Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti degli atti di Poste italiane spa e mancanza di fondamento

Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti degli atti di Poste italiane spa e mancanza di fondamento

1. – Il Collegio osserva che, con riferimento al ricorso per l’accesso introduttivo del presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di accesso agli atti detenuti da Poste Italiane Spa relativamente alla consegna della raccomandata a.r. 15505079973-9 mentre il predetto ricorso va respinto con riferimento alla richiesta di ostensione dell’avviso di giacenza relativo alla predetta raccomandata a.r.

2. – Il Collegio osserva, infatti, che Poste Italiane Spa in data 11 marzo 2025 ha fornito a parte ricorrente tutta la documentazione in suo possesso relativa alla raccomandata a.r. 15505079973-9 inviata alla ricorrente dal Comune di Penna Sant’Andrea e, dunque, rispetto all’istanza di accesso di parte ricorrente del 21 gennaio 2025 relativamente alla documentazione posseduta da Poste Italiane Spa deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Al riguardo, difatti, il Collegio rileva che la documentazione consegnata da Poste Italiane Spa risulta essere completa in quanto unica documentazione esistente, come da dichiarazione della stessa società che, con la memoria di replica del 28 maggio 2025, ha affermato che “Poste Italiane, quindi, dopo ulteriori ricerche sui sistemi informatici, è riuscita a reperire il “rapporto palmare” che ha inviato in uno con la predetta comunicazione e dal quale si evincono la data e l’ora della consegna, poi non andata a buon fine per “Assenza del destinatario o di altra persona abilitata”, ed il nominativo dell’operatore postale…Non è stato invece possibile consegnare il c.d. “avviso di giacenza” poiché, come già spiegato da Poste Italiane alla ricorrente con la predetta comunicazione, tale documento viene da sempre prodotto in una unica copia e viene inserito nella cassetta postale del destinatario affinché questi si rechi all’Ufficio Postale nei giorni e negli orari ivi indicati per ritirare il plico postale…Poste Italiane si trova quindi nella impossibilità di poter consegnare l’”avviso di giacenza” perché documento inesistente / irreperibile presso i propri archivi in quanto documento rilasciato in unica copia al destinatario.”.

Preso atto di quanto sopra dichiarato da parte resistente, dunque, relativo alla mancanza di ulteriore documentazione nella disponibilità di Poste Italiane Spa, al Collegio non resta che dichiarare la cessata materia del contendere relativamente alla richiesta di accesso alla documentazione in possesso di Poste Italiane Spa relativa alla raccomandata a.r. n. 15505079973-9 atteso che con la consegna della documentazione avvenuta in data 11 marzo 2025 Poste Italiane Spa ha consegnato alla ricorrente tutta la documentazione in suo possesso relativamente alla raccomandata di che trattasi affermando, con piena assunzione di responsabilità sul punto, che non vi è ulteriore documentazione e tale dichiarazione, associata alla consegna dell’11 marzo 2025, è idonea a far dichiarare la cessazione della materia del contendere nella presente vicenda rispetto alla documentazione in possesso di Poste Italiane Spa ed oggetto della richiesta di accesso.

Va, invece, respinto il ricorso nella parte in cui parte ricorrente insiste per la consegna dell’avviso di giacenza, atteso che tale avviso, come dichiarato da parte resistente, viene generato in unica copia e viene inserito nella casella postale del destinatario e, quindi, tale documento non è presente negli archivi di Poste Italiane Spa.

3. – Sussistono giusti motivi, in ragione della sollecita risposta da parte di Poste Italiane Spa, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 23.08.2025 n. 394

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