Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti dell’estratto dei registri delle presenze redatti dal Servizio di identificazione e registrazione generale predisposti dalla P.A, istanza ostensiva e insufficienza dell’interesse diretto e concreto

Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti dell’estratto dei registri delle presenze redatti dal Servizio di identificazione e registrazione generale predisposti dalla P.A, istanza ostensiva e insufficienza dell’interesse diretto e concreto

Con ricorso notificato in data 24 dicembre 2024 e depositato in Segreteria in data 27 dicembre 2024, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Più nel dettaglio, parte ricorrente impugnava gli esiti della procedura selettiva avente ad oggetto l’“Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, ex art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., rivolta a soggetti interni o esterni, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, di n.1 unità di Dirigente tecnico, da assegnare alla U.O. “Patrimonio ed Attività Negoziali” dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Puglia”.

Stante il diniego opposto dall’Ente alla visione ed estrazione di copia della domanda di partecipazione del controinteressato in versione integrale, nonché della documentazione di cui al punto d) dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 4 novembre 2024, nel quadro più generale di una articolata impugnativo di annullamento, veniva, altresì, avanzata istanza per l’annullamento della nota prot. n. arlpa/A00_1/PROT/13/12/2024/0177354 del 13 dicembre 2024, con richiesta di riconoscimento del diritto della ricorrente alla visione ed estrazione di copia della documentazione negata in sede di accesso e condanna dell’Ente intimato a consentire la visione e l’estrazione di copia della predetta documentazione.

Si costituivano in giudizio l’Arpal e il controinteressato chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo.

Con atto notificato e depositato in data 14 gennaio 2025, il controinteressato Loiudice impugnava in via incidentale l’avviso di indizione della procedura, nonché gli atti gravati con il ricorso principale.

La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, chiedeva di esserne estromessa, stante la propria autonomia giuridica rispetto ad Arpal.

In conseguenza della sottoscrizione del contratto di lavoro intervenuta nel frattempo con il controinteressato Loiudice, la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare trattata all’udienza camerale del 25 gennaio 2025, in prospettiva di una celere discussione del merito.

Nelle more, l’Arpal, con nota prot. arlpa/A00_1/PROT/10/01/2025/0003730 del 10 gennaio 2025, riscontrava la richiesta avanzata dalla ricorrente in data 20 dicembre 2024, trasmettendo la documentazione esibita dal candidato classificatosi al primo posto della graduatoria a comprova dei requisiti dichiarati nella domanda di selezione.

Quanto, invece, alla richiesta di ostensione avente ad oggetto “l’estratto dei registri delle presenze redatti dal Servizio di identificazione e registrazione generale dell’Agenzia (sito al piano rialzato di accesso alla sede operativa ARPAL in via Niceforo 1/3)”, l’Ente confermava il diniego, già espresso con nota del 13 dicembre u.s.

Previo scambio di memorie difensive e di replica con specifico riferimento alla menzionata problematica dell’accesso, all’udienza del 9 luglio 2025, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione.

Tutto ciò premesso, la domanda di accertamento del diritto all’accesso formulata nel ricorso principale è fondata nel merito e, pertanto, deve essere accolta.

Innanzitutto, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità dell’istanza per carenza d’interesse, spiegata dalla difesa dell’Ente nella sezione 1.1 della memoria difensiva, poiché l’ostensione del registro presenze costituisce elemento di rilievo per l’accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

L’asserita completezza e quindi sufficienza della documentazione fornita alla ricorrente va revocata in dubbio, risultando l’ostensione parziale e insufficiente alla tutela difensiva, giacché il verbale della Commissione – pur attestando l’ora d’arrivo del Loiudice alle 10:00 – non fornisce prova univoca dell’effettivo orario d’ingresso nella struttura, circostanza essenziale per verificare l’ammissibilità del candidato alla prova o il suo ritardo colposo secondo i criteri della lex specialis.

La tesi della carenza d’interesse viene ulteriormente invalidata dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce l’accesso agli atti come strumento volto a consentire la piena difesa in giudizio, diritto costituzionalmente garantito che presuppone la disponibilità di ogni elemento probatorio rilevante.

Sul piano dell’omessa impugnazione degli atti successivi, la difesa della -OMISSIS- confuta efficacemente l’argomento esposto nella memoria difensiva (sezione 1.2) dimostrando come le note del 10 gennaio 2025 costituiscano meri atti confermativi privi di autonoma lesività.

La natura puramente riproduttiva del diniego trova conferma nella giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3867/2018; Sez. III, n. 8590/2021), che esclude la necessità di impugnazione specifica quando l’Amministrazione si limiti a reiterare motivazioni preesistenti, senza apportare nuove valutazioni istruttorie.

Nella specie, l’Arpal ha espressamente dichiarato di richiamare “le ragioni già esposte nella nota trasmessa in data 13 dicembre”, configurando un’ipotesi tipica di atto meramente confermativo.

La doglianza relativa alla pretesa irrilevanza del registro presenze (memoria difensiva, sezione 2.1) viene parimenti efficacemente confutata attraverso un’analisi logico-giuridica che ne evidenzia la funzione probatoria essenziale.

Contrariamente all’assunto difensivo dell’Ente, il verbale della Commissione non può considerarsi prova esaustiva dell’orario d’ingresso nella sede bensì documentazione derivata, mentre il registro costituisce riscontro oggettivo e immediato dell’effettivo ingresso nella sede dell’Ente.

Tale distinzione assume decisiva importanza ai fini dell’accertamento della giustificabilità del ritardo, potendo l’eventuale scostamento temporale tra l’ingresso nella struttura e la presentazione alla Commissione inficiare la tesi della incolpevole inosservanza dell’orario.

La memoria di replica dimostra come l’Arpal, nel richiamare la sentenza T.A.R. Lombardia n. 928/2014, ometta di considerare la diversità in fatto tra i casi, essendo nella specie l’ora di accesso all’edificio elemento dirimente per stabilire l’eventuale decorso del tempo utile per raggiungere la sede d’esame.

Sul piano dell’indisponibilità del documento, l’argomentazione sviluppata nella memoria di replica disarticola la ricostruzione fornita nella memoria difensiva (sezione 2.2) attraverso una duplice confutazione di diritto e di fatto.

In primo luogo, l’Arpal, in qualità di stazione appaltante del servizio di guardiania e di controllo degli accessi allo stabile dove è collocata la propria sede, conserva il potere-dovere di richiedere al concessionario esterno i dati connessi allo svolgimento di procedure pubbliche, a fini di massima trasparenza degli accessi medesimi ed essendo il servizio di vigilanza funzionalmente collegato, inter alia, alla regolarità degli accessi stessi in concomitanza con lo svolgimento delle selezioni per il reclutamento del personale indette dall’Ente.

In secondo luogo, il principio di finalità di cui al GDPR non osta alla comunicazione quando sussista un interesse pubblico preminente, come nel caso dell’accertamento della regolarità concorsuale, configurandosi il trattamento come necessario per adempiere a un obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679.

La memoria evidenzia come l’eccezione sollevata sulla base degli artt. 5-bis e 2-sexies del d.lgs. n. 196/2003 risulti inapplicabile, trattandosi di dato meramente anagrafico (orario d’accesso) non riconducibile a categorie particolari di dati personali.

L’ultima obiezione relativa all’oscuramento dei dati sensibili (memoria difensiva, sezione 2.3) viene radicalmente confutata nella memoria di replica attraverso la corretta osservazione secondo cui la documentazione richiesta non contiene informazioni sanitarie o giudiziarie, mentre l’oscuramento operato su altri atti appare sproporzionato rispetto all’effettiva necessità di tutela della privacy.

In generale, la conoscenza integrale della documentazione relativa ad un concorrente è indispensabile per verificare la corrispondenza tra requisiti dichiarati e titoli posseduti, finalità perfettamente legittima nell’ambito di un giudizio di impugnazione di procedure concorsuali.

La fondatezza della domanda di accesso risulta pertanto pienamente confermata sotto i profili dell’ammissibilità, della rilevanza probatoria e della legittimità dell’istanza, configurandosi il diniego di Arpal come violazione del principio di trasparenza amministrativa.

Ne consegue l’integrale accoglimento dell’istanza di accesso.

Da ultimo, le spese di lite della presente fase – concernente l’istanza di accesso in corso di causa -seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

TAR PUGLIA – BARI, I – sentenza 11.08.2025 n. 1030 

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