1. Le Agenzie ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver il Tar erroneamente riferito la decisione di annullamento interamente alla cartella di pagamento pur nella consapevolezza che soltanto uno degli atti a monte su cui la stessa si fonda, riguardante la sola annualità 1999/2000, è stato annullato giudizialmente. Non si comprenderebbe in base a quale norma o principio di diritto il Tar abbia enucleato il principio secondo cui, in questi casi, la cartella vada annullata interamente.
La difesa erariale evidenzia come la cartella doveva invece rimanere confermata nella parte in cui portava i crediti relativi ai titoli non rimossi e che legittimamente continuano a spiegare vigenza, mancandovi un interesse sostanziale ad un annullamento integrale per poi dover procedere ad una nuova iscrizione a ruolo. La Suprema Corte di cassazione in più occasioni ha sancito che “Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell’avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario” (cfr., inter alia, Cass. civ., n. 39660 del 2021).
L’appellante insiste nel fatto che tale giurisprudenza, anche se riferita a processi tributari, debba valere a fortiori per il caso in esame giacché la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ormai indiscutibilmente ammessa, anche alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto. Per questo, insiste affinché la pronuncia venga corretta nella parte in cui il Tar ha annullato interamente la cartella, laddove avrebbe dovuto annullarla solo in parte, limitatamente alla porzione di credito riferito agli atti a monte annullati giudizialmente (con conferma, pertanto, della restante porzione della pretesa creditoria). In subordine Agea rappresenta che la pretesa riferita alle annualità 1995/1996 e 1996/1997 risulta oramai definitivamente accertata con forza di giudicato dalla sentenza del Tar Lazio 6221/2011, divenuta definitiva nel 2017, di cui ha chiesto l’ammissione in appello ex art. 104 c.p.a., unitamente ad ulteriori documenti dimostrativi del compimento di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, affermando la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa.
1.1. Il motivo di appello è fondato.
La Sezione ha già avuto modo di affermare (vedi, ex multis, la sentenza n. 2505/2024) che: «La riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione impugnata deve ritenersi non legittimi l’annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene la sua efficacia nella misura in cui, come nel caso di specie, la pretesa dell’amministrazione sia compendiata in diverse ed autonome partite di ruolo. Come, infatti, già affermato dalla giurisprudenza tributaria, enunciando un principio applicabile alla presente fattispecie (dovendosi riconoscere al giudice ammnistrativo, nella presente materia, la possibilità di annullamento parziale dell’atto impugnato), “il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell’avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati)” (Cass. civ., Sez. trib., 29 settembre 2021, n. 39660). Ne consegue che, per la parte fatta salva dagli invocati annullamenti giurisdizionali, l’importo dovuto è esigibile trovando titolo negli originari atti presupposti non incisi. Ha quindi errato il primo giudice, che non ha considerato che le annate cui si riferisce la cartella di pagamento sono compendiate ciascuna in una partita di ruolo diversa; pertanto, alcune partite di ruolo non sono state minimamente intaccate dall’annullamento giudiziale».
Il potere di annullamento parziale della cartella è esercitabile non soltanto dal giudice tributario ma anche dal giudice amministrativo. Per costante insegnamento interpretativo la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ammessa, alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto, con la conseguenza che il g.a. deve modulare gli effetti dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, qualora ciò si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. Quindi, alla luce di tale costante orientamento interpretativo l’annullamento della cartella di pagamento deve essere parziale e, in questo caso, doveva essere limitata alla sola annata 1999/2000. In accoglimento del presente motivo la sentenza va quindi parzialmente riformata nella parte in cui erroneamente ha disposto l’annullamento della cartella anche per le annualità 1995/96 e 1996/97.
2. Alla fondatezza del ricorso in appello consegue la necessità di scrutinare gli originari motivi di ricorso riproposti in esame dall’azienda agricola ai sensi dell’art. 101 c.p.a. per le pretese relative alle suddette campagne 1995/96 e 1996/1997, riportate nel ruolo, partendo dal motivo IV con cui la ricorrente in prime cure aveva eccepito la prescrizione del credito, rivestendo lo stesso carattere assorbente, rispetto ai restanti motivi dalla medesima sollevati (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
2.1. Nel quarto motivo originario l’azienda agricola aveva eccepito l’intervenuta prescrizione della pretesa portata nella cartella, notificata nel settembre del 2021, per decorso del periodo prescrizionale quadriennale di cui all’art. 1, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995, e in via subordinata, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. e in via ulteriormente subordinata, per il decorso del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., fermo comunque per gli interessi il termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..
A tale riguardo la difesa dell’azienda evidenzia che le amministrazioni non hanno comprovato in prime cure l’invio di atti interruttivi opponendosi comunque con richiamo a precedenti di questa Sezione alla ammissione delle relative prove documentali in sede di appello, anche in ragione del fatto che è rimasto inevaso l’ordine istruttorio impartito dal Tar alle amministrazioni intimate.
2.2. Le agenzie invece contestano che sia intervenuta la prescrizione estintiva, che affermano essere decennale, facendo presente che in relazione alla pretesa per le due annualità è intervenuta la sentenza del Tar Lazio n. 6221/2011, passata in giudicato, che è stata prodotta come nuovo documento n. 6, la quale ha respinto il ricorso proposto dal produttore avverso gli atti di imputazione dei prelievi per le due annate. La difesa erariale allega inoltre il decreto di perenzione del Consiglio di Stato n. 1636/2017, che dimette quale nuovo documento n. 7.
Con richiamo a precedenti conformi di questa Sezione insiste nell’ammissibilità del giudicato prodotto in appello che afferma essere da solo sufficiente ad escludere la prescrizione dei crediti almeno fino al 2017.
In subordine, la difesa erariale fa presente che, prima della notifica della cartella di pagamento del 2021 sono state ritualmente notificate nel 2014 e nel 2018 al produttore le intimazioni ex art. 8 quinques comma 1 L. 33/09 del 16 ottobre 2014 e del 12 ottobre 2018. Evidenzia che vi è seguita da parte del produttore la richiesta di rateizzazione che, seppur accolta con provvedimento prot. n. AGEA.AGA.2015.0007515 non veniva formalizzata. Anche di questi documenti ha chiesto, in subordine, l’ammissione nel ricorso in appello.
2.3. Il motivo sulla prescrizione è fondato nei termini che seguono.
2.3.1. In ordine al periodo prescrizionale si richiama la giurisprudenza della Sezione, che da tempo ha chiarito che relativamente alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare delle quote latte il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale (ex multis Cons. Stato, VI, 16 aprile 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica.
Il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è invece applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI n. 11301/2023).
2.3.2. Quanto alla produzione documentale, il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025). Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c..
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
2.3.3. Nel caso in esame, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, il Collegio ammette quindi la produzione del giudicato di rigetto del ricorso del produttore avverso i provvedimenti di compensazione nazionale per i due periodi in questione, ovvero la sentenza del Tar Lazio n. 6221/2011 e il decreto di perenzione del Consiglio di Stato n. 1636/2017, ma non gli ulteriori documenti che per le loro caratteristiche non superano il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 104 c.p.a. e comunque, per quanto si dirà, non sono utili a dimostrare l’interruzione della prescrizione.
Come eccepito dalla parte appellata, il giudicato ora prodotto dalle agenzie appellanti non è idoneo a dimostrare l’interruzione/sospensione della prescrizione del credito delle campagne 1995/96 e 1996/97 portato nella cartella per il fatto che l’amministrazione nei suddetti giudizi non era costituita né in primo né in secondo grado, disinteressandosi del credito contestato nel ricorso del produttore.
Non può neppure aver rilievo il provvedimento di sospensione cautelare concesso dal Tar Lazio in assenza di prova sul compimento da parte del creditore contumace di altro atto autonomo interruttivo quale potrebbe essere una lettera raccomandata con cui il medesimo comunica di volersi comunque avvalersi dell’effetto interruttivo.
Per le ragioni che precedono è da ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione dei crediti per i prelievi degli anni 1995/96 e 1996/97 per non essere stato dimostrato il compimento di atti interruttivi nel periodo decennale successivo alla comunicazione di AIMA, ricevuta nel ottobre 1999, di imputazione del prelievo supplementare per le suddette annate. La prescrizione è da ritenersi maturata, al più tardi, nel 2010 e per questo motivo non possono aver rilievo le intimazioni di pagamento Agea notificate nel 2014 e 2018, essendo il credito già anteriormente prescritto.
Anche se non risulta essere stata prodotta – in esecuzione alla richiesta istruttoria – la prova dell’avvenuta notifica degli atti di prelievo tale fatto può darsi per provato dalla presentazione da parte del produttore del ricorso al Tar Lazio, deciso con la sentenza n. 6221/2011.
3. Conclusivamente va quindi accolto l’appello principale e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata va accolto il ricorso di primo grado e dichiarata nulla la cartella di pagamento impugnata per essere stato iscritto a ruolo un credito estinto per prescrizione al più tardi il 2010.
3. In considerazione del complesso andamento della vertenza sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti per il doppio grado di giudizio.
CONSIGLIO DI STATO VI – sentenza 13.01.2026 n. 271