Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Obbligo di astensione del funzionario comunale per conflitto di interessi e grave inimicizia

Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Obbligo di astensione del funzionario comunale per conflitto di interessi e grave inimicizia

L’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dal Comune è fondata.

Infatti con il ricorso introduttivo è impugnato un atto di comunicazione di avvio del procedimento che è accompagnato dall’invito a presentare osservazioni sulle contestazioni prospettate e da un atto di diffida in senso stretto che si sostanzia nel mero invito ad osservare gli obblighi che derivano dal titolo autorizzatorio originariamente rilasciato.

La comunicazione di avvio del procedimento non è impugnabile in quanto è volta solamente a sollecitare il contraddittorio procedimentale e in quanto tale non è un atto autonomamente lesivo, ha carattere endoprocedimentale e non è parificabile ad un provvedimento definitivo (ex plurimis cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 28 ottobre 2024, n. 18759; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13 dicembre 2023, n. 381; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 luglio 2021, n. 1630).

Anche la diffida in senso stretto non costituisce un atto immediatamente impugnabile, in quanto non ha carattere novativo ma solamente ricognitivo degli obblighi preesistenti derivanti dall’ordinamento a differenza del successivo provvedimento eventualmente sfavorevole dal quale possa derivare un pregiudizio (ex plurimis cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 5245 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Il ricorso introduttivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

I motivi aggiunti devono essere respinti nel merito.

Con il primo motivo dei motivi aggiunti la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è viziato da incompetenza perché la normativa statale e regionale demandano allo sportello unico per le attività produttive e non all’ufficio tecnico la competenza in materia di provvedimenti relativi all’occupazione di suolo pubblico.

La censura è infondata, perché il Comune ha depositato in giudizio la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 26 giugno 2020, dalla quale risulta che le funzioni attribuite all’Ente sono suddivise in soli tre settori, Segreteria comunale – responsabile anticorruzione e per la trasparenza, Ufficio tecnico protezione civile e Ufficio ragioneria entrate e tributi.

In base alla predetta deliberazione le funzioni relative allo sportello unico per le attività produttive sono espressamente attribuite al secondo settore il cui responsabile ha adottato il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

Il primo motivo dei motivi aggiunti è pertanto infondato perché il provvedimento impugnato è stato adottato dal responsabile del settore che svolge le funzioni che la normativa statale e regionale demandano allo sportello unico per le attività produttive.

Con il secondo motivo dei motivi aggiunti la ricorrente afferma che il funzionario che ha adottato il provvedimento avrebbe dovuto astenersi perché è stato querelato dalla propria madre per il reato di omissione di atti d’ufficio per non aver tempestivamente evaso un’istanza di accesso agli atti.

Anche questa censura non è fondata, perché per costante giurisprudenza l’obbligo di astensione di un pubblico funzionario per grave inimicizia – che nel caso in esame riguarderebbe peraltro un soggetto diverso (la madre) dal diretto interessato – sussiste solo quando l’inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale estranei all’esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, con la conseguenza che non può essere elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell’incolpato la proposizione di denunce presentate per ragioni d’ufficio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 novembre 2024, n. 9237; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 24 agosto 2023, n. 13417).

Il secondo motivo dei motivi aggiunti è pertanto infondato.

Con il terzo motivo dei motivi aggiunti la ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato perché l’Amministrazione con la propria inerzia avrebbe ingenerato un affidamento circa la perdurante validità della concessione all’occupazione del suolo pubblico originariamente rilasciata.

Alla luce delle controdeduzioni del Comune si tratta di una censura che si rivela infondata, in quanto la documentazione versata in atti e, segnatamente, la nota del 29 giugno 2017 inviata dalla ricorrente al Comune (cfr. doc. 10 depositato in giudizio dal Comune) attesta che vi era piena consapevolezza da parte sua della temporaneità di carattere annuale della concessione.

Infatti in tale nota la ricorrente ha chiesto la trasformazione del titolo annuale in un titolo permanente e tale circostanza esclude documentalmente la possibilità di configurare un affidamento incolpevole circa la non necessità di rinnovo del titolo con cadenza annuale.

Parimenti nessun affidamento può essere desunto dall’avvenuta corresponsione delle somme versate a titolo di canone dopo la scadenza della concessione. Si tratta di importi che vengono a configurarsi come un indennizzo a parziale ristoro per la persistente occupazione abusiva e il pagamento dei canoni eseguito dopo la scadenza non vale pertanto a costituire un rinnovo tacito della concessione (cfr. con riguardo al canone demaniale T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 20 aprile 2018, n. 818; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4098).

Anche il terzo motivo dei motivi aggiunti è pertanto infondato.

Con il quarto motivo dei motivi aggiunti la ricorrente sostiene che la normativa emergenziale adottata a seguito della pandemia da COVID-19, avrebbe comportato la proroga ex lege di tutte le concessioni di occupazione di suolo pubblico esistenti di fatto, anche se abusive.

Si tratta di una tesi infondata, in quanto la normativa speciale invocata dalla ricorrente non costituisce una sanatoria per le occupazioni abusive o di mero fatto protratte dopo la scadenza del titolo al momento dell’entrata in vigore della normativa speciale derogatoria, ma una proroga delle concessioni che a quella data erano già autorizzate.

Infatti la proroga disposta da ultimo dall’art. 26 della legge n. 193 del 2024, in ragione del tenore testuale della norma, si applica solamente alle autorizzazioni e alle concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell’articolo 9 ter, commi 4 e 5, del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, e la concessione della ricorrente non rientra nel novero di quelle previste dalla norma citata, posto che non è stata rilasciata nel 2020 e, nel momento in cui è entrato in vigore il decreto legge n. 137 del 2020, era già scaduta.

Il quarto motivo dei motivi aggiunti è pertanto infondato.

Con il quinto motivo dei motivi aggiunti la ricorrente sostiene che il provvedimento che ha disposto la cessazione dell’occupazione del suolo pubblico protrattasi dopo la scadenza del titolo sarebbe illegittima perché non ha tenuto conto dell’avvenuta formazione di un nuovo titolo per silenzio assenso a seguito della presentazione dell’istanza presentata l’11 dicembre 2024.

La censura non è fondata perché per un costante indirizzo giurisprudenziale il meccanismo del silenzio assenso non può trovare applicazione con riguardo alle istanze che hanno ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici in quanto il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale sull’an che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio-assenso (cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. I, 7 maggio 2025, n. 436; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2023, n. 9762).

Non essendo configurabile una concessione tacita anche il quinto motivo si rivela infondato.

Gli ultimi tre motivi del ricorso di motivi aggiunti devono invece essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato e il capo di motivazione relativo all’avvenuta scadenza dell’originario titolo concessorio è sufficiente a sorreggerne la legittimità.

Come è noto a fronte di un atto plurimotivato, la declaratoria di legittimità di una delle ragioni giustificatrici poste a sostegno della decisione dell’Amministrazione rende legittimo l’atto e sul piano processuale ciò determina la declaratoria di improcedibilità delle ulteriori doglienze articolate dalla parte sulle altre ragioni giustificatrici poste a sostegno del diniego (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 dicembre 2022, n. 17331).

In definitiva il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e i motivi aggiunti devono essere respinti, ed uguale sorte segue la domanda risarcitoria perché non è stata data la prova della sussistenza di un danno.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 17.09.2025 n. 2945

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