Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso ad un documento amministrativo e nozione di codice sorgente

Procedimento – Atto amministrativo – Diritto di accesso ad un documento amministrativo e nozione di codice sorgente

Agendo in giudizio, parte ricorrente ha chiesto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. l’annullamento del diniego opposto dall’Università resistente a fronte dell’istanza di accesso presentata – tramite PEC – il 18 marzo 2025 per ottenere copia degli atti relativi al procedimento di selezione interna, per titoli e prove d’esame, per la progressione verticale ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 di n. 5 unità di personale di cat. C, area amministrativa, per le esigenze dei Dipartimenti e degli Uffici dell’Amministrazione Centrale, di cui al del D.D. 3698/2022 prot. 167994 del 23.12.2022 rettificato con D.D. 3744/2022.

In particolare, parte ricorrente ha rilevato come l’Università degli Studi di Messina abbia inviato solo una parte dei documenti richiesti, denegando l’ostensione del codice sorgente e degli altri fondamentali documenti ed informazioni richiesti.

Parte ricorrente ha rilevato come l’interesse nell’ambito di detto procedimento sia scaturito dall’esito della selezione, stante il mancato riconoscimento in suo favore di 5 punti per incarichi di responsabilità svolti.

Si è costituita in giudizio l’Università intimata, che ha depositato una memoria eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza territoriale di questo T.a.r., giacché il detentore della documentazione richiesta è il Consorzio Cineca con sede legale ricadente nella competenza territoriale del T.a.r. per l’Emilia-Romagna, nel merito, ha rilevato l’infondatezza del ricorso.

Il CINECA – seppure regolarmente citato – non si è costituito in giudizio.

All’udienza camerale del 18 giugno 2025 – in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria – il ricorso è stato posto in decisione.

Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di incompetenza di questo T.a.r., poiché l’accesso agli atti amministrativi regolato dal 116 c.p.a. soggiace alla regola generale di cui all’art. 13 c.p.a. secondo cui “sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede”.

Nel caso in esame sussiste la competenza territoriale di questo giudice, poiché non solo il diniego impugnato è stato emesso dall’Università di Messina, ma altresì la determinazione gravata non prospetta l’impossibilità materiale di ostensione del codice sorgente, richiamando, invero, solamente le ragioni ostative esposte dal CINECA.

Sul punto deve, infatti, ribadirsi come il CINECA debba considerarsi soggetto controinteressato all’ostensione in quanto titolare del codice sorgente (Cons. Stato, sez. VI, n. 30/2020), che, infatti, con nota prot. n. 32074 del 4 marzo 2025 (all. 7) si è opposto all’ostensione per i seguenti motivi: “In relazione alla versione completa del codice sorgente del software QUID, non si ritengono sussistenti i presupposti per l’ostensione, onde evitare gravi pregiudizi sia in termini di riservatezza che di sicurezza, a nocumento dello scrivente Consorzio, oltre che delle diverse istituzioni pubbliche che potrebbero vedersi compromessa la possibilità di utilizzare in futuro il medesimo software”.

Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

E invero, il codice sorgente deve considerarsi «atto amministrativo» o «documento amministrativo» nei cui confronti è dunque necessario accordare il diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4847) a fronte di esigenze difensive che, nel caso di specie, sono chiaramente prospettate sussistendo così il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’ (Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021).

Le generiche esigenze di garanzia della riservatezza e della sicurezza prospettate dal CINECA, inoltre, non sembrano assurgere a “ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali”, che ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 82/2005 consentono di limitare l’accessibilità al codice sorgente tenuto conto che, all’evidenza, si verte in un ambito in cui i profili di segretezza e appaiono completamente diversi dalla mera gestione di un concorso pubblico, il quale deve essere permeato dalla massima trasparenza a tutela stessa del buon andamento dell’Amministrazione.

Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere accolto con conseguente obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere all’integrale ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/90.

In considerazione della novità e della complessità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese.

TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 01.09.2025 n. 2555

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