1. Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2025 e depositato il successivo 29 ottobre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Con istanza presentata in data 25 giugno 2025 la ricorrente ha chiesto alla società Porto Antico di Genova s.p.a. di poter accedere alle liste di attesa per gli ormeggi e ai relativi contratti stipulati per le stagioni estive del 2024 e del 2025.
La Società, a sostegno della determinazione negativa del 3 luglio 2025, ha addotto la non applicabilità della disciplina sulla trasparenza a quel settore di attività e l’esigenza di tutela degli interessi economici dei privati.
Presentata richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quest’ultimo ha confermato il diniego in data 19 settembre 2025.
3. Impugnando tale atto, la ricorrente ha dedotto: la sottoposizione della resistente agli obblighi di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in quanto gestore di un servizio pubblico; la violazione dell’art. 5, co. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 per mancata notifica ai controinteressati; la violazione dell’art. 5, co. 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto non è stato notiziato il Garante per la protezione dei dai personali.
Si è costituita in giudizio la Porto Antico di Genova s.p.a., contestando la qualifica di porto turistico della struttura, negando l’esistenza di una lista d’attesa e prospettando l’esigenza di tutela dei dati personali.
La ricorrente ha depositato una memoria di replica in vista della camera di consiglio del 9 gennaio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione relativa all’inesistenza di alcuni dei documenti richiesti, ossia le liste d’attesa. Nell’ipotesi di inesistenza dei documenti, «spetta alla parte resistente assumersi la formale responsabilità di dichiarare e così comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le categorie di atti richiesti, ivi compresi documenti ad essi assimilabili, siano presenti o meno nei propri archivi cartacei o digitali nonché se, parimenti, siano detenuti documenti di tipologia diversa ma recanti i dati di interesse della richiedente» (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2022, n. 7896).
Ebbene, nel caso di specie tale circostanza non è menzionata nei provvedimenti di diniego e non può essere addotta per la prima volta nelle difese in giudizio.
6. È fondato il primo motivo di ricorso.
6.1. L’art. 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 definisce porto turistico «il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari». Dal tenore letterale della definizione si ricava inequivocabilmente che la fornitura di servizi complementari, ulteriori rispetto all’ormeggio, non è necessaria per la qualificazione di una struttura come porto turistico.
6.2. Tanto premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, «la gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale (cfr. D.M. 31 dicembre 1983, art. un., n. 14), giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico» (T.A.R. Liguria, sez. I, 9 novembre 2021, n. 946).
Ne discende l’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, in forza di quanto previsto dall’art. 3-bis, co. 3.
6.3. Sono fondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Pur correttamente individuando l’esistenza di interessi cd. limite, la resistente non ha osservato le prescrizioni procedurali prescritte dal d.lgs. n. 33 del 2013. Infatti, in sede di primo esame dell’istanza non ha interessato i soggetti potenzialmente pregiudicati dalla ostensione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5, co. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non ha chiesto il parere del Garante della protezione di dati personali, ai sensi del successivo co. 7.
6.4. Il provvedimento risulta dunque illegittimo e deve essere annullato.
7. Ai fini del rinnovato esercizio dell’attività amministrativa, il Collegio, pur non potendo pronunciarsi pienamente sulla spettanza della pretesa ostensiva, essendo ciò impedito, ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.p.a., dalla sussistenza di margini valutativi intorno ai limiti dell’accesso civico, che spetta all’Amministrazione apprezzare (in questi termini T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 191), ritiene opportuno precisare quanto segue.
Nel caso di specie la ricorrente ha formulato esclusivamente un’istanza di accesso civico: tanto si evince dall’intitolazione e dai riferimenti normativi contenuti nella stessa (doc. 3 ricorrente). A tal proposito, è opportuno rammentare che, rispetto all’accesso documentale tradizionale, disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, quello civico si caratterizza per una minore profondità, anche in ragione della maggiore ampiezza degli interessi cd. limite (per tutte si veda Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10).
7.1. Quanto all’ostensione dei nominativi presenti in lista d’attesa, è doveroso ricordare che anche il nome e il cognome costituiscono dati personali: oltre che dal tenore letterale dell’art. 4 del regolamento UE 2016/679, tale conclusione è confortata da alcuni documenti di prassi del Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto, la resistente, alla quale è rimesso il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all’interesse cd. limite della riservatezza (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8415), dovrà valutare la potenziale insorgenza di un pregiudizio concreto (art. 5-bis, co. 2, lett. a del d.lgs. n. 33 del 2013), e, nel caso in cui lo ritenga sussistente, in alternativa alla comunicazione individuale di cui all’art. 5, co. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, potrà disporre l’ostensione della lista con i nominativi e gli altri dati personali debitamente oscurati, ai sensi dell’art. 5-bis, co. 4 del d.lgs. n. 33 del 2013.
7.2. Con riguardo ai contratti stipulati per l’ormeggio, fermo restando quanto appena detto rispetto alla tutela della riservatezza, la resistente, laddove ritenga di fondare il diniego sul carattere abusivo dell’istanza, in ragione della mole di documenti richiesti e del carico di lavoro necessario per l’elaborazione degli stessi (sul punto cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2020, cit.), dovrà darne adeguatamente conto nella motivazione.
8. In definitiva, i dinieghi opposti devono essere annullati in quanto illegittimi e la resistente deve essere condannata, nei termini sopra precisati, all’esibizione dei documenti richiesti, alla quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
9. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
TAR LIGURIA, I – sentenza 31.01.2026 n. 109