Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti dei verbali del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, istanza ostensiva fondata sulla necessità di ottenere copia degli atti relativi ad una fattispecie di colpa medica

Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti dei verbali del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, istanza ostensiva fondata sulla necessità di ottenere copia degli atti relativi ad una fattispecie di colpa medica

Parte ricorrente, sul presupposto del diniego descritto in epigrafe, ricorre per l’accesso alla documentazione in epigrafe, affidando il ricorso al seguente motivo.

Violazione e falsa applicazione del principio della trasparenza di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Il diniego sarebbe illegittimo per contrasto con il comma 1 dell’art. 4 della legge n. 24/2017, secondo cui «…le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196…»; inoltre, le ipotesi in cui il diritto di accesso agli atti non può essere esercitato sarebbero solo quelle tassativamente indicate nell’art. 24 della legge n. 241/1990 (tra le quali non rientrerebbe la fattispecie in esame); con particolare riferimento al diritto di accesso ai verbali dei CAVS istituiti all’interno delle strutture ospedaliere, parte ricorrente afferma che la più recente giurisprudenza avrebbe statuito come tali verbali non sarebbero sottratti all’accesso.

L’ASP intimata si è costituita, spiegando difese così riassumibili: a) la stessa legge citata dal ricorrente avrebbe previsto all’art. 16, integrando l’art. 1, comma 539, della legge n. 208/2015, che «I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari»; b) non sarebbe stata chiarita la ragione, richiesta dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, per la quale tali verbali sarebbero ritenuti indispensabili al fine di instaurare il procedimento risarcitorio; c) non sussisterebbe neanche un interesse concreto al rilascio di copia di tali verbali, considerato che la legge sopracitata, oltre a vietarne l’accessibilità, ne impedirebbe la produzione nei procedimenti giudiziari, attesa la natura del CAVS di comitato multidisciplinare per l’attività di gestione e valutazione del contenzioso giudiziario ed extragiudiziario delle singole Aziende Ospedaliere o delle Aziende Sanitarie; d) sarebbe quindi evidente che il verbale che conclude l’attività del Comitato definisce la posizione dell’azienda in relazione ad un instaurando contenzioso e contiene valutazioni di ordine strategico – difensive che sono sottratte all’accesso in quanto inerenti il diritto di difesa dell’azienda nel singolo procedimento giudiziario, inserendosi nell’ambito di un procedimento funzionale alla individuazione, o meno, di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria. Tali valutazioni, se poste all’attenzione di controparte, menomerebbero la capacità di difendersi dell’Azienda ponendo a conoscenza della controparte elementi e valutazioni cui il ricorrente non avrebbe diritto di accedere, trattandosi di elementi ulteriori rispetto a quelli indicati dall’art. 4 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

All’udienza camerale del 19 giugno 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.

Giovano anzitutto, ai fini del decidere, alcune sintetiche precisazioni:

Il ricorso ha ad oggetto documentazione richiesta ai fini del risarcimento dei danni originati dalla morte di un neonato, figlio del ricorrente, in esito alla quale morte il Tribunale penale di Catania, con sentenza 1 agosto 2024, n. 3111, ha accertato la responsabilità penale di operatori sanitari, contestualmente condannandoli al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede.

In particolare, con la richiesta in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto di accedere – fra l’altro – ai verbali indicati in epigrafe, afferenti la valutazione compiuta dal CAVS dell’ASP resistente in ordine alla morte del piccolo.

Con la nota impugnata, l’ASP resistente ha parzialmente denegato l’accesso sul presupposto che «…quanto ai verbali del CAVS, la richiesta non può trovare accoglimento trattandosi, nella fattispecie, di pareri interni contenenti valutazioni tecniche relative ad una lite in atto o in potenza…».

Tanto premesso, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso – sostanzialmente sollevata dall’ASP resistente con la memoria depositata in data 3 giugno 2025 – per non essere stata chiarita la ragione, richiesta dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, per la quale tali verbali sarebbero ritenuti indispensabili al fine di instaurare il procedimento risarcitorio, può essere superata, alla luce del divieto di integrazione postuma della motivazione in giudizio, atteso che tale carenza motivazionale non è contemplata nell’impugnata nota di diniego, fondato esclusivamente sulla natura dei verbali richiesti, secondo il passaggio sopra riportato.

Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui a seguire, richiamato l’insegnamento del Giudice d’appello – in reazione ai verbali del CAVS, contenuto in sentenza di appello a giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (TAR Lombardia – Milano n. 2396/2019) – secondo cui «…gli atti del CVS, insieme alle propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono, come si evince dalle delibere richiamate dall’Amministrazione, nell’ambito di un procedimento funzionale alla individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell’Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo sulla scorta della giurisprudenza citata, ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda). Consegue, dai rilievi svolti, che l’appello deve essere parzialmente accolto, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla parte appellante, nel senso che l’esibizione dei documenti in oggetto dovrà avvenire mediante l’impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’Amministrazione appellante, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell’Amministrazione elaborate in funzione del contenzioso instaurato in sede civile. A tale riguardo, deve precisarsi che, al fine di giustificare la mancata ostensione, tenuto conto del carattere eccezionale del limite, non sarà sufficiente che le valutazioni possano assumere potenzialmente rilievo ai fini della elaborazione della strategia difensiva dell’Amministrazione nell’ambito del giudizio civile, ma sarà necessario che siano state formulate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva da assumere in quel giudizio (e non, quindi, ai soli fini delle decisioni da assumere in sede di eventuale definizione extra-giudiziale della controversia, cui direttamente attengono, per quanto detto, le funzioni del CVS). In sede esecutiva della presente sentenza, quindi, l’Amministrazione dovrà verificare che l’attività ostensiva posta in essere in data 23 dicembre 2019 sia conforme alle indicazioni che precedono ed eventualmente integrarla/modificarla al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso della parte richiedente…» (Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 2020, n. 808).

Il ricorso va quindi accolto nei limiti sopra delineati dal Giudice d’appello, per cui l’ostensione dei verbali richiesti dovrà avvenire – entro trenta giorni dalla data di comunicazione, o notifica di parte se antecedente, della presente sentenza – mediante l’impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’ASP resistente, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell’ASP elaborate in funzione del contenzioso instaurato in sede civile, a tale riguardo precisandosi che, al fine di giustificare la mancata ostensione, non sarà sufficiente che le valutazioni possano assumere potenzialmente rilievo ai fini della elaborazione della strategia difensiva dell’ASP nell’ambito del giudizio civile, ma sarà necessario che siano state formulate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva da assumere in giudizio (e non, quindi, ai soli fini delle decisioni da assumere in sede di eventuale definizione extra-giudiziale della controversia).

La novità e complessità della questione costituisce ragione per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati nella presente sentenza.

TAR SICILIA – CATANIA, IV – sentenza 03.09.2025 n. 2559

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