plico, ed un votante in più nell’urna; la doglianza appare però inidonea a dimostrare la presenza di questa scheda eccedente.

Nella sezione n. 73 risultano due schede (autenticate) in meno nel plico (798, anziché le 800 indicate dalla Prefettura) ed inoltre un votante in più rispetto a quelli verbalizzati; le allegazioni di parte appellante non dimostrano che si tratti di un mero errore di verbalizzazione.

Analoga soluzione, in assenza di adeguata spiegazione, si impone per la sezione n. 74, ove è risultata una scheda votata in più rispetto al numero dei votanti verbalizzato (mentre la sentenza ha ritenuto emendabile il dato errato della verbalizzazione delle schede non autenticate).

Con riguardo alla sezione n. 78 risulta un votante in più e 5 schede autenticate in meno; gli appellanti allegano, senza peraltro una compiuta dimostrazione, che si tratti di irregolarità non sostanziali; la doglianza va dunque disattesa.

Nella sezione n. 89 (ospedaliera) risulta una scheda votata in più rispetto a quanto indicato nel verbale e anche in tale caso le allegazioni difensive degli appellanti non appaiono convincenti a rendere configurabile una irregolarità formale.

Con riguardo alla sezione n. 90, nell’ambito del ricorso n. 5790/2025 del R.G., al presente riunito, è stata già dichiarata inammissibile la censura, svolta con i primi motivi aggiunti, che aveva determinato l’annullamento delle operazioni elettorali ivi svoltesi; la doglianza è pertanto fondata.

Con riferimento alla sezione n. 95 risulta una scheda autenticata in meno nel plico rispetto a quanto indicato nel verbale della Prefettura e non viene fornita nella doglianza una spiegazione diversa da quella, non soddisfacente, del difetto di verbalizzazione.

Nella sezione n. 117 risultano rinvenute 4 schede autenticate in più rispetto a quelle verbalizzate, e 4 schede non autenticate in meno, senza che parte appellante abbia dimostrato, con sufficiente grado di verosimiglianza, che si tratti di un errore di verbalizzazione derivante dall’intendimento del presidente di consentire il voto al altri 4 elettori.

Con riguardo alla sezione n. 137, in cui sono state rinvenute 5 schede in più nei plichi rispetto a quelle consegnate dalla Prefettura, la doglianza dell’appellante appare indimostrata.

Per la sezione n. 140 parte appellante deduce che l’annullamento in primo grado non era collegato ad uno specifico motivo di ricorso. La doglianza è fondata, come già rilevato nel precedente paragrafo 8.1, in sede di disamina dell’appello incidentale del Comune di Pescara, e va dunque accolta.

Meritevole di accoglimento è la doglianza relativa alla sezione n. 145, per la quale, in riforma della sentenza di primo grado, si è accertata, nel paragrafo sub 8, l’inammissibilità del motivo che aveva portato all’annullamento delle operazioni elettorali ivi svoltesi.

Con riguardo alla sezione n. 157, la doglianza concernente le 35 schede in più rinvenute non appare sostenuta da un’adeguata spiegazione e va pertanto respinta.

Con riferimento alla sezione n. 166, ove è stata rinvenuta una scheda autenticata in meno rispetto a quanto dichiarato nel verbale, la tesi dell’errore di verbalizzazione in fase elettorale appare sprovvista di dimostrazione.

Infine, appare infondata, per le stesse ragioni, anche la doglianza relativa alla sezione n. 169, ove è stata rinvenuta una scheda in meno rispetto a quelle indicate nel verbale.

Dall’esposizione che precede, si evince dunque che il primo scrutinato motivo dell’appello è solo parzialmente fondato, e va dunque accolto, nei limiti di cui alla motivazione che precede.

13. – Il secondo motivo di appello critica poi la statuizione di primo grado secondo cui, in assenza di un ricorso incidentale del Sindaco Masci, quest’ultimo non può beneficiare del riconteggio operato in esito della verificazione disposta in primo grado; viene dedotta la illogicità di tale statuizione, che porterebbe ad una violazione della espressione della volontà popolare, anche in considerazione del fatto che la ripetizione dello spoglio non è stato circoscritto in favore dei candidati rientranti nel perimetro di interesse dei ricorrenti in primo grado.

Il motivo, pur nella complessità delle questioni evocate, è infondato, per le ragioni già precedentemente sviluppate al precedente punto sub 9, alla cui esposizione, per brevità, si rinvia, anche per quanto concerne il superamento della prova di resistenza.

14. – Va poi respinto l’appello incidentale subordinato delle signore Di Federico e Catalano (rispetto al quale vi è un interesse circoscritto nei limiti dell’accoglimento dell’appello principale), in quanto lo stesso è riproduttivo dei motivi dell’appello principale contenuto nel ricorso n. 5790/2025 del R.G., al presente riunito, e che è stato respinto (avendo ad oggetto la domanda di annullamento integrale delle operazioni elettorali, o comunque delle operazioni elettorali relative a sezioni ulteriori rispetto alle 27 annullate, anche per effetto dell’accoglimento dei secondi, terzi e quarti motivi aggiunti, dichiarati inammissibili in primo grado).

15. – Con riguardo al ricorso n. 5859/2025 del R.G., l’appello principale va dunque accolto in parte, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto l’annullamento delle operazioni elettorali per le sezioni nn. 2, 90, 140 e 145, mentre va respinto l’appello incidentale delle signore Di Federico e Catalano.

16. – Procedendo ora alla disamina del ricorso iscritto sub n. 5860/2025 del R.G., va evidenziato che lo stesso è stato proposto dal sindaco eletto Masci Carlo e dagli assessori comunali.

Con il primo motivo hanno criticato la statuizione di primo grado che ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dei primi motivi aggiunti, argomentata nella considerazione che non siano previsti nel rito elettorale, e che risultino comunque stati proposti decorso il termine di decadenza.

Il motivo è fondato, non in linea generale, ma nei limiti di cui appresso.

Si è già chiarito, nel terzo paragrafo, che nel giudizio elettorale sono ammissibili i soli motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco dell’effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve, in ogni caso, assicurare (Cons. Stato, II, 7 gennaio 2022, n. 110; V, 16 marzo 2016, n. 1059).

Il corollario di tale orientamento è quello già evidenziato al paragrafo sub 8) della presente motivazione, tale per cui devono ritenersi inammissibili i primi motivi aggiunti, enucleati alla pagina 7, con cui sono state articolate nuove censure avverso i verbali delle sezioni nn. 24, 90, 145 e 161 (pur dovendosi ricordare che, di queste sezioni, sono state annullate solamente le operazioni svoltesi nelle sezioni 90 e 145).

17. – Il secondo motivo deduce poi la violazione dei principi di strumentalità delle forme (con il connesso meccanismo della illegittimità non invalidante) e di conservazione delle operazioni elettorali, criticando la statuizione di prime cure che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità e per la sua natura esplorativa, oltre che per difetto della prova della resistenza (circa la possibilità di conseguire un differente esito elettorale, tenuto conto che l’avv. Masci è stato eletto al primo turno, conseguendo 10.000 preferenze in più rispetto al candidato Costantini); dalla stessa verificazione sarebbero emerse poche situazioni di non corrispondenza delle sezioni scrutinate, comunque caratterizzate da errori materiali nella compilazione dei verbali.

Il motivo, afferente al “nodo di sistema” di tutto il contenzioso, pur nella sua problematicità (sviluppandosi sul crinale, non sempre bene distinguibile, tra le irregolarità meramente formali e quelle sostanziali), è infondato.

Richiamando le considerazioni generali sviluppate nel paragrafo 2, seppure muovendo da un’opposta prospettazione (la domanda di integrale annullamento delle operazioni di voto), il Collegio ha ritenuto, in coerenza con la consolidata giurisprudenza, di ritenere mere irregolarità gli errori di verbalizzazione, nella misura in cui non ridondino in una compressione della libera espressione del voto, e cioè in tutti i casi è stato possibile, tramite la verificazione, ricostruire la tracciabilità delle schede e l’attendibilità del risultato. E dunque sono state annullate le operazioni elettorali, ad esempio, nelle sezioni in cui è emersa una non corrispondenza tra schede risultanti dal verbale e schede rinvenute nei plichi, rispetto alla quale non è stato possibile desumere (e dunque, previamente, dimostrare) la volontà del corpo elettorale. Inevitabilmente ciò ha comportato una valutazione caso per caso, sezione per sezione, come del resto bene posto in evidenza dalla sentenza appellata nella “cornice di primo orientamento”, che il Collegio ha ritenuto di condividere, anche in ragione della particolarità della vicenda in esame, «caratterizzata proprio dal notevolissimo, complessivo, disordine nella verbalizzazione, chiaramente confermato dalla verificazione, che dunque non è stata affatto esplorativa, ma semmai ha avuto proprio la funzione opposta di poter individuare, e limitare, attraverso una profonda analisi, i soli casi in cui questo disordine ha raggiunto livelli tale da concretizzarsi in un vero e proprio vizio sostanziale».

Con riguardo alla prova di resistenza, si fa rinvio a quanto già detto al paragrafo 9.

18. – Il terzo motivo di appello contesta poi la statuizione di primo grado che, pur ammettendo la emersione dalla verificazione della sussistenza di qualche caso in cui non sono stati attribuiti voti validi al candidato Sindaco Masci, ha ritenuto non possibile modificare il risultato elettorale in suo favore, stante l’assenza di un ricorso incidentale.

Il motivo, pur problematico dal punto di vista processuale, è infondato alla luce di quanto già osservato nella parte finale del paragrafo 9, richiamando il principio della domanda, riguardata non solo nella sua portata formale, ma anche nel suo contenuto sostanziale, ove viene in luce la domanda di riconteggio in favore delle ricorrenti, che, appunto, non erano candidate a Sindaco.

Una diversa interpretazione contiene in nuce l’obiettivizzazione della giurisdizione in materia elettorale, proprio alla luce di quanto gli appellanti deducono in ordine ai limiti di proponibilità di nuove censure.

Si intende osservare che l’interesse fatto valere dalle appellanti non è stato quello proprio di un’azione popolare (al fine di ripristinare la legalità o legittimità dell’azione amministrativa), ma corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio rispetto ad un bene della vita, in coerenza con la natura di giurisdizione soggettiva, propria anche del giudizio in materia elettorale dinanzi al giudice amministrativo. La circostanza che la materia elettorale appartenga alla giurisdizione di merito (ex art. 134, lett. b, cod. proc. amm.) non modifica invero la sua natura di giurisdizione soggettiva, ma significa soltanto che il giudice amministrativo può correggere i risultati delle elezioni.

19. – Il quarto motivo scende ad esaminare il merito delle singole 27 sezioni oggetto di annullamento da parte della sentenza appellata.

Si tratta di una disamina sovrapponibile a quella svolta per l’appello incidentale del Comune di Pescara nel ricorso n. 5790/2025 del R.G. e soprattutto per l’appello principale nel ricorso n. 5860/2025 del R.G., e dunque la trattazione sarà sintetica, non emergendo profili peculiari.

La doglianza relativa alla sezione n. 2 è fondata, in quanto la statuizione demolitoria è correlata a quanto dedotto dalle ricorrenti in primo grado con i secondi motivi aggiunti, ritenuti inammissibili dalla sentenza, confermata in questo grado.

La doglianza relativa alla sezione n. 25 è incentrata sul rinvenimento di una scheda in meno nel plico (599, anziché le 600 verbalizzate dal presidente della sezione); è, questa, una irregolarità sostanziale in quanto non consente l’accertamento della volontà del corpo elettorale.

Anche per quanto riguarda la sezione n. 28, la doglianza che riconduce la scheda in più rispetto al numero dei votanti al mancato apprezzamento di una scheda deteriorata appare infondata, in quanto indimostrata.

Con riguardo alla sezione n. 31, non può essere condivisa la doglianza di parte appellante che derubrica a vizio formale (ad errore di verbalizzazione) la presenza di una scheda votata in più e di una scheda autenticata in meno; per le stesse ragioni va respinta la doglianza rivolta alla sezione n. 42, volta a contestare la mancanza di quattro schede (di cui tre autenticate).

Per quanto concerne la sezione n. 43, la doglianza va disattesa in quanto inidonea dimostrare la ragione del votante in meno, quale risulta dal verbale; analogo esito per la doglianza relativa alla sezione n. 44, in cui risultano due votanti in meno.

Analogamente infondata è la doglianza relativa alla sezione n. 45, ove è stata accertata la mancanza, nel plico, di 38 schede autenticate (non utilizzate), impropriamente attribuita ad un difetto di verbalizzazione. Per le stesse ragioni è infondata la doglianza relativa alla sezione n. 46, nella quale il numero delle schede autenticate rinvenute è inferiore di 260 rispetto a quelle verbalizzate.

Nella sezione n. 47 è stata rinvenuta una scheda in più rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna della Prefettura; anche in questo caso gli appellanti argomentano nel senso di un errore di verbalizzazione del presidente di sezione, che però non risulta adeguatamente dimostrata.

Con riguardo alla sezione n. 51 il verificatore non ha trovato nel plico le 202 schede che sarebbero state autenticate e non utilizzate; assume l’appellante che potrebbero essere confluite nel plico delle schede elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo e ciò sarebbe potuto emergere mediante una integrazione della verificazione, che non è stata però disposta. La doglianza è infondata, in quanto, in ogni caso, la ipotetica “confusione” delle schede dimostrerebbe un problema di conservazione delle stesse e dunque di pregiudizio per le garanzie della libera espressione del voto.

Con riguardo alla sezione n. 55 è parimenti infondata la doglianza dell’appellante basata sull’assunto dell’errore di verbalizzazione, evincendosi plurime irregolarità; mancano i dati relativi agli elettori, alle schede autenticate (e non utilizzate); dal verbale, come modificato a matita dall’ufficio elettorale, risultano 400 votanti, ma le schede utilizzate sono 401.

Non può parlarsi di irregolarità formale neppure in relazione alla sezione n. 57, ove risulta una scheda votata in più rispetto al numero dei votanti indicato nel verbale; pertanto la relativa doglianza va disattesa.

Con riguardo alla sezione n. 71 risultano autenticate tre schede in più, che sono state ritrovate nel plico, ed un votante in più nell’urna; la doglianza è inidonea a dimostrare la presenza di questa scheda eccedente.

Nella sezione n. 73 risultano due schede (autenticate) in meno nel plico (798, anziché le 800 indicate dalla Prefettura) ed inoltre un votante in più rispetto a quelli verbalizzati; le allegazioni di parte appellante non dimostrano che si tratti di un mero errore di verbalizzazione.

Analoga soluzione, in assenza di adeguata spiegazione, si impone per la sezione n. 74, ove è risultata una scheda votata in più rispetto al numero dei votanti verbalizzato (mentre la sentenza ha ritenuto emendabile il dato errato della verbalizzazione delle schede non autenticate).

Con riguardo alla sezione n. 78 risulta un votante in più e 5 schede autenticate in meno; gli appellanti allegano, senza peraltro una compiuta dimostrazione, che si tratti di irregolarità non sostanziali; la doglianza va dunque disattesa.

Nella sezione n. 89 (ospedaliera) risulta una scheda votata in più rispetto a quanto indicato nel verbale e anche in tale caso le allegazioni difensive degli appellanti non appaiono convincenti a rendere configurabile una irregolarità formale.

Con riguardo alla sezione n. 90, si è già, nell’ambito del ricorso n. 5790/2025 del R.G., al presente riunito, ritenuta inammissibile la censura, svolta con i primi motivi aggiunti, che aveva determinato l’annullamento delle operazioni elettorali ivi svoltesi; la doglianza è pertanto fondata.

Con riferimento alla sezione n. 95 risulta una scheda autenticata in meno nel plico rispetto a quanto indicato nel verbale della Prefettura e non viene fornita nella doglianza una spiegazione diversa da quella, non provata, del difetto di verbalizzazione.

Nella sezione n. 117 risultano rinvenute 4 schede autenticate in più rispetto a quelle verbalizzate, e 4 schede non autenticate in meno, senza che parte appellante abbia dimostrato, con sufficiente grado di verosimiglianza, che si tratti di un errore di verbalizzazione derivante dall’intendimento del presidente di consentire il voto al altri 4 elettori.

Con riguardo alla sezione n. 137, in cui sono state rinvenute 5 schede in più nei plichi rispetto a quelle consegnate dalla Prefettura, la doglianza dell’appellante appare indimostrata.

Per la sezione n. 140 parte appellante deduce che l’annullamento in primo grado non era collegato ad uno specifico motivo di ricorso. La doglianza è fondata, come già rilevato nel precedente paragrafo 8.1, in sede di disamina dell’appello incidentale del Comune di Pescara, e va dunque accolta.

Meritevole di accoglimento è la doglianza relativa alla sezione n. 145, per la quale, in riforma della sentenza di primo grado, si è accertata, nel paragrafo sub 8, l’inammissibilità del motivo che aveva portato all’annullamento delle operazioni elettorali ivi svoltesi.

Con riguardo alla sezione n. 157, la doglianza concernente le 35 schede in più rinvenute non appare sostenuta da un’adeguata spiegazione e va pertanto respinta.

Con riferimento alla sezione n. 166, ove è stata rinvenuta una scheda autenticata in meno rispetto a quanto dichiarato nel verbale, la tesi dell’errore di verbalizzazione in fase elettorale appare sprovvista di dimostrazione.

Infine, appare infondata, per le stesse ragioni, anche la doglianza relativa alla sezione n. 169, ove è stata rinvenuta una scheda in meno rispetto a quelle indicate nel verbale.

Dall’esposizione che precede, si evince dunque che il quarto motivo scrutinato è parzialmente fondato, e va dunque accolto, nei limiti di cui alla motivazione che precede.

20. – Va poi respinto l’appello incidentale subordinato delle signore Di Federico e Catalano (rispetto al quale vi è un interesse circoscritto nei limiti dell’accoglimento dell’appello principale), in quanto lo stesso è riproduttivo dei motivi dell’appello principale contenuto nel ricorso n. 5790/2025 del R.G., al presente riunito, e che è stato respinto (avendo ad oggetto la domanda di annullamento integrale delle operazioni elettorali, o comunque delle operazioni elettorali relative a sezioni ulteriori rispetto alle 27 annullate, anche per effetto dell’accoglimento dei secondi, terzi e quarti motivi aggiunti, dichiarati inammissibili in primo grado).

21. – Con riguardo al ricorso n. 5860/2025 del R.G., l’appello principale va dunque accolto nei sensi di cui in motivazione, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto l’annullamento delle operazioni elettorali per le sezioni nn. 2, 90, 140 e 145, mentre va respinto l’appello incidentale delle signore Di Federico e Catalano.

22. – La complessità della controversia e la condizione di parziale soccombenza reciproca integrano le ragioni che per legge consentono la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.

CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 13.01.2026 n. 282

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