Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti degli atti di gara e delle relazioni tecniche dei concorrenti ricorso all’oscurazione parziale da parte della PA e carenza dei presupposti legali

Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso nei confronti degli atti di gara e delle relazioni tecniche dei concorrenti ricorso all’oscurazione parziale da parte della PA e carenza dei presupposti legali

1. La società Information Development And Automation S.r.l. (di seguito, IDEA), seconda classificata nella procedura di gara indetta da Viveracqua S.c. a r.l. per la stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di contatori smart N. 02616/2025 REG.RIC. (lotto n. 2), ha impugnato la determinazione del responsabile della centrale di Committenza n. 46/25 del 16 dicembre 2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del lotto in favore della società Almaviva Bluebit S.p.A. (di seguito, Almaviva), nonché gli atti preordinati, consequenziali e connessi, tra cui la proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) del 16 dicembre 2025 e le comunicazioni trasmesse ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023. La ricorrente lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, nonché degli articoli 3, 22 e 24 della L. n. 241/1990, deducendo che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente limitato il diritto di accesso agli atti di gara, accogliendo acriticamente le istanze di oscuramento presentate da Almaviva e da altri concorrenti, senza operare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza tecnico-commerciale. 2. Viveracqua S.c. a r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato e l’infondatezza delle doglianze formulate da IDEA. 3. Chiamata alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, la causa è stata discussa dalle parti e quindi assegnata alla decisione. 4. Il ricorso è fondato. 5. Come già precisato da questa Sezione (T.A.R. Veneto, Sez. I, ord. n. 1416/2025), l’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 dispone che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui all’art. 90, l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione siano resi disponibili – tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale – a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. Il comma 2 riconosce poi agli operatori collocatisi nei primi cinque posti un diritto di ostensione più ampio, giacché a costoro sono rese reciprocamente N. 02616/2025 REG.RIC. disponibili, via piattaforma, anche le rispettive offerte (ivi incluse quelle del secondo, terzo, quarto e quinto classificato). Il comma 3 impone alla stazione appaltante di dare atto, nella comunicazione di aggiudicazione, delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di “parti” delle offerte per segreti tecnici o commerciali: invero, l’oscuramento presuppone una richiesta dell’offerente corredata da dichiarazione “motivata e comprovata” (art. 35, comma 4, lett. a). La decisione sugli oscuramenti è impugnabile con rito ex art. 116 c.p.a. (art. 36, comma 4); resta, comunque, fermo, ai sensi dell’art. 35, comma 5, che l’accesso alle parti oscurate è comunque consentito quando sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio. 6. Nel caso in esame, risulta dagli atti che Viveracqua abbia trasmesso soltanto versioni parzialmente oscurate delle relazioni tecniche di Almaviva e di altro concorrente (Maddalena S.p.A.), senza fornire un’adeguata e specifica motivazione in ordine all’effettiva ricorrenza dei presupposti legali dell’oscuramento. Tale condotta si pone in evidente contrasto con la disciplina positiva testé richiamata, la quale esige che il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza sia il portato di una valutazione autonoma dell’amministrazione e non la mera recezione delle allegazioni dei concorrenti. L’accesso, d’altro canto, può essere limitato solo in conformità al canone di proporzionalità e di stretta necessità. Per di più, nell’ambito dell’evidenza pubblica, i limiti all’ostensione hanno carattere eccezionale e di stretta interpretazione. L’oscuramento è ammissibile unicamente per le parti dell’offerta che integrino effettivi segreti tecnici o commerciali, secondo la definizione contenuta nell’art. 98 del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), che richiede, tra l’altro, la sussistenza di informazioni aventi valore economico in quanto segrete e protette con misure ragionevolmente adeguate. In parallelo, l’indispensabilità ai fini della difesa non può essere aggravata sino a trasformarsi in una probatio diabolica: è sufficiente, N. 02616/2025 REG.RIC. infatti, che la richiesta sia, secondo l’id quod plerumque accidit, funzionale e potenzialmente rilevante per l’accertamento giudiziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 6 febbraio 2023, n. 1231; Sez. III, 3 novembre 2022, n. 9588; Sez. V, 22 luglio 2022, n. 6448). Nel bilanciamento, l’Amministrazione non può ritenersi vincolata dalla semplice affermazione dell’offerente circa la natura riservata di determinate informazioni: occorre che l’operatore dimostri la reale segretezza dei dati di cui chiede l’occultamento. In tal senso, la giurisprudenza unionale ha chiarito che l’amministrazione aggiudicatrice deve esigere la prova del carattere effettivamente riservato dei contenuti che si intendono sottrarre alla conoscibilità (Corte di Giustizia, 7 settembre 2021, C-927/19, e 17 novembre 2022, C-54/21). Ne consegue che, pur essendo ammissibile una motivazione per relationem alla dichiarazione “motivata e comprovata” dell’offerente, la stazione appaltante deve dare conto di avere svolto un’autonoma valutazione, esplicitando le ragioni dell’oscuramento con specifico riferimento ai requisiti dell’art. 98 del codice della proprietà industriale e al principio di trasparenza. 7. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, la decisione di Viveracqua di accogliere integralmente (o in larga parte) le istanze di oscuramento risulta viziata per difetto di istruttoria e di motivazione: non emergono, dagli atti, né la dichiarazione dell’offerente recante una puntuale dimostrazione dell’esistenza di segreti tecnici o commerciali nelle parti oscurate, né, soprattutto, una valutazione autonoma dell’Amministrazione che dia conto del bilanciamento effettuato. È, per contro, principio consolidato che, partecipando alla gara, l’operatore accetti ex se la conoscibilità verso l’esterno almeno degli elementi essenziali dell’offerta oggetto di valutazione (profili funzionali e prestazionali), conoscibilità che non può essere annichilita attraverso la mera prospettazione del segreto, tanto più quando si tratti di caratteristiche di prodotti liberamente disponibili sul mercato. N. 02616/2025 REG.RIC. 8. Non appare, poi, condivisibile l’assunto di Viveracqua secondo cui la ricorrente, in quanto seconda classificata, non avrebbe interesse a visionare le offerte dei concorrenti dal terzo al quinto posto. Proprio l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 assegna ai primi cinque operatori classificati un perimetro di conoscibilità reciproca delle rispettive offerte, funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa e, in particolare, alla verifica della correttezza delle valutazioni e dell’attribuzione dei punteggi, anche con riguardo agli elementi tecnici. Proprio l’accesso a tali elementi delle offerte consente, infatti, di scrutinare la legittimità della comparazione operata dalla Commissione e l’eventuale incidenza di vizi che, una volta rimossi, potrebbero condurre a un diverso esito della graduatoria. Ne deriva che l’interesse all’accesso è diretto, concreto e attuale, e non circoscritto alla sola offerta dell’aggiudicataria. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, fondato. Devono, pertanto, essere annullati gli atti impugnati nella parte in cui non è stata assicurata alla ricorrente l’ostensione integrale della documentazione richiesta, in violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. Di conseguenza, la stazione appaltante dovrà riesaminare l’istanza di accesso e procedere all’ostensione integrale della documentazione richiesta entro il termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Le spese vanno compensate in considerazione della peculiarità della questione esaminata.

TAR VENETO, I – sentenza 16.01.2026 n. 64

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