Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti dell’offerta tecnica di un operatore economico e insufficienza dell’oscuramento dei dati per la presenza di un brevetto

Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti dell’offerta tecnica di un operatore economico e insufficienza dell’oscuramento dei dati per la presenza di un brevetto

Premesso che:

– la società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 36/2023, indetta dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce (d’ora in avanti solo Asl Lecce) per l’affidamento “della fornitura in service di Sistemi Diagnostici di laboratorio per la durata di 5 anni, suddivisa in 2 Lotti”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-all’esito delle operazioni di gara, con deliberazione del Direttore Generale n.1298 del 30.09.2025, per quanto d’interesse, il lotto n. 1 è stato aggiudicato al RTI Beckman- Abbott, con un punteggio complessivo pari a 98,98, collocandosi, invece, l’odierna ricorrente al secondo posto con un punteggio pari a 88,53;

-con nota inviata a mezzo pec in data 01.10.2025, la Asl di Lecce ha comunicato ai concorrenti, ai sensi dell’art 90 del D.lgs. n. 36/2023, l’esito definitivo della procedura di che trattasi, mediante allegazione della deliberazione n. 1278/2025 sopra richiamata e dei verbali di gara;

– l’odierna ricorrente, con istanza del 06.10.2025, ha chiesto di accedere, ai sensi degli artt. 25, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica ed economica presentata dal RTI aggiudicatario, “in vista della difesa dei propri diritti ed interessi”;

– la Asl di Lecce, poi, contestualmente all’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, ha reso disponibile, mediante caricamento sulla piattaforma telematica di gara, l’offerta oscurata presentata dal RTI aggiudicatario, ivi compresa la dichiarazione di oscuramento dell’offerta tecnica da quest’ultimo presentata;

Tutto quanto premesso, parte ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, deducendo di aver necessità di accedere integralmente all’offerta presentata dall’aggiudicataria al fine di contestare giudizialmente gli esiti della procedura di gara (e ciò anche mediante la prospettazione di specifiche doglianze avverso le operazioni di gara e, in particolare, dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara), ha chiesto a questo Tribunale di annullare la nota del 06.10.2025, di accertare il proprio diritto all’ostensione integrale dell’offerta tecnica del RTI Beckman- Abbott e, conseguentemente, di condannare la Asl di Lecce a tale adempimento.

La Asl di Lecce e la controinteressata si sono costituititi in giudizio, eccependo in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, insistendo, nel merito, per il rigetto del gravame perché infondato in fatto e diritto.

Alla camera di consiglio del 12.11.2025, previo deposito di memorie difensive e documenti, la causa è stata introitata in decisione.

Preliminarmente va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dalle difese dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata.

L’asserito distacco esistente tra le offerte e la rilevata mancata dimostrazione di “elementi atti a sovvertire l’esito della gara”sono questioni che esulano dal giudizio dell’accesso, dovendosi di contro verificare, in questa sede, solo il nesso esistente tra la situazione soggettiva che si intende tutelare e i documenti della cui ostensione trattasi.

E nella specie, la ricorrente è la seconda classificata in gara, la stessa vanta un interesse differenziato e qualificato all’ostensione degli atti di una gara la cui aggiudicazione, peraltro, risulta gravata dinanzi a questo Tribunale.

Nel merito, il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, per quanto d’interesse, l’art. 36 stabilisce che “l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90” (comma 1) e che “agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate” (comma 2).

Al comma 3 del richiamato art. 36 si prevede che “nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a)”.

L’art. 35 del medesimo decreto, poi, prevede alcune eccezioni al generale principio dell’ostensione, disponendo che il diritto di accesso e ogni altra forma di divulgazione “possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico” (comma 4, lett. a).

Il tutto, fermo restando, in tale specifica ipotesi, la possibilità di consentire l’accesso al concorrente “se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara” (comma 5).

Così individuata la normativa di riferimento, occorre richiamare i consolidati principi giurisprudenziali nella materia di che trattasi:

la Pubblica Amministrazione detentrice del documento e il Giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plenaria 18.03.2021, n. 4, richiamata, tra le tante, dal Cons. Stato, sez. IV; 4.6.2025, n. 4857);

– ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è … sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Consigli odi Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523)” (cfr. Cons. Stato, V, 15 ottobre 2024, n. 8257);

–  è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente. (cfr. tra le tante, Cons. di Stato, Sez. V, 17.07.2025, n. 6280, id. Cons. di Stato, Sez. IV, ord. N. 9820/2024).

-La nozione di segreto tecnico dev’essere decodificata al lume dell’art. 98 D.Lgs. 30/2005, il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l’operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (così T.R.G.A. Trento, 19.4.2023, n. 59 e giurisprudenza ivi richiamata). (TAR Piemonte, sez. II, 11.7.2024, n. 865).

Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso in esame, è di tutta evidenza l’illegittimità della condotta assunta dalla Asl di Lecce.

La stessa, infatti, rendendo disponibile, attraverso il caricamento nella piattaforma telematica, l’offerta del RTI aggiudicatario in versione non integrale ha di fatto aderito acriticamente e immotivatamente all’istanza di oscuramento formulata in gara dalla controinteressata.

Né elementi di segno contrario possono trarsi dalla nota del 10.10.2025 prodotta in giudizio dalla difesa dell’amministrazione resistente, non risultando le argomentazioni ivi richiamate supportate da alcuna autonoma valutazione circa l’effettiva esistenza di segreti tecnici e commerciali negli atti oscurati.

Prive di pregio sono anche le contestazioni sollevate dalla difesa della controinteressata.

Da un lato, infatti, la presenza di un brevetto non è tale da giustificare la decisione di oscuramento totale delle componenti dell’offerta; e ciò anche e soprattutto in considerazione della particolare tutela di cui godono le invenzioni brevettate.

Dall’altro, il mero richiamo al know-how non è tale da giustificare, in difetto di quei comprovati caratteri oggettivi di segretezza prescritti dalla giurisprudenza sopra richiamata, la richiesta di oscuramento.

Pertanto, in mancanza, come sopra detto, di una decisione motivata sul punto a cura della stazione appaltante, ad avviso del Collegio, l’interesse all’oscuramento non può ritenersi, allo stato, prevalente e di conseguenza deve darsi prevalenza all’interesse generale all’ostensione fatto valere dalla ricorrente, quale seconda classificata in gara.

Dal che ne deriva l’accoglimento delle pretese avanzate dalla ricorrente, con conseguente condanna della Asl di Lecce a rendere disponibile in maniera integrale, in favore della ricorrente, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza, tutta la documentazione componente l’offerta tecnica formulata dalla controinteressata non ancora resa visibile; assorbite le restanti questioni.

Le spese, stante la particolarità della questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.

TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 24.11.2025 n. 1535

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live