*Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Scia, natura giuridica e comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto

*Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Scia, natura giuridica e comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:

a) dal provvedimento del Comune di Vazzano, area tecnica del 2 febbraio 2023, di rigetto (rectius, inibitoria) della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria presentata in data 10 gennaio 2023 (contraddistinta dal codice univoco dello sportello unico dell’edilizia n. 67/2022);

b) dal provvedimento del Comune di Vazzano, area tecnica, prot. n. 441 del 20 febbraio 2023 di rigetto della domanda di sanatoria edilizia (contraddistinta dal codice univoco s.u.e. n. 57 del 24 ottobre 2022);

c) dall’ordinanza del Comune di Vazzano, area tecnica, n. 5 del 20 febbraio 2023, recante l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere abusivamente realizzate;

d) dal verbale di accertamento del Comune di Vazzano prot. n. 2622 del 27 ottobre 2023 di inadempienza all’ordinanza di demolizione opere di abusive.

2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:

a) Annamaria Barbara e Domenico Barbara sono proprietari di un immobile sito nel Comune di Vazzano, in via Francesco Fazzalari, n. 12, edificato con concessione edilizia n. 3 del 1983;

b) il fabbricato è difforme rispetto al titolo edilizio, in quanto il piano seminterrato emerge rispetto alla quota inferiore di via Fazzalari e vi sono alcune aperture e una chiusura con due piccole verande, al primo piano vi è la chiusura di due verande di piccole dimensioni, la presenza di due balconi in calcestruzzo armato di dimensioni di circa 5 metri quadrati e di un prolungamento di un balcone in calcestruzzo armato di dimensioni di circa 1,5 metri quadrati, al secondo piano vi è la chiusura di due piccole verande e la presenza di due balconi e di un prolungamento di un balcone in calcestruzzo armato di dimensioni di circa 1,5 metri quadrati, una parte del tetto non è presente e vi insiste un parapetto in muratura portante determinante l’innalzamento della linea di gronda di circa 80 centimetri;

c) in relazione ai suddetti abusi edilizi, gli interessati ottennero dal Comune di Vazzano il permesso di costruire in sanatoria n. 2_A/2017 (prot. n. 341/2017);

d) tale atto venne poi annullato in autotutela dal Comune tramite ordinanza n. 737 del 27 aprile 2018 (prot. n. 803/2018), stante la mancanza della necessaria autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

e) con comunicazione del 27 luglio 2018, prot. n. 262096, la Regione Calabria, presso cui gli interessati avevano depositato la dichiarazione di inizio attività n. 1058315 del 28 marzo 2017, escluse che detta dichiarazione fosse idonea ai fini della conformità sismica dell’edificio, essendo stata depositata senza la precisazione che essa fosse in sanatoria e non già in variante rispetto al titolo edilizio;

f) avverso ambedue i su citati provvedimenti vennero impugnati dinanzi al T.a.r. per la Calabria con i ricorsi numeri 868/2018 e 1181/2018, ambedue rigettati con sentenza in forma semplificata della sezione II n. 1648 del 26 settembre 2018, confermata da questo Consiglio con sentenza della sezione VI n. 3096 del 15 aprile 2021;

g) in data 24 ottobre 2022, Annamaria Barbara e Domenico Barbara, insieme con Virgilio Filia, Franca Moscato, comproprietari di un immobile contiguo, presentarono al Comune di Vazzano una nuova e unitaria domanda di permesso di costruire in sanatoria, espressamente dando atto che tra la documentazione agli atti dell’amministrazione non era stato rinvenuto il collaudo statico e la relazione a strutture ultimate del compendio costruito nel 1983, a cui veniva espressamente subordinato l’ottenimento dell’accertamento di conformità;

h) in data 17 novembre 2022 l’amministrazione comunale chiese agli interessati alcune integrazioni documentali, volte a consentire una migliore definizione degli abusi da sanare, per consentire il calcolo del contributo di costruzione e un apparato grafico di maggior dettaglio delle opere realizzate, con piante, prospetti, sezioni, misure e quotature; l’amministrazione rilevò, inoltre che nel calcolo dei volumi era stata computata una strada comunale, già esclusa dal calcolo in sede di originaria concessione edilizia;

i) successivamente, in data 10 gennaio 2023, Annamaria Barbara e Domenico Barbara presentarono una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (codice univoco s.u.e. n. 67/2022) dei soli balconi dell’intero compendio immobiliare;

l) con provvedimento prot. n. 280 del 2 febbraio 2023 il Comune di Vazzano ha inibito le opere oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, non condividendo la qualificazione dei manufatti in termini di opere di minore rilevanza, ritenendoli, invece, una variante non sostanziale;

m) in data 20 febbraio 2023 il Comune emise anche il diniego di accertamento di conformità prot. n. 441;

n) in pari data il Comune adottò, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2021, anche l’ordinanza n. 5/2023 di demolizione degli abusi e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alla quale, con nota prot. n. 1035 del 30 maggio 2022, era stata trasmessa agli interessati comunicazione di avvio del procedimento già prima del deposito dell’istanza di accertamento di conformità.

3. I provvedimenti indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono stati impugnati da Annamaria Barbara e Domenico Barbara con ricorso n. 533 del 2023 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria e affidato a tre motivi avverso il primo provvedimento, a un motivo avverso il secondo provvedimento e a quattro motivi avverso il terzo.

4. Il Comune di Vazzano si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

4.1. I due controinteressati Franca Moscato e Virgilio Claudio Filia non si sono costituiti in detta sede.

5. Con atto di motivi aggiunti è stato impugnato il sopravvenuto provvedimento di cui alla lettera d) del paragrafo 1, di cui è stata dedotta l’illegittimità per invalidità derivata dai medesimi vizi denunciati nel libello introduttivo in relazione ai provvedimenti presupposti, nonché per due complessi di vizi propri.

5.1. Con tale atto è stata proposta, altresì, domanda cautelare.

6. Il Comune di Vazzano ha specificamente resistito anche in relazione ai motivi aggiunti.

7. Con ordinanza n. 64 del 1° febbraio 2024 il T.a.r. per la Calabria, sezione seconda, ha accolto l’istanza cautelare «Ritenuto che la decisione sul ricorso necessiti di approfondimenti istruttori tipici della fase a cognizione piena, ai fini dei quali occorre mantenere la res adhuc integra», «sospendendo l’efficacia dell’ordinanza di demolizione e del conseguente verbale di accertamento dell’inottemperanza».

8. Con l’impugnata sentenza n. 1673 del 25 gennaio 2024, il T.a.r. per la Calabria, sezione seconda, ha respinto integralmente il ricorso e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, siccome veicolati avverso atto meramente dichiarativo e, pertanto, non impugnabile. Inoltre, il collegio di primo grado ha condannato, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore dell’ente locale, delle spese di lite, liquidate in euro 6.000, oltre agli accessori di legge e nulla ha disposto circa le spese in relazione ai due controinteressati non costituiti.

9. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 25 gennaio 2025 e in data 7 febbraio 2025 – Annamaria Barbara e Domenico Barbara hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando otto motivi in via principale e riproponendo, in via subordinata [«per l’ipotesi in cui il Collegio ritenesse, che il verbale di accertamento prot. 2622 del 27.10.2023 notificato agli appellanti, costituisca titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari pure in assenza di un provvedimento espresso (successivo al verbale di accertamento)»], i motivi aggiunti veicolati in primo grado, e ha formulato altresì istanza cautelare.

10. Il Comune di Vazzano si è costituito in giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità per violazione dell’art. 104 del codice del processo amministrativo, del deposito di nuovi documenti da parte degli appellanti e della loro richiesta di un «accertamento tecnico» e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame.

11. Franca Moscato e Virgilio Claudio Filia, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.

12. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025, «Con il consenso delle parti e con l’impegno del difensore del Comune a non dare esecuzione al provvedimento, il collegio abbina al merito il giudizio cautelare e fissa la trattazione della causa all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025».

13. In vista dell’udienza di discussione ambedue le parti costituite hanno depositato memoria e memoria di replica, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.

13.1. In data 7 luglio 2025 gli appellanti hanno depositato prova dell’avvenuta notificazione, in data 1° luglio 2025, alla Regione Calabria e al Comune di Vazzano del ricorso dinanzi al T.a.r. per la Calabria avverso una nota regionale (prot. 131414 del 28 febbraio 2025, asseritamente conosciuta dagli interessati in data 26 maggio 2025), emessa in riscontro a richiesta dell’amministrazione comunale, dichiarativa di inefficacia dell’attestazione di deposito in relazione alla pratica edilizia sismica n. 123/2023.

14. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.

15. In via pregiudiziale, in accoglimento della relativa eccezione dell’amministrazione appellata, va dichiarato inammissibile il deposito, effettuato dagli appellanti, di documenti per la prima volta in sede di gravame in violazione dell’art. 104, comma 2, del codice del processo amministrativo. Non si tratta, invero, di documenti effettivamente sopravvenuti, né di cui è stata dedotta concretamente l’oggettiva impossibilità di produrli in precedenza, né essi si palesano di per sé immediatamente decisivi ai fini del giudizio, atteso, in particolare, che i calcoli necessari ai fini sismici non sono dirimenti, stante la mancata effettiva definizione della pratica sismica e le foto aree sono di scarsa qualità visiva e di non sufficiente definizione e, quindi, non recano alcun effettivo contributo sul piano probatorio, non potendosi desumere l’effettivo stato dei luoghi prima e dopo l’edificazione del fabbricato, mentre lo stato dei luoghi è ben rappresentato negli elaborati grafici allegati al progetto originario.

15.1. La richiesta di accertamento tecnico, invece, non è inammissibile, non costituendo una nuova domanda giudiziale, ma meramente una sollecitazione istruttoria. In ogni caso, il collegio non reputa indispensabile effettuare approfondimenti fattuali, essendo il thema decidendum sufficientemente delineato sul piano fattuale, anche in forza degli ordinari principi sull’onere della prova.

16. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.

17. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 9 a pagina 10 del gravame – gli appellanti hanno lamentato «ERROR IN IUDICANDO: PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ DELL’ART. 10 BIS L. 241/1990».

18. Siffatta doglianza è infondata, in quanto la segnalazione certificata di inizio attività non è un’istanza, cosicché non è applicabile in tale contesto l’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In proposto si richiama il consolidato orientamento di questo Consiglio, da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, secondo cui «La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – induce ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489). Il denunciante la s.c.i.a., infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della p.A. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’Amministrazione; in assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’Amministrazione» (Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1111; in senso analogo, cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. I, parere 5 dicembre 2023, n. 1511).

19. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 10 a pagina 14 del gravame – gli interessati hanno dedotto «ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90 E DELL’ART. 93, 65, E 94 BIS DEL DPR 380/01; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE. 1 DEL 2021 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’ART. 14 16 E ALL’ALLEGATO 3. ERROR IN IUDICANDO PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E PER ERRONEA RAPPRESENTAZIOEN DELLA REALTA’».

20. Tale motivo è infondato, poiché, come correttamente evidenziato dal T.a.r. e ancor prima dall’amministrazione comunale, l’intervento edilizio oggetto della segnalazione certificata di inizio attività rientra tra gli «interventi in variante di carattere non sostanziale» previsti al punto 2 dell’elenco “D”, allegato 3 al regolamento regionale della Calabria n. 20 del 2020, per i quali è prevista l’esecuzione di calcoli statici specifici al fine di dimostrare che gli interventi realizzati sui balconi «non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e della robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse».

Cionondimeno, siffatti calcoli non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado.

In particolare, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti: a) siffatti calcoli non si rinvengono nella relazione tecnica (documento 12 allegato al ricorso primo grado), ma sono stati depositi in modo inammissibile per la prima volta in sede di gravame; b) dalla ricevuta dello sportello unico dell’edilizia del 10 gennaio 2023 (su istanza n. 463/2023) non si evince che siano stati depositati i calcoli e comunque e in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, l’attestazione di deposito del progetto in sanatoria sul portale “CalabriaSue” è rilasciata automaticamente dal sistema informatico ed è atto endoprocedimentale privo di un’effettiva efficacia contenutistica, dovendosi escludere qualsivoglia dedotto automatico consolidamento della pratica sismica mediante un meccanismo di silenzio assenso e in mancanza un provvedimento espresso, con riferimento peraltro a un immobile collocato in “zona 1”, ovverosia la zona sismicamente più pericolosa.

21. Con il terzo motivo – esteso da pagina 14 a pagina 15 del gravame – gli appellanti hanno lamentato «ERROR IN IUDICANDO: PER ERRONEA VALUTAZIONE, SOTTO DIVERSO PROFILO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO E PER ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI SANATORIA».

22. Detta censura è infondata, in quanto dalla documentazione è palese che inequivocabilmente vi è stata una richiesta di segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria parziale limitata ai soli balconi e non, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, di una pratica di accertamento di conformità riguardante tutti gli abusi dalla quale sarebbero stati scorporati solo i balconi.

Ad ogni modo, non è possibile ottenere una sanatoria parziale, come puntualmente rilevato dal T.a.r., atteso che l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 attiene all’intervento abusivo nella sua interezza e non può essere limitato alla singola opera abusiva (cfr, ex aliis, Cons. Stato, sezione VI, 23 agosto 2023, n. 7922 e 13 aprile 2022, n. 2768).

23. Con il quarto motivo – esteso da pagina 15 a pagina 16 del gravame – gli appellanti hanno lamentato «ERROR IN IUDICANDO: PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DEL DPR 380/01. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO».

24. Il motivo è infondato, giacché la mancata risposta alla richiesta di integrazione istruttoria consente legittimamente l’emanazione di un diniego della richiesta di sanatoria, salvo che l’istruttoria non sia inutile, il che non si è verificato nel caso di specie, avendo l’ufficio tecnico, con nota del 17 novembre 2021, congruamente rappresentato l’indispensabilità della documentazione richiesta per poter istruire la pratica.

Sul punto sono del tutto indimostrate e comunque prive di giuridico rilievo le asserzioni degli appellanti secondo cui essi non avrebbero riscontrato alla richiesta di integrazione documentale formulata dal responsabile dell’ufficio tecnico con nota del 17 novembre 2021 in forza di un accordo tra il predetto e il loro progettista.

25. Attraverso la quinta doglianza – estesa da pagina 16 a pagina 18 del gravame – gli appellanti hanno lamentato «ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL’ART. 36 DEL DPR 380/01 E PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E TRAVISAMENTO DELLA REALTA’».

26. La censura è infondata.

Al riguardo, dalla documentazione in atti, si rileva che, a seguito del rigetto della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria relativa ai soli balconi, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale in data 2 febbraio 2023 ha inserito sul portale “CalabriaSUE” la comunicazione di rigetto della pratica edilizia ed in data 25 luglio 2024 è stata “chiusa/archiviata”, sicché non può in alcun modo reputarsi definita positivamente la pratica sismica collegata alla rigettata segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.

Come già illustrato al paragrafo 20, all’attestazione di deposito rilasciata automaticamente dal sistema informatico del 10 gennaio 2023 (su istanza n. 463/2023) non può attribuirsi alcuna efficacia di autorizzazione sismica, che, in ogni caso, non può essere ottenuta per silenzio in ragione della mera istanza presentata allo sportello unico dell’edilizia.

27. Con il sesto motivo – esteso da pagina 18 a pagina 23 del gravame – gli appellanti hanno lamentato «ERROR IN IUDICANDO: PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31, 34 E 38 DEL DPR 380/01».

28. Il motivo è infondato.

L’adozione dell’ordinanza di demolizione, invero, è legittima, così come del tutto corretta è la statuizione del T.a.r. sul punto.

L’ordine di demolizione, infatti, è provvedimento doveroso e necessitato derivante dal rigetto della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, dovendo l’amministrazione obbligatoriamente – e senza alcun margine di discrezionalità – ingiungere il ripristino del pristino stato dei luoghi tanto nell’ipotesi di mancanza di titolo edilizio, quanto nel caso di difformità totale o parziale rispetto del titolo ovvero anche qualora l’opera sia stata realizzata in forza del titolo edilizio annullato, come avvenuto nella fattispecie in esame.

Si tratta, dunque, di attività strettamente vincolata e obbligatoria, considerato peraltro che l’art. 32, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 prevede tra le difformità essenziali (soggette al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 31 del medesimo decreto), gli interventi eseguiti in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, per i quali non è possibile la fiscalizzazione, che, infatti, è un istituto di carattere eccezionale e derogatorio disciplinato dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, previsto soltanto per le difformità parziali e che comunque non comporta che l’amministrazione debba valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione, se la misura possa essere applicata in modo non abnorme, incombendo, invero, sull’interessato la rigorosa dimostrazione in sede esecutiva della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2017, n. 5472 e 2 aprile 2013, n. 2001).

Si rileva, inoltre, che è smentito in atti quanto sostenuto dagli appellanti circa l’emersione del piano seminterrato, con conseguente aumento volumetrico, a causa della costruzione di due strade pubbliche (ovverosia via Sandro Pertini e via Francesco Fazzalari), asseritamente realizzate dopo la costruzione del fabbricato di loro proprietà. Invero, come precisato già a pagina 5 dell’ordinanza di annullamento del titolo edilizio, le due strade comunali sono preesistenti all’edificazione del fabbricato, essendo riportate negli elaborati grafici allegati al progetto originario del 1983, cosicché l’emersione del manufatto, nella parte originariamente prevista come interrata, è stata causata all’illegittimo intervento degli interessati, i quali hanno evidentemente liberato la parte originariamente interrata del loro fabbricato e ivi hanno realizzato abusivamente porte, finestre e opere di urbanizzazione dentro la struttura, con conseguente pericoloso indebolimento dell’interrato, e dentro un canalone su cui insiste una preesistente condotta pubblica di raccolta dell’acqua, già rappresentata nel progetto originario.

29. Tramite la settima censura – estesa da pagina 23 a pagina 26 del gravame – gli appellanti hanno lamentato «ERROR IN UDICANDO: PER VIOLAZIONE DELL’ART. 38 D.P.R. 380/2001 SOTTO ULTERIORE PROFILO, PER ERRONEA VALUTAZIOEN DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E PER OMESSA PRONUNCIA E VIOLAZIONE DELL’ART. 21- SEPTIES DELLA L.241/90».

30. Tale doglianza è infondata, siccome la disparità di trattamento non è invocabile, in quanto la lamentata sussistenza di una difforme determinazione dell’amministrazione non vincola in alcun modo l’azione amministrativa, giacché non si può legittimamente invocare l’errore commesso a favore di altri in passato per ottenere che esso venga nuovamente compiuto in proprio favore, non potendosi costringere la pubblica amministrazione a perseverare nel medesimo errore (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. III, sentenze 1° giugno 2018, n. 3310 e 4 dicembre 2018, n. 6873; sez. IV, sent. 12 aprile 2018, n. 2199); né può sussistere un eccesso di potere per disparità di trattamento in presenza di attività vincolata (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. V, sentenze 12 settembre 2017, n. 4298 e 23 dicembre 2019, n. 8718).

Ad ogni modo, nel caso di specie la posizione degli appellanti non è uguale a quella dei controinteressati, giacché, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, il permesso di costruire in sanatoria n. 2_A/2017, poi annullato in autotutela, venne rilasciato soltanto a Annamaria Barbara e Domenico Barbara (come emerge in modo evidente dal dispositivo del predetto provvedimento), con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione non poteva essere notificata anche a Franca Moscato e Virgilio Claudio Filia. Detti soggetti, peraltro, a differenza degli appellanti, hanno ottenuto una concessione edilizia nel 1998 (n. 1/1998), con è stato autorizzato il prolungamento dei balconi del primo e del secondo piano.

Inoltre, non sussiste alcuna abnormità dell’ingiunzione di ripristino dello status quo ante, essendo stato meramente e doverosamente ordinato di demolire le opere oggetto del permesso a costruire in sanatoria annullato in autotutela, che sono perfettamente conosciute dagli interessati, tantoché essi hanno dedotto di non poterle demolire senza arrecare danno all’intero fabbricato.

L’asserita commistione della demolizione con il fabbricato dei controinteressati non impinge sulla validità dell’ordinanza di demolizione, non attenendo possibilità dell’oggetto del provvedimento amministrativo, rilevando, eventualmente, in sede esecutiva, alla stregua di quanto già precisato al paragrafo 28.

Pertanto l’ordinanza repressiva è ben delineata nel suo oggetto e non difetta di alcun requisito essenziale e non è conseguentemente predicabile alcuna violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.

31. Con l’ottavo motivo – esteso da pagina 26 a pagina 27 del gravame – gli appellanti hanno lamentato «ERROR IN IUDICANDO: PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIOEN DELL’ART. 31 E 34 DEL DPR 380/01 E PER ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA».

32. Il motivo è infondato.

In proposito si osserva che «Il verbale è atto endo-procedimentale: ha efficacia dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale – va sottolineato – non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva. L’autorità amministrativa decidente fa proprio l’esito delle predette con formale atto di accertamento, sicché, conclusivamente, il verbale non ha alcun effetto lesivo che ne giustifichi la previa notifica. L’effetto lesivo è interamente riconducibile all’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, col quale l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e adotta il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (cfr., Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014 n. 3097)» (Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2023, n. 7253).

Ne discende che del tutto correttamente il T.a.r. ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti.

33. I motivi subordinati (ripropositivi dei motivi aggiunti in primo grado), a cui si fa riferimento da pagina 27 a pagina 33 dell’atto d’impugnazione, sono logicamente assorbiti dal rigetto dell’ottavo motivo, non essendo il verbale di per sé dichiarativo dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime.

34. Ad ogni modo, per esigenze di completezza e ad abundantiam, il collegio reputa di dover vagliare anche i predetti riproposti motivi.

34.1. Gli interessati hanno dedotto l’illegittimità derivata del verbale di accertamento in conseguenza dell’asserita illegittimità degli atti impugnati con il libello introduttivo, che tuttavia sono stati reputati legittimi tanto in primo grado, quanto in questa sede, sicché va esclusa in radice qualsiasi invalidità derivata.

34.2. Mediante la prima censura diretta gli interessati hanno lamentato l’autonoma illegittimità del verbale di accertamento per violazione degli articoli 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001.

Tale motivo è infondato, giacché la violazione della normativa antisismica va ricondotta alle variazioni essenziali dell’opera ed è sottoposta al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001 in base al combinato disposto degli articoli 32, lettera e), e 38 del medesimo decreto, con conseguente non applicabilità alla fattispecie de qua della procedura di fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, fermo restando che non è stato in concreto provata l’impossibilità della demolizione parziale senza pregiudizio per il resto del manufatto.

34.3. Con il secondo motivo in via diretta gli interessati hanno dedotto un difetto di istruttoria del verbale di accertamento, la carenza dei requisiti previsti dall’art.31 del d.P.R. n. 380/2001, nonché l’impossibilità di procedere al ripristino delle difformità senza compromettere la tenuta statica dell’immobile.

La censura è infondata, poiché, da un lato, vi è stato un regolare accesso sul posto (in data 27 ottobre 2023 e preannunciato agli interessati in data 25 ottobre 2023 con nota prot. n. 2601) da parte del responsabile dell’ufficio tecnico comunale e da un agente della polizia municipale, i cui esiti, peraltro, non risultano concretamente ed effettivamente smentiti e, dall’altro, il riferimento ai requisiti di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è inconferente, siccome il verbale ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni di accertamento effettuate e di conseguenza non soggiace a particolari requisiti, mentre è il successivo atto ricognitivo che deve possedere i requisiti ivi previsti, tra cui l’esatta indicazione del bene oggetto di acquisizione al patrimonio comunale.

Inoltre, non è provata la dedotta impossibilità di demolizione delle parti abusi dell’immobile a causa di asseriti pregiudizi alla staticità dell’intero manufatto, fermo restando che tale impossibilità deve essere vagliata dall’ufficio tecnico comunale.

35. Infine, non può sottacersi la buona fede degli interessati nella mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione nelle more della definizione del ricorso, cosicché, fino alla conclusione del giudizio, non decorre il termine per ottemperare e, pertanto, non può in radice predicarsi alcuna acquisizione automatica.

36. In conclusione l’appello deve essere respinto.

37. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna, in solido, degli appellanti al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.

37.1. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese in relazione a Franca Moscato e Virgilio Claudio Filia, stante la loro mancata costituzione.

CONSIGLIO DI STATO, II – sentenza 10.09.2025 n. 7280 

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