Procedimento – Atto amministrativo – Condanna definitiva per reati spia pronunciata nei confronti dell’Amministratore Unico di una società e interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

Procedimento – Atto amministrativo – Condanna definitiva per reati spia pronunciata nei confronti dell’Amministratore Unico di una società e interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

1.Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato il 21 gennaio 2021 e depositato in giudizio il 19 febbraio 2021, la Società ricorrente (aggiudicataria della gestione del parcheggio su area di proprietà comunale in Zona Santa Lucia, agro di Ostuni), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante -OMISSIS-, impugna l’epigrafato decreto di interdittiva antimafia emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura della Provincia di Lecce del 25/11/2020 prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, recante informativa che la ricorrente “è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.”, oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o conseguente.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, COMMI 3 e 4, e 91, COMMA 6, D. LGS. 159/2011. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ERRONEA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1.2. Il 22 febbraio 2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso.

1.3. Con decreto presidenziale n.-OMISSIS- del 20 febbraio 2021 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie monocratiche proposta dalla Società ricorrente con la seguente motivazione: “Considerato che, prescindendo – allo stato – da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, è opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto che il provvedimento prefettizio impugnato (informazione interdittiva antimafia per situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa) è stato adottato e notificato il 25 Novembre 2020, nel mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio contenente l’istanza cautelare monocratica urgente è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 19 Febbraio 2021 alle ore 22,07, non si ravvisa la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la Società ricorrente, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.”

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 9 marzo 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento interdittivo impugnato, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una somma sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, ove si tenga conto – da un lato – del rilievo che l’informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata, come misura “di cautela avanzata”, a prevenire un evento anche solo potenziale, purchè probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi o situazioni di fatto sintomatici concreti (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo di carattere indiziario di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa destinataria; e – dall’altro lato – che non si ravvisa nella specie, a carico del provvedimento prefettizio impugnato, la sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge o eccesso di potere per erroneità/falsità dei presupposti e/o per travisamento dei fatti e/o per difetto di istruttoria e/o per carenza di motivazione e/o per sviamento di potere e nemmeno la prospettata violazione dei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.”

Alla pubblica udienza del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere integralmente respinto.

2.1. Invero, il Collegio ritiene (meditatamente) di dover confermare – anche in questa sede di merito – i rilievi ostativi all’accoglimento del gravame contenuti della citata ordinanza cautelare della Sezione n.-OMISSIS-, che qui intendonsi integralmente riportati e trascritti.

2.2. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.

Rileva, il Tribunale, che il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non reprime condotte illecite sanzionando fatti penalmente rilevanti, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica ovvero l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi e si basa su condotte sintomatiche ed elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159 del 2011: si pensi ai cc.dd. delitti spia) mentre altri, “a condotta libera” che, come sostenuto da condivisibile orientamento giurisprudenziale “sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che «può» – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”.

Una fattispecie normativa a struttura aperta, come quella scelta dal legislatore per l’Informazione Interdittiva antimafia, permette quindi all’Autorità amministrativa competente di apprezzare “una serie di elementi sintomatici dai quali evincere l’influenza, anche indiretta (art. 91, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011), delle organizzazioni mafiose sull’attività di impresa, nella duplice veste della c.d. contiguità soggiacente o della c.d. contiguità compiacente, elementi che sfuggirebbero, invece, ad una rigorosa, tassativa, asfissiante tipizzazione di tipo casistico, che elenchi un numerus clausus di situazioni sintomatiche”. Ciò in piena sintonia con la ratio che ispira il diritto della prevenzione, “il quale deve affidarsi anche, e necessariamente, a “clausole generali”, come quelle del tentativo di infiltrazione mafiosa, e alla valutazione di situazioni concrete, non definibili a priori, spesso ancora ignote alle stesse forze di polizia prima ancora che alla più avanzata legislazione, attraverso le quali la mafia opera e si traveste, in forme nuove e cangianti, per condizionare le scelte imprenditoriali” (Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).

2.3. Ciò posto, con un unico e articolato motivo di gravame, la Società ricorrente, dopo aver esposto alcune considerazioni sulla posizione dell’Amministratore Unico -OMISSIS- -OMISSIS- e sul Socio -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento antimafia gravato asserendo che l’Autorità prefettizia resistente sarebbe incorsa in un “totale travisamento dei fatti” e in “sviamento di potere”, sostenendo che i rilievi posti a fondamento del provvedimento prefettizio in alcuni casi sarebbero “incompleti e unilateralmente “reinterpretati” in chiave ingiustamente persecutoria”.

2.4. In particolare, quanto alla posizione di -OMISSIS-, parte ricorrente insiste nel rilevare che le condanne penali a suo carico sarebbero tutte risalenti nel tempo, e che comunque per alcune vicende quest’ultimo avrebbe conseguito la riabilitazione ovvero sarebbe stato poi assolto dalle accuse a suo carico.

Osserva, in linea generale, il Tribunale che “l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa” (Consiglio di Stato sez. III, 7.7.2016 n.3009; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 24.11.2022, n.7282).

E’ sufficiente in definitiva una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da fare ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (Consiglio di Stato sez. III, 30.01.2019 n. 758).

Orbene, nella specie, risultano per tabulas a carico dell’Amministratore unico della Società ricorrente -OMISSIS- una serie di condanne definitive per reati spia, quale quella (nel 1993) per estorsione tentata e continuata, oltre che precedenti penali valorizzati dall’art. 84, comma 4 del codice antimafia come “situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa”, fra i quali l’arresto e la successiva condanna in primo grado per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti e di estorsione (ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 159 del 2011) e alle diverse proposte e provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione (ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 159 del 2011), quali il provvedimento di sorveglianza speciale per anni 3 adottato nel 1999, la successiva misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3 adottata nel 2008, il provvedimento per foglio di via obbligatorio per mafia con divieto di fare ritorno nel Comune di Brindisi emesso dal Questore per anni tre a partire dal 2007.

Inoltre, fra gli altri precedenti significativi, vi è l’arresto, disposto nel marzo 1997 dai militari della Squadra Mobile della Questura di Brindisi in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS- emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, in quanto ritenuto responsabile dell’omicidio di -OMISSIS- -OMISSIS-, unitamente a -OMISSIS- -OMISSIS-‘( “alias “-OMISSIS-” o “-OMISSIS-“, soggetto fortemente controindicato per le plurime condanne a suo carico per omicidio, detenzione e porto illegale di armi, contrabbando di TLE, violazioni delle norme doganali e sulla disciplina dell’IVA.”).

Come si legge nel provvedimento interdittivo impugnato, inoltre lo stesso è stato tratto in arresto “in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare n, -OMISSIS- R.G. GIP emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi in data 9.8.2007 e, successivamente, condannato in primo grado ad anni 4 di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, lesioni personali, minacce ed estorsioni, condanna seguita in appello dalla sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione”.

Assumono, altresì, rilevanza (fra le altre) le imputazioni: per il reato di cui all’art. 416, commi 1 e 2 c.p., per aver, in concorso con altri soggetti, costituito e preso parte ad “una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di estorsione aggravata, turbata libertà degli incanti” e per aver, in concorso con altri soggetti, “con minaccia e con altri mezzi fraudolenti, consistiti nel far presentare alcuni di loro presso l’aula delle vendite giudiziarie quali dissuasori (…) e nel far depositare istanza di ammissione alla vendita ad altri (…) per impedire ai partecipanti di acquistare il bene messo all’asta (…), turbato la gara nel pubblico incanto (…)”(Capo I dell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS- R.G.GIP cit. ); per il reato di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2, c.p., perché, sempre in concorso con altri soggetti, “mediante minacce consistite nell’avvicinarsi a e nel molestarlo parlandogli continuamente durante la gara e nel dirgli esplicitamente che il bene interessava alla proprietaria sottoposta alla procedura, costringevano il medesimo a non partecipare alle vendite giudiziarie del 30.1.2006…” (Capo i dell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS- R.G.GIP cit.).

2.5. Del pari, anche a carico del socio della -OMISSIS-., -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- emergono gravissimi precedenti penali oltre che frequentazioni con persone controindicate.

In particolare, fra le questioni più significative assume rilevanza la proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno formulata a suo carico dal Questore di Brindisi, con atto del 6.4.2011 e la gravissima vicenda giudiziaria, c, legata all’operazione denominata “-OMISSIS-” avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nel 2010.

Nell’ambito di tale operazione, infatti, “il -OMISSIS- -OMISSIS- veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ Ordinanza di Custodia Cautelare del 4.2.2013 con l’accusa del reato di cui all’art. 416 bis c.p. per associazione di stampo mafioso, risultando lo stesso membro attivo del sodalizio capeggiato dal predetto -OMISSIS-, ritenuto, come rassegnato, costola brindisina della N’Drangheta nel rifornire il mercato della cocaina”.

Sotto il profilo dei rapporti di parentela e delle frequentazioni, risulta valorizzato il rapporto di parentela con una famiglia di Ostuni, che, per lungo tempo, ha controllato il contrabbando dei tabacchi esteri tra Italia, Croazia, Albania e Grecia, e con il citato -OMISSIS-.

2.5. La significatività e rilevanza degli elementi raccolti (sopra riassunti) non può essere seriamente posta in discussione, apparendo in tutta evidenza il coinvolgimento personale e compartecipe dei predetti -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (peraltro in qualità di Amministratore Unico e Socio e quindi con qualità in grado di permeare direttamente l’intera attività di impresa) in episodi delittuosi e in contatti diretti con esponenti del clan, tanto da farne supporre la qualità di affiliati.

Ad eludere la significatività di tali precedenti non possono assumere rilevanza, né l’intervenuta riabilitazione, né l’assoluzione per alcuni reati, stante la riconosciuta mancanza di alcun automatismo tra le valutazioni di natura penale e quelle di prevenzione antimafia amministrativa.

Al contrario, rispetto alle valutazioni proprie dell’Autorità giudiziaria penale, la misura di prevenzione amministrativa è completamente svincolata dall’accertamento della responsabilità penale.

L’accertamento del Prefetto poggia infatti sul delineabile rischio di permeabilità ai voleri della criminalità organizzata, senza che sia richiesta la prova del fatto, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato, nell’ambito della prevenzione, che il relativo provvedimento è svincolato dall’accertamento rigoroso della prova, ben potendo lo stesso basarsi esclusivamente sull’indizio, restando all’Autorità giudiziaria l’esclusiva competenza dell’accertamento della responsabilità personale scaturente dalla commissione di un fatto dannoso o pericoloso.

Inoltre, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione” (Consiglio di Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; 19/1/2023 n. 434).

2.6. Nella specie, la plausibilità del giudizio probabilistico operato dall’Autorità di p.s. resistente risulta esente dalle censure espresse nel ricorso, risultando effettivamente sussistenti gli elementi sintomatici presi in esame che, per la loro serietà e convergenza, inducono a ritenere “più probabile che non” la fattispecie di condizionamento mafioso.

Peraltro, l’assoluzione in grado di appello di -OMISSIS- per la vicenda giudiziaria legata alle aste giudiziarie truccate presso il Tribunale di Brindisi è avvenuta con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e non già per assoluzione piena, non risultando esclusa la possibile responsabilità penale dello stesso per le accuse a suo carico.

Del pari, a nulla rileva l’esito assolutorio dell’altro esponente della Società ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, sussistendo, anche a valle dello stesso, un sufficiente quadro indiziario, non neutralizzato dalle conclusioni del giudice penale in tema di responsabilità per i reati contestati, anche in correlazione con gli ulteriori elementi istruttori acquisiti autonomamente dall’Amministrazione prefettizia (in tal senso: Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8738).

In proposito, questo Tribunale condivide l’orientamento consolidato che ha più volte precisato che la finalità anticipatoria e preventiva che caratterizza l’istituto in esame giustifica l’attivazione dei poteri inibitori di cui è titolare il Prefetto in uno stadio assolutamente preliminare del procedimento penale e, quindi, senza che si sia giunti alla pronuncia di un provvedimento di condanna definitiva ed alla formazione del relativo convincimento “oltre ogni ragionevole dubbio”.

2.7. Quanto alla circostanza, rappresentata dalla parte ricorrente relativamente alla risalenza nel tempo di alcuni dei reati, ribadisce questo Tribunale che, secondo condivisibile e granitica giurisprudenza amministrativa, (da ultimo: Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3370 del 04.04.2024 depositata il 12.04.2024), l’Interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario complessivo (come nel caso in esame) che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712; 6 giugno 2022, n. 4616). Infatti “il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenza’ dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l’impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d’ombra della mafiosità”(cfr. Consiglio di Stato, III Sezione sentenza 21 gennaio 2019, n. 515).

2.8. Per i motivi sopra esposti non è fondata neppure la doglianza relativa all’asserito deficit istruttorio del provvedimento prefettizio impugnato non tenendo conto degli elementi favorevoli ai predetti esponenti della Società ricorrente.

A tal proposito questo Collegio condivide la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha chiarito che l’informazione antimafia implica “una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa”. Lo stesso legislatore, nel far riferimento, all’art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011 ad «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate» indica una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzata, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente deve essere attuale, o già inveratosi, essendo sufficiente la probabilità che esso si verifichi.

In altri termini e in conclusione, nel particolare caso di specie, come rilevato nel provvedimento impugnato (che appare esente dai vizi di legittimità denunciati nel ricorso), dagli approfonditi accertamenti istruttori svolti dalla Prefettura di Lecce, sono emersi svariati e concordanti elementi di fatto particolarmente significativi, sicuramente e gravemente indizianti nel senso di un concreto pericolo (“più probabile che non”) di infiltrazione mafiosa nella compagine societaria odierna ricorrente, correttamente valutati (discrezionalmente) dal Prefetto di Lecce nel loro complesso, ossia: le condanne penali – anche per gravi reati spia – pronunciate dall’A.G.O. a carico dell’amministratore unico della -OMISSIS-. -OMISSIS-, i carichi pendenti e i reiterati decreti di applicazione in suo danno della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. anche con obbligo di soggiorno, nonché il foglio di via obbligatorio per mafia emesso dal Questore di Brindisi, con relativa evidenziazione della personalità criminale e violenta del predetto e della sua costante contiguità a soggetti di spicco della criminalità organizzata locale, taluni anche pregiudicati per associazione mafiosa; situazione quest’ultima emersa anche in relazione all’altro socio (pregiudicato e con carichi pendenti) -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (peraltro legato al primo da vincolo familiare), nel mentre pure l’affidamento (diretto) alla Società ricorrente da parte del Comune di Ostuni del (lucrativo) servizio di gestione dei parcheggi comunali della Zona Santa Lucia risulta avvenuto e svolto con modalità opache rivelatrici di un possibile collegamento dell’impresa agli ambienti della criminalità organizzata locale.

Peraltro, rileva il Collegio, che in data 2 ottobre 2024 sono stati depositati in giudizio dall’Avvocatura erariale due ulteriori (significativi) provvedimenti interdittivi antimafia della Prefettura di Brindisi emessi (rispettivamente il 14 settembre 2021 e il 15 gennaio 2022) nei confronti delle persone fisiche (imprese individuali) -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario per la durata di due anni adottato dal Tribunale penale di Lecce in relazione alla Ditta individuale -OMISSIS- di quest’ultimo (evidenziante una possibile collusione con ambienti criminali anche di tipo mafioso del -OMISSIS- e del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, anche se – in tale provvedimento giudiziario – reputata di tipo occasionale).

3. Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

TAR PUGLIA – LECCE, III – sentenza 20.08.2025 n. 1288

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live