1. Servizi Italia S.p.A. (di seguito solo “Servizi Italia”) ha partecipato alla procedura ristretta, indetta ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di gestione delle centrali di sterilizzazione dell’Ospedale di Vimercate e dell’Ospedale Pio XI di Desio per l’intera attività ospedaliera e territoriale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, della durata complessiva di 108 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo posto a base di gara di euro 30.858.428,25 IVA esclusa.
2. L’appalto è stato aggiudicato in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Servizi Ospedalieri S.p.A. mandataria e Operamed S.r.l. mandante (di seguito solo “R.T.I. Servizi Ospedalieri”) collocatosi al primo posto con punti 99,11, subito seguito in graduatoria dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Steritalia S.p.A. e Dussmann Service S.r.l. quale mandante con punti 94,59 (di seguito solo “R.T.I. Steritalia”) e, al terzo posto, dal raggruppamento temporaneo di imprese odierno ricorrente, costituto tra Servizi Italia S.p.A. come mandante e Tecnoconsulting S.r.l. e A.B.P. Nocivelli S.p.A. mandatarie (di seguito solo “R.T.I. Servizi Italia”), che ha ottenuto complessivi punti 82,30.
3. Con il ricorso introduttivo, Servizi Italia ha impugnato le comunicazioni dell’ASST della Brianza in epigrafe specificate nella parte in cui precisavano che le offerte economiche e tecniche dei primi cinque concorrenti sarebbero state trasmesse solo nelle parti non secretate dagli operatori economici – dunque in modalità oscurata – ed escludevano, altresì, l’accesso alla documentazione amministrativa della controinteressata e alla restante documentazione di gara
4. Con sentenza non definitiva n. 2344/2025 del 18.06.2025, il ricorso è stato accolto nella parte relativa all’impugnazione della decisione di oscuramento dell’offerta tecnica del R.T.I. Steritalia ex art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e, pertanto, è stato ordinato alla stazione appaltante di procedere all’“ostensione dell’offerta tecnica del RTI Steritalia nel termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione se anteriore della presente sentenza; è fatta salva l’eventuale adozione, entro il medesimo termine, di una decisione esplicita e motivata di oscuramento strettamente limitata alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario – che la stazione appaltante conosce nella sua interezza e, quindi, anche nelle parti dell’offerta rimaste oscurate in sede processuale – che costituiscano, in ragione del loro contenuto, segreti tecnici e commerciali motivati e comprovati, compatibili con la tipologia di servizio in esame, prevalenti rispetto all’istanza difensiva della ricorrente (così Cons. di Stato, Sez. V, 24.03.2025, n. 2384; Id., 15.10.2024, n. 8257, che conferma TAR Lazio, Roma, Sez. II, 6.03.2024, n. 4519)”. Per la trattazione delle questioni afferenti l’accesso alla documentazione amministrativa del R.T.I. Steritalia e alla restante documentazione di gara, invece, è stato disposto il rinvio a data successiva, nel rispetto dei termini di cui all’art. 116 c.p.a.
5. In dichiarata esecuzione della succitata sentenza, con nota prot. 26351 del 30.06.2025 l’ASST della Brianza ha comunicato “l’ostensione parziale dell’offerta tecnica del RTI Steritalia S.p.A. (mandataria) – Dussmann Service S.r.l. (mandante), per effetto della decisione esplicita e motivata di parziale oscuramento, in atti, strettamente limitata alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica che costituiscono, in ragione del loro contenuto, segreti tecnici e commerciali motivati e comprovati, compatibili con la tipologia di servizio in esame, prevalenti rispetto all’istanza difensiva della ricorrente RTI Servizi Italia S.p.A. (Mandataria)”; le motivazioni della decisione di oscuramento sono state quindi esplicitate nella relazione istruttoria prot. 1304 del 30.6.2025 predisposta dalla stazione appaltante. Con la citata nota, inoltre, l’ASST della Brianza ha negato l’ostensione della documentazione amministrativa del RTI Steritalia, in quanto non valutata nel corso della procedura di gara in ragione dell’inversione procedimentale che ha comportato l’apertura della sola documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 4.07.2025, la ricorrente ha impugnato i succitati atti amministrativi contestando sia la decisione di parziale oscuramento dell’offerta tecnica adottata dall’amministrazione, sia la mancata ostensione della documentazione amministrativa e degli altri documenti di gara richiesti con l’istanza di accesso agli atti formulata in data 26.05.2025, quali i giustificativi relativi alle voci “di prezzo e di costo” eventualmente presentati con l’offerta economica, ogni documento prodotto spontaneamente dal concorrente ovvero a seguito di richiesta della Stazione appaltante ed eventuali ulteriori atto o documenti prodotti nelle fasi di gara. Contestualmente, ha chiesto l’accertamento del diritto di “accedere ex artt. 35-36 d.lgs. n. 36/2023 e art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 all’intero corredo documentale (…) presentato dal RTI Steritalia nella gara CIG B115DF6DEE senza oscuramenti e per la conseguente condanna di ASST Brianza ad esibire tutta la documentazione in questa Sede richiesta”.
7. A sostegno del gravame ha articolato le censure così rubricate:
– “I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione del § 16 della lettera di invito. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione dei principi di buon andamento e par condicio competitorum. Nullità per elusione del giudicato portato dalla Sentenza TAR Milano n. 2344/2025”;
– “II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione del § 27 della lettera di invito. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione dei principi di buon andamento e par condicio competitorum”.
8. Alla camera di consiglio del 24.09.2025 la causa è passata in decisione con riferimento alla domanda di accesso alla documentazione tecnica in versione integrale ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla correlata contestazione della decisione di oscuramento parziale adottata dall’amministrazione.
9. La domanda di accesso ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 è fondata nei termini e con le precisazioni che seguono.
10. Con il primo motivo di ricorso il R.T.I. Servizi Italia contesta l’insufficienza della motivazione posta a fondamento della scelta di sottrarre all’accesso alcune parti dell’offerta tecnica della seconda graduata, ritenendo che la stazione appaltante si sarebbe appiattita sulle generiche dichiarazioni rese dall’operatore economico circa l’esistenza di brevetti coperti da segreto e, inoltre, avrebbe aderito a tale prospettazione senza compiere una propria puntuale valutazione e senza indicare per quale ragione la pretesa tutela del segreto avrebbe reso necessario l’oscuramento non di stralci puntuali, ma di ampie parti dell’offerta tecnica corrispondenti alla trattazione di interi criteri attributivi di punteggio. Secondo il raggruppamento ricorrente, poi, i brevetti menzionati dal R.T.I. Steritalia avrebbero una portata del tutto circoscritta se rapportati all’economia complessiva dell’offerta e all’ampiezza quantitativa e qualitativa delle prestazioni da eseguire, attenendo essi alla procedura di preparazione di un kit sterile e al kit di strumentario chirurgico, che avrebbero potuto al massimo giustificare una tutela puntuale per i soli ambiti strettamente collegati alle privative.
11. Nello specifico, rileva il Collegio che la stazione appaltante ha ritenuto di valorizzare la presenza di n. 2 brevetti europei nell’ambito dell’offerta tecnica del R.T.I. Steritalia, ovvero il brevetto n. EP 1 812 083 B1 – “Sterilisation container for surgical instruments” e il brevetto n. EP 1 852 084 B1 – “Method for sanitising, sterilising and packaging of sets of surgical instruments”. Il primo di essi ha il seguente oggetto “METODO: procedura di preparazione di un kit procedurale sterile” e copre l’intero processo di progettazione e trattamento di decontaminazione, disinfezione, manutenzione, confezionamento e sterilizzazione dello strumentario chirurgico per le sale operatorie; il secondo, invece, ha il seguente oggetto “PRODOTTO: kit di strumentario chirurgico confezionato in container rigido e copre un particolare prodotto e la sua procedura di realizzazione”. Su tale presupposto e in conseguenza del dichiarato utilizzo di prodotti e/o metodi coperti da brevetto, la stazione appaltante ha in concreto oscurato le seguenti parti della Relazione Tecnica del R.T.I. Steritalia:
– “Punto 1.2 – Gestione delle dotazioni e delle scorte”: tale paragrafo è stato interamente oscurato;
– “Punto 1.3 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dello strumentario, container di sterilizzazione e termini per la sostituzione degli articoli non riparabili, gestione degli oneri e della documentazione regolatoria e sistemi di supporto alla specifica attività. (Punti 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4)”;
– “Punto 1.4 – Progetto di gestione della messa a norma e della trasformazione del parco di strumentario chirurgico dall’attuale configurazione alla configurazione definitiva, gestione degli oneri e della documentazione regolatoria e sistemi informativi di supporto. (Punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3)”;
– “Punto 2.4 – Metodologie organizzative per garantire la continuità di servizio durante la riqualifica delle centrali di sterilizzazione oggetto del servizio” e Punto 2.5 – Cronoprogramma dei lavori e di installazione / collaudo attrezzature”;
– “Punto 3.1 – Piano di avvio del servizio. Punto 3.1.1 – Modalità di gestione del servizio di Reprocessing”;
– “Punto 3.4 – Gestione della documentazione tecnica prevista dal Regolamento UE 745/2017”;
– “Punto 3.8 – Gestione delle emergenze e protocolli adottati per garantire la continuità del Servizio”.
La maggior parte di tali paragrafi è stata oscurate interamente o quasi interamente, mentre alcuni sono stati oggetto di un oscuramento parziale.
12. In relazione ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 2.5 e 3.1, la stazione appaltante ha motivato l’oscuramento richiamato le dichiarazioni rese dal concorrente in merito alle ragioni di riservatezza, nonché di tutela di brevetti e segreti tecnici e/o commerciali, cui ha espressamente fatto rinvio, aderendo quindi alle stesse e concludendo che “le ragioni dell’oscuramento a tutela di segreti tecnici e commerciali sono motivate”.
13. Ritiene il Collegio, tuttavia, che siffatto modus procedendi non sia corretto.
14. Come noto, con l’ordinanza del 10.06.2025 (causa C‑686/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IX Sezione, è intervenuta sulla questione dell’ampiezza del diritto di accesso difensivo nell’ambito della partecipazione a procedure di affidamento di pubblici appalti, a fronte della sussistenza di segreti commerciali opposta dal concorrente. A tal proposito, è stato in detta sede precisato che “l’articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
15. La succitata pronuncia, tuttavia, non ha comportato l’affermazione di una generalizzata prevalenza della tutela dei segreti tecnico-commerciali sulle esigenze di trasparenza e di difesa nell’ambito della partecipazione a gare pubbliche, ma ha piuttosto riconosciuto la natura non assoluta del diritto di accesso e la correlata possibilità di operare un bilanciamento tra quest’ultimo e altri diritti e interessi, come appunto quelli relativo al segreto commerciale, collegati al rispetto della vita privata e delle comunicazioni di cui all’art. 7 della Carta di Nizza, e per questo qualificabili come diritti fondamentali (Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/19) (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 4.06.2025, n. 4857).
16. Ciò significa che incombe in capo all’amministrazione l’onere di operare tale bilanciamento e di darne rigorosa motivazione, sottraendo all’acceso quegli elementi specifici e puntualmente individuati che siano coperti da segreto, come tali non divulgabili in assoluto, oppure la cui ostensione anche solo parziale potrebbe comportare un danno al concorrente che li detiene e favorire un indebito vantaggio competitivo a favore di chi ne viene a conoscenza.
17. Poste queste premesse, va evidenziato che nella fattispecie l’amministrazione ha motivato con riferimento alla necessità di tutelare informazioni coperte da brevetto i paragrafi 1.2 (Gestione delle dotazioni e delle scorte), 1.3 (Manutenzione ordinaria e straordinaria dello strumentario, container di sterilizzazione e termini per la sostituzione degli articoli non riparabili, gestione degli oneri e della documentazione regolatoria e sistemi di supporto alla specifica attività -Punti 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), 1.4 (Progetto di gestione della messa a norma e della trasformazione del parco di strumentario chirurgico dall’attuale configurazione alla configurazione definitiva, gestione degli oneri e della documentazione regolatoria e sistemi informativi di supporto – Punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3), 3.1 (Piano di avvio del servizio – Punto 3.1.1 Modalità di gestione del servizio di reprocessing).
17.1 Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, deve tuttavia ritenersi che la presenza di brevetti non possa giustificare per ciò solo un oscuramento generalizzato di ampi stralci dell’offerta tecnica del R.T.I. Steritalia che corrispondono alla trattazione di uno o più paragrafi e finanche di interi criteri previsti dalla lex specialis di gara ai fini dell’attribuzione di punteggio, dovendo invece la stazione appaltante compiere con puntuale valutazione quel bilanciamento di interessi – nella dialettica tra ragioni del segreto ed esigenze di trasparenza – indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
17.2 Del resto, questo Tribunale ha già evidenziato – con considerazioni condivise dal Collegio – che “in generale, il brevetto per invenzione industriale garantisce al titolare il diritto di esclusiva e quindi di opposizione all’utilizzo da parte di altri del metodo oggetto di brevetto, con i conseguenti mezzi di tutela previsti dalla legislazione sulla proprietà industriale (cfr. il D.Lgs. 30/2005 ed in particolare gli articoli 66 e 67 sull’oggetto del diritto di brevetto). Così, l’eventuale violazione – conseguente, per ipotesi, alla visione degli atti di gara dopo l’accesso – del diritto di privativa garantito al titolare consente al titolare stesso di avvalersi degli strumenti sopra indicati a sostegno della propria esclusiva (cfr. le norme di cui al Capo III del D.Lgs. 30/2005): per cui, sotto tale punto di vista, la titolarità del brevetto pone l’offerente nelle pubbliche gare in una situazione di tutela maggiore rispetto a quella che potrebbe configurarsi se l’impresa partecipante adducesse genericamente la segretezza del proprio progetto tecnico, non coperto però da brevetto” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 27.05.2019, n. 1202).
17.3 La sola presenza di un brevetto non è dunque sufficiente a giustificare una decisione di oscuramento che si estenda a tutte – o quasi tutte – le parti dell’offerta in cui il medesimo venga menzionato o richiamato come elemento del processo produttivo, tenuto conto della tutela di cui già fruisce l’invenzione brevettata e senza che la stazione appaltante fornisca una chiara ed esaustiva motivazione in merito alle ragioni che imporrebbero di oscurare l’intera trattazione del criterio e/o del paragrafo e non un più ristretto stralcio o la singola informazione, così da operare in termini maggiormente rispondenti a un principio di proporzionalità nella valutazione delle differenti esigenze in contrapposizione.
17.4 Peraltro, le ragioni sottese all’oscuramento praticato dall’amministrazione neppure risultano chiaramente intellegibili alla luce del contenuto e delle caratteristiche dei brevetti menzionati, che fanno riferimento alla procedura di preparazione di un kit sterile e al kit di strumentario chirurgico confezionato in container rigido, ovvero elementi specifici che non presentano – anche tenuto conto delle sintetiche motivazioni fornite dall’amministrazione – diretta attinenza con i contenuti ben più ampi delle parti dell’offerta tecnica non ostese. In questa prospettiva, non è chiaro in che termini la presenza o l’impiego del brevetto fornisca un quid pluris da mantenere riservato con riferimento a ciascuno dei paragrafi oscurati, il che rende la scelta dell’amministrazione nel suo complesso non comprensibile e viziata da insufficiente motivazione.
17.5 In conclusione, la dichiarazione della presenza di un brevetto non è ragione da sola sufficiente a giustificare la non ostensione di ampie parti dell’offerta tecnica, dovendo la stazione appaltante operare nel bilanciamento tra gli opposti interessi secondo un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all’accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperte da riservatezza, o quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l’operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l’accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio.
18. Con riferimento all’oscuramento dei punti 2.4 (Metodologie organizzative per garantire la continuità di servizio durante la riqualifica delle centrali di sterilizzazione oggetto del servizio) e 2.5 (Cronoprogramma dei lavori e di installazione/collaudo attrezzature), la stazione appaltante ha richiamato la dichiarazione del R.T.I. Steritalia secondo cui i predetti paragrafi conterrebbero informazioni afferenti al Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza dei Lavoratori e la Business Continuity, certificato ai sensi della norma ISO 22301, che sarebbe posseduto solo da Steritalia tra i provider di servizi di sterilizzazione e gestione dello strumentario chirurgico e, inoltre, conterrebbe informazioni riservate relative al patrimonio di strumenti chirurgici della predetta azienda.
La stazione appaltante ha quindi ritenuto che “la documentazione del SGI (manuali, procedure, flussi operativi) può contenere informazioni riservate relative a: processi produttivi; misure di sicurezza aziendale; strategie di gestione della continuità operativa; sistemi informatici e di disaster recovery; pratiche gestionali distintive e non pubbliche. La certificazione ISO 22301 dimostra, inoltre, che l’organizzazione ha implementato procedure strutturate e riservate per gestire la business continuity, che potrebbero includere: piani di continuità operativa riservati; valutazioni dei rischi sensibili; strategie di mitigazione proprietarie”. Pertanto, ha disposto l’oscuramento dei succitati paragrafi “nella misura in cui recano informazioni inserite nel Sistema di Gestione Integrato certificato ISO 22301, e costituiscono parte di processi, piani e strategie aziendali riservati e proprietari”.
18.1 Il riferimento alla presenza di informazioni rientranti nell’ambito del Sistema di gestione integrata aziendale certificato implementato da Sterilitalia sorregge anche l’oscuramento relativo ai punti 3.4, quanto alle procedure di gestione della documentazione tecnica prevista dal Regolamento UE, e 3.8 in merito ai protocolli adottati per la continuità del servizio, in quanto frutto di una precisa scelta strategica aziendale relativa alle modalità specifiche di gestione delle situazioni di emergenza/urgenza, certificata ai sensi della norma ISO 22301.
18.2 Anche in questo caso, tuttavia, la motivazione sottesa alla decisione di oscuramento adottata dalla stazione appaltante non risponde adeguatamente ai canoni di specificità, precisione, puntualità e proporzionalità che sono stati enucleati dalla giurisprudenza e la cui corretta applicazione consente di individuare un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di trasparenza in funzione difensiva e di tutela del segreto tecnico e/o commerciale. In tal senso, a ben vedere, depone non solo la formulazione incerta e quasi dubitativa dell’argomentazione spesa dalla stazione appaltante – laddove si afferma che la documentazione del Sistema di Gestione Integrato “può contenere” o che le procedure implementate “potrebbero includere” informazioni riservate – ma anche l’estensione dell’oscuramento, che non è immediatamente correlabile ai contenuti riconducibili alla certificazione ottenuta da Steritalia e alla natura dei criteri in considerazione. Questi ultimi, invero, hanno ad oggetto profili di ampia portata – quali l’organizzazione per garantire la continuità del servizio durante la riqualificazione delle centrali di sterilizzazione, il cronoprogramma dei lavori e il collaudo/installazione delle attrezzature, le procedure per la predisposizione della documentazione prevista dal Regolamento UE – per cui non è dato comprendere, in mancanza di più dettagliate motivazioni da parte della stazione appaltante, le ragioni che imporrebbero di sottrarre all’accesso l’intera trattazione e non consentirebbero, invece, un intervento maggiormente puntuale.
18.3 Pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, “onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (cfr. Cons. Stato, V, 15 ottobre 2024, n. 8257; Id., Sez. V, 17.07.2025, n. 6280; Cass., Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547).
19. Peraltro, il R.T.I. ricorrente ha per parte sua evidenziato l’indispensabilità sul piano difensivo dell’accesso alle parti della relazione tecnica rimaste oscurate, segnalando innanzitutto che alcune di esse attengono a elementi per i quali ha conseguito un punteggio inferiore rispetto a quello del raggruppamento odierno controinteressato, avendo dunque massimo interesse a verificare la valutazione operata sul punto dalla stazione appaltante; quanto al cronoprogramma dei lavori di riqualificazione delle centrali di sterilizzazione, ha poi posto l’accento l’importante riduzione temporale – quasi la metà dei giorni indicati dal medesimo R.T.I. Servizi Italia – offerta dal R.T.I. Steritalia sulla durata dell’attività, che non sarebbe possibile spiegare, né tantomeno giustificare senza accedere alle parti della Relazione tecnica in cui il punto è stato trattato.
20. Alla luce di quanto precede, nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione della decisione di parziale oscuramento dell’offerta tecnica del R.T.I. Steritalia ex art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il ricorso va accolto nei sensi e con le precisazioni sopra indicate.
21. Nel rideterminarsi in ordine alla decisione di parziale oscuramento e salvo che non ritenga di poter procedere all’ostensione della Relazione Tecnica del R.T.I. Steritalia in versione integrale, la stazione appaltante dovrà operare, nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze di difesa in giudizio e tutela dei segreti tecnico-commerciali, secondo un criterio di stretta proporzionalità e individuare quelle specifiche informazioni che, nell’ambito della complessiva trattazione di ciascun criterio e/o paragrafo, rientrano nella nozione di segreto tecnico-commerciale o meritano, in quanto comprovato patrimonio riservato dell’azienda, di non essere divulgate, indicando chiaramente le ragioni della propria decisione. L’eventuale oscuramento deve dunque avere carattere puntuale e risultare il frutto non di una scelta “precauzionale” a fronte della dichiarazione della sussistenza di segreti o know-how riservato, ma di una concreta valutazione circa la sussistenza o meno di oggettive ragioni per escludere l’ostensione. Laddove la stazione appaltante, infine, ritenga necessario oscurare un intero blocco di informazioni o la trattazione unitaria di un determinato argomento, ha l’onere di una motivazione puntuale che indichi le ragioni per cui perviene a tale soluzione e non ritiene possibile una individuazione selettiva delle parti dell’offerta tecnica da sottrarre all’accesso, così da far comprendere effettivamente le ragioni di prevalenza del segreto.
22. Con riferimento alla domanda di accesso alla documentazione amministrativa del R.T.I. Steritalia e alla restante documentazione di gara richiesta con istanza del 26.05.2025, la causa deve essere rinviata alla camera di consiglio dell’8.10.2025 per la trattazione con il rito di cui all’art. 116 c.p.a. e nel rispetto dei relativi termini processuali.
23. Le spese di giudizio della presente fase processuale possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità e parziale novità delle questioni esaminate.
TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 27.09.2025 n. 3006