Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti della relazione tecnica allegata all’offerta dell’aggiudicatario e diniego della P.A. appaltante

Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti della relazione tecnica allegata all’offerta dell’aggiudicatario e diniego della P.A. appaltante

1. – Nel contesto della procedura di gara, indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per l’assegnazione del servizio di gestione, manutenzione e logistica distributiva degli ausili terapeutici per disabili di cui agli elenchi 1-2 del d.m. 332/99, esclusi i dispositivi su misure ed i montascale, Althea Italia S.p.a., venuta a conoscenza della deliberazione del Direttore Generale del 22 ottobre 2024, n. 2332, non comunicata, di aggiudicazione dell’appalto in favore di HC Hospital Consulting S.r.l., il 25 ottobre 2024 e poi il 15 novembre 2024 ha chiesto l’accesso agli atti di gara.

2. – Con nota del 29 novembre 2024, il responsabile del procedimento ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura, ma la relazione tecnica presentata dall’aggiudicataria era completamente oscurata.

3. – Althea Italia S.p.a. si è quindi rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, lamentando la violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 32, che prevede l’obbligatoria ostensione reciproca delle offerte presentate dai primi cinque classificati, salva opposizione dei concorrenti su cui l’amministrazione si sia favorevolmente determinata.

Nel caso di specie, in disparte la mancata comunicazione dell’aggiudicazione, l’amministrazione avrebbe omesso la fase di discovery, nonché ogni decisione su eventuali opposizioni all’ostensione della documentazione prodotta dall’aggiudicataria.

In ogni caso, l’amministrazione non avrebbe in alcun modo motivato sull’oscuramento della relazione tecnica dell’aggiudicataria, così violando il diritto della società ricorrente al c.d. accesso defensionale.

Ha concluso domandando che le venga garantito l’accesso agli atti di gara.

4. – Si è costituita per resistere l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, la quale, dopo aver chiarito che la comunicazione di aggiudicazione, con tutti gli atti di gara, è stata trasmessa ai partecipanti il 17 dicembre 2024, ha illustrato che il responsabile del procedimento, in relazione all’appalto avente ad oggetto servizi connotati dall’utilizzo di peculiari tecnologie e segreti commerciali, ha valutato la fondatezza delle motivazioni addotte dai concorrenti rispetto alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali presenti nell’offerta, rilevando che: «la documentazione tecnica presentata dalle suddette Ditte è espressione del know – how di entrambe le società, ed è quindi frutto di studi, ricerche e d’innovazione acquisiti a seguito di una lunga esperienza maturata negli anni, che colloca tali aspetti nel contesto della segretezza tecnica e commerciale delle società stesse».

Ha inoltre contestato che la società ricorrente abbia adeguatamente dimostrato un interesse differenziato sufficiente per ottenere l’accesso all’offerta tecnica.

5. – Non essendosi costituita la società controinteressata, cui pure il ricorso è stato regolarmente notificato, le parti costituite hanno discusso alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, all’esito della quale il Tribunale ha riservato la decisione.

6. – Premesso che la ricorrente ha proposto ricorso per l’accesso prima che l’amministrazione trasmettesse la comunicazione di aggiudicazione, avendo già avuto altrimenti conoscenza della deliberazione di aggiudicazione dell’appalto e avendo presentato istanza di ostensione degli atti, il ricorso è stato trattato con il rito di cui all’art. 116 c.p.a.

Infatti, le fattispecie di omessa pubblicazione in piattaforma (art. 36, commi  1 e 2, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e omessa decisione tout court sulle istanze di oscuramento (art. 36, comma 3), dando luogo  alle istanze ostensive degli operatori economici,  comportano la  riespansione della disciplina generale del rito ordinario in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., stante la natura eccezionale e derogatoria del rito super-accelerato previsto dal codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).

7. – La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620), occupandosi dell’ipotesi di oscuramento integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e di scarsa differenza di punteggio con le offerte degli istanti, ha ritenuto che il nesso di strumentalità della documentazione richiesta rispetto alle esigenze difensive dei ricorrenti è da ritenere in re ipsa.

Inoltre, secondo il nuovo codice dei contratti pubblici  gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria  godono di un regime ostensivo privilegiato, senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato, presunto iuris et de iure dal legislatore; solo a  fronte della richiesta di oscuramento motivata e comprovata dell’offerente  sussiste l’onere di allegazione del requisito di indispensabilità della documentazione richiesta ai fini della difesa in giudizio, che deve  formare oggetto di ponderata motivazione da parte della stazione appaltante in sede di decisione ex art. 36, comma  3, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

8. – Venendo al merito della pretesa, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenze della Grande Sezione del 7 settembre 2021, in causa C-927/19, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, e della Sez. IV del 17 novembre 2022, in causa C-54/21, Antea Polska) ha precisato che le norme europee in materia di appalti pubblici mirano principalmente a garantire l’esistenza di una concorrenza non falsata e le procedure di aggiudicazione sono fondate su un rapporto di fiducia tra le amministrazioni aggiudicatici e gli operatori economici i quali devono poter confidare nella riservatezza sulle informazioni fornite, la cui divulgazione potrebbe recare loro pregiudizio.

Infatti, le norme in materia di appalti pubblici mirano a garantire una concorrenza non falsata e, per conseguire tale obiettivo, è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici non divulghino informazioni suscettibili di essere utilizzate per falsare la concorrenza.

Nondimeno, il principio della salvaguardia delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e, a tale scopo, occorre effettuare un bilanciamento tra il divieto di rivelare informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi i segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte, e il principio generale di buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione e di tutela giurisdizionale.

Tale bilanciamento deve, in particolare, tenere conto del fatto che, in mancanza di informazioni sufficienti che gli consentano di verificare se la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice relativa all’aggiudicazione dell’appalto sia viziata da eventuali errori o illegittimità, un offerente escluso non avrà la possibilità, in pratica, di avvalersi del suo diritto a un ricorso efficace.

9. – Sul piano interno, in tema di procedimenti concorsuali indetti per l’aggiudicazione di appalti pubblici, è stato affermato che le esigenze inerenti l’esercizio del diritto di difesa e quelle concernenti il principio di riservatezza dei segreti tecnici e commerciali vanno contemperati fra loro in concreto al fine di rinvenire un punto di equilibrio fra le opposte posizioni, come peraltro a più riprese affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2022, n. 6448), tenendo conto che la deduzione della presenza di detti segreti non può comportare tout court l’annichilimento dell’esercizio del diritto di difesa, atteso che la partecipazione alle gare pubbliche comporta l’accettazione da parte del concorrente delle regole di trasparenza (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 18 novembre 2024, n. 3235) e che nell’ordinamento va ormai riconosciuta piena cittadinanza al cd. accesso difensivo.

10. – Nel caso di specie, l’amministrazione, pur negando alla ricorrente l’accesso difensivo, non ha fatto cenno a un’opposizione all’accesso da parte della controinteressata, la quale – dal canto suo – non ha inteso costituirsi in giudizio per difendere eventuali profili di riservatezza dei dati forniti con la propria relazione tecnica.

Le giustificazioni offerte dal responsabile del procedimento, inoltre, così come riportate a § 2, risultano generiche.

10. – In conclusione, non vi sono valide ragioni per negare ad Althea Italia S.p.a. l’accesso integrale alla relazione tecnica dell’aggiudicataria.

In questi termini, il ricorso va accolto.

11. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza tra le parti costituite.

TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 10.10.2025 n. 1618

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