1. – Con ricorso notificato e depositato in data 11 luglio 2025, la società ricorrente – premesso di avere partecipato alla procedura indetta dal Comune di Palermo per l’affidamento in concessione (per la durata di sei anni con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni) “dell’immobile di proprietà comunale ubicato all’interno di villa Costa già verde Terrasi”, per l’espletamento di “attività socio culturali e ricreative” – ha impugnato la determina dirigenziale n. 8483 del 12 giugno 2025 con la quale la predetta amministrazione ha revocato la determina n. 6527 dell’8/05/2025 di assegnazione provvisoria in suo favore.
Ciò a seguito della verifica da parte del predetto Comune che l’utilizzo dichiarato da tutti i partecipanti – e non solo dalla società ricorrente provvisoriamente aggiudicataria – in modo equivoco e non chiaro, non risultava conforme rispetto a quello previsto dall’Avviso di indizione della procedura che richiedeva un uso del bene comunale ad attività socio culturali e non solo ricreative.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 cost. illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti”.
II. “Sulla piena conformità dell’utilizzo proposto dal ricorrente. violazione dell’avviso con cui è stata avviata la procedura. eccesso di potere per illogicità arbitrio e ingiustizia manifesti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 – difetto di motivazione”.
III. “Sul carattere definitivo dell’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente. violazione dell’art. 13 d.lgs. 36/2023. Violazione degli artt. dal 4 al 20 del regolamento comunale relativo alla gestione ed alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata. Violazione del principio di legalità formale e sostanziale. Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione, violazione dell’obbligo di protezione. Violazione dell’art. 97 Cost., del principio di buon andamento”.
IV. “Sulla insussistenza di un interesse pubblico concreto alla revoca e/o annullamento in autotutela. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 – difetto di motivazione. violazione dell’art. 97 Cost. – violazione del principio del buon andamento. eccesso di potere per illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti. Violazione del principio di proporzionalità”.
V. “Sulla violazione del principio di leale collaborazione. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della costituzione, nonché dell’art. 2 comma 2 bis l. 241/1990. Violazione dell’art. 5 d.lgs. 36/2023 e del principio di leale collaborazione violazione del legittimo affidamento”.
Ha, pertanto, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
2. – Si è costituito il Comune di Palermo che, con memoria, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
3. – Alla camera di consiglio del 9 settembre 2025 – presente il difensore di parte ricorrente come da verbale – il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
4. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alla parte presente.
5. – Il ricorso è infondato.
Premette il Collegio che per giurisprudenza pacifica, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento di gara, inidoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273; Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707; Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5438; Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5863). La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell’aggiudicazione provvisoria, spiega la non tutelabilità processuale di quest’ultima ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273; Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707; Cons. Stato, sez. V 20 agosto 2013, n. 4183): la sua revoca non è, cioè, qualificabile in senso stretto alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14/05/2024 n. 4309).
Ne consegue l’infondatezza delle censure con cui si deducono vizi connessi all’esercizio dei poteri di secondo grado (quarto motivo), al grado di affidamento maturato, anche in considerazione del fatto che non sarebbero state proposte né impugnative né istanze di accesso in relazione a tale aggiudicazione (terzo motivo) e alla violazione della buona fede o degli obblighi di protezione nella fase delle trattative (quinto motivo).
Del pari infondata risulta la censura con cui si deduce la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 (primo motivo) atteso che, in disparte quanto già detto sulla natura dell’atto di aggiudicazione provvisoria, il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della fase di verifica dei requisiti, ciò che non richiede comunicazione di avvio, trattandosi di una fase interna al procedimento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 17/07/2023, n. 2241).
Risulta infine infondato anche il secondo motivo con il quale la ricorrente contesta quanto ritenuto dal Comune vale a dire che “alla voce lettera “N” è emerso che la stessa ha dichiarato di voler utilizzare l’immobile “solo” per “ristorazione con somministrazione”, uso non del tutto conforme alla prescrizione dell’avviso che richiedeva espressamente un uso “per attività socio culturale ricreative”.
Osserva il Collegio che effettivamente l’avviso prevedeva espressamente che la procedura era finalizzata alla concessione per la valorizzazione dell’immobile de quo “per attività socio culturali e ricreative”.
Correttamente, quindi, la dichiarazione della società ricorrente di voler utilizzare l’immobile per “Ristorazione con somministrazione”, non è stata ritenuta rispondente all’interesse pubblico di utilizzo del bene comunale rispetto al contenuto sociale culturale e ricreativo, indicato quale finalità sicuramente predominante, se non esclusiva, dell’utilizzo del bene.
Ebbene, posta l’ampia discrezionalità di cui ha disposto il Comune nell’esercizio del proprio potere di revoca, esula dai compiti del giudice amministrativo sostituirsi all’Autorità competente nel valutare discrezionalmente se detta situazione giustifichi o meno l’adozione dell’atto di revoca, dovendosi di contro verificare se essa risulti manifestamente errata o irrazionale ovvero viziata da un macroscopico travisamento dei fatti, ipotesi queste tutte non ravvisabili nel caso di specie; diversamente, ove questo giudice si sovrapponesse alle valutazioni di merito compiute dall’Ente al fine di giungere alla propria determinazione qui contestata, ne discenderebbe un travalicamento non consentito dei confini del sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa.
Nè la circostanza che la Commissione abbia rilevato che dalle “manifestazioni di interesse” alla lettera “N” emergesse per tutti i partecipanti la medesima criticità di indeterminatezza può valere a corroborare alcuna pretesa della ricorrente alla conservazione dell’aggiudicazione provvisoria in proprio favore, atteso che il prioritario interesse pubblico al conseguimento del complessivo impiego del bene ad attività socio culturali e ricreative vale a giustificare la scelta di non procedere alla concessione ad alcun operatore del bene in attesa di una più efficace procedura di affidamento.
Peraltro la giurisprudenza, anche di recente, ha ribadito che “tenuto conto che la selezione de qua è giunta solo alla fase della proposta di aggiudicazione, va rammentato il principio espresso con riferimento alle gare pubbliche, ma mutuabile in questo caso, in base al quale l’onere motivazionale sotteso alla revoca di tali atti deve essere calibrato in funzione della fase procedimentale in cui la stessa interviene e, in definitiva, dell’affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento: l’esplicitazione delle ragioni circa l’interesse pubblico al suddetto ritiro, in altre parole, varia di intensità a seconda della circostanza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva (o addirittura la stipula del contratto) ovvero che il procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non sia ancora completamente giunto a termine (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, del 12/09/2023, sent. n. 8273). Solo per completezza, può evidenziarsi che – nello specifico – lo stato del procedimento era tale per cui non può dirsi consolidato alcuno specifico interesse in capo alla ricorrente ad eccezione di quello al corretto dispiegarsi della procedura, dovendosi rammentare che nei contratti pubblici addirittura dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva non è precluso all’amministrazione di revocare l’aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico concreto” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 01/09/2025, n. 6002).
Pertanto il provvedimento impugnato resiste a tutte le censure proposte dalla parte ricorrente.
6. – In conclusione, sulla scorta di quanto sopra esposto, il ricorso – in quanto infondato – deve essere rigettato.
7. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico della società ricorrente e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo.
TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 18.09.2025 n. 2062