Procedimento amministrativo – Accesso agli atti – Istanza di accesso civico generalizzato nei confronti degli atti relativi alla procedura di elezione dei componenti del Consiglio Superiore di Istruzione e diniego della P.A.

Procedimento amministrativo – Accesso agli atti – Istanza di accesso civico generalizzato nei confronti degli atti relativi alla procedura di elezione dei componenti del Consiglio Superiore di Istruzione e diniego della P.A.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente espone che il 7 maggio 2024 si sono svolte le votazioni per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, organo di consulenza del Governo per le questioni inerenti l’organizzazione, il funzionamento ed il perfezionamento dei servizi dello Stato e degli enti pubblici, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con Decreto 234 del 5/12/24.

In data 31/5/24, l’Associazione ricorrente ha presentato via pec istanza di accesso generalizzato ex art. 22 D.Lgs. n. 33/13: presso a) l’URP del MIM, b) la Commissione elettorale Centrale c) ed i Nuclei Elettorali Territoriali delle 5 province laziali costituiti presso gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali ex art. 15 D.M. n.234 del 5/12/23, al fine di acquisire la documentazione non oggetto di pubblicazione obbligatoria afferente la procedura di elezione delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e, quindi: 1) copia integrale del processo verbale denominato “allegato 1 parte terza” ex comma 3 art. 33. Operazioni di scrutinio, di cui al Decreto R0000234.05-12-2023, inviato da ciascuna Istituzione scolastica sul territorio di riferimento al rispettivo Nucleo Elettorale Provinciale (di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); 2) copia integrale del processo verbale denominato “allegato 7” di cui alle previsioni del comma 1 art. 34. Adempimenti dei nuclei elettorali provinciali e regionali, di cui al Decreto R0000234.05-12-2023 di ciascun Nucleo Elettorale Provinciale sul territorio di riferimento; 3) foglio di lavoro con tutti i dati inseriti dai singoli nuclei Territoriali Provinciali.

Dei 5 Nuclei Territoriali (Rieti, Frosinone, Latina, Roma e Viterbo), solo quello di Viterbo ha inviato la documentazione mentre, silenti gli uffici di Rieti e Frosinone, quelli di Roma e Latina hanno denegato parzialmente l’accesso.

In particolare, espone sempre la ricorrente, che gli Uffici di Roma e Latina hanno ritenuto, rispetto al documento n.1) “…la trasmissione di quanto richiesto, stante il cospicuo numero di documenti (più di 500), comunque in altro modo accessibili, determinerebbe un inutile oltre che notevole aggravio di lavoro in grado di interferire con il buon andamento della Pubblica Amministrazione…” e, rispetto al n.2) la natura di “…mero foglio di lavoro utilizzato informalmente, al solo fine di facilitare la redazione del verbale conclusivo..”.

In data 3-15/7/24, la ricorrente ha presentato istanza di riesame ex art. 5/7 D.Lgs. n. 33/13 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il MIM, relativamente al denegato accesso.

In data 30/7/24, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha ulteriormente denegato l’accesso ai documenti detenuti dai menzionati ambiti territoriali confermando le motivazioni invocate dagli Uffici al contempo invitando “. .i Nuclei Territoriali Provinciali interessati a trasmettere l’istanza di accesso ai verbali in argomento direttamente alle scuole interessate, le quali provvederanno a dare diretto ed esclusivo riscontro alla sigla interessata ”.

Il parziale diniego espresso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, presso l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, ad avviso della ricorrente, è palesemente illegittimo e gravemente pregiudizievole dei diritti e degli interessi legittimi della stessa, che ne chiede l’annullamento con contestuale accertamento del proprio diritto all’accesso ex art. 22 D. Lgs. n.33/13 nei modi in cui è stato esercitato.

Il motivo di doglianza evidenzia la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97 COSTITUZIONE E 5/2°D. LGS. N. 33/2013 ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ”.

Nell’articolare la predetta censura, la ricorrente deduce che il D. Lgs. n. 33/13 disciplina l’accesso civico dei cittadini ai documenti amministrativi al fine di promuoverne la partecipazione all’attività amministrativa nonché per consentire l’esercizio di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche in applicazione del principio di trasparenza, valore costituzionale su cui fonda l’impianto normativo del 2013.

La disciplina individua i confini del diritto che può essere compresso per ragioni di natura oggettiva e/o soggettiva come dalla stessa tassativamente stabilito ovvero qualora sussista la necessità di contemperare la tutela di valori fondamentali primari, in ipotesi in cui risulti la stessa risulti confliggente.

Nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti previsti dalla legge per il diniego, considerando che il bilanciamento degli interessi in gioco, accesso da un lato e “sovraccarico” dell’attività amministrativa dall’altro, dovrebbe far propendere per consentire l’accesso nei confronti all’Amministrazione che detiene tutti i documenti, piuttosto che nei confronti di quelle di provenienza, che risultano oltremodo numerose.

Ritiene il Collegio che debba premettersi come sia il Ministero dell’istruzione e del merito a dover essere individuato quale amministrazione resistente, e ultimo destinatario della domanda di accesso agli atti, dal momento che i singoli uffici territoriali scolastici non hanno personalità giuridica.

Tanto premesso, deve ritenersi che il ricorso sia fondato e pertanto vada accolto, per le ragioni che seguono.

In sostanza il Ministero nega l’accesso agli atti richiesti in ragione della massività della richiesta con riferimento ai verbali formati e detenuti dalle Istituzioni scolastiche e del carattere di mero strumento di lavoro del foglio excel richiesto.

Quelli evidenziati dall’Amministrazione sono però rilievi irragionevoli tenendo conto della situazione concreta, e le modalità prescritte dalla stessa appaiono per più versi emulative.

In particolare, a seguito di istruttoria svolta dal Collegio (cfr. ordinanza 10386/2025) risulta che i verbali in argomento sono stati trasmessi dalle scuole al Nucleo elettorale provinciale in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria, quindi la loro individuazione ed invio alla ricorrente, ovvero il loro inserimento in un “pen drive”, non appare particolarmente dispendioso.

Invece, sarebbe sproporzionato chiedere alla ricorrente di rivolgersi a tutti gli istituti scolastici della regione al fine di avere il riscontro richiesto a cui la stessa ha diritto in base alla legge.

Anche con riguardo al foglio excel le argomentazioni dell’Amministrazione non possono trovare seguito.

Difatti l’utilizzo di sistemi informatici, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione algoritmica.

Alla luce dei suddetti principi, a chi richiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929), tanto meno le loro specifiche caratteristiche anche con riguardo ai software e sistemi applicativi utilizzati.

Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha chiarito per quale ragione considera il menzionato foglio excel non ostensibile, trattandosi non di un mero strumento di lavoro ma bensì di un documento ricognitivo degli accertamenti di cui ad altri atti amministrativi e su cui si fondano ulteriori provvedimenti.

In definitiva, quindi, il ricorso va accolto quanto all’istanza di accesso agli atti presentata, nei termini sopra esplicitati.

Le spese di lite possono essere compensate, attesa la novità della questione.

TAR LAZIO – ROMA, III BIS – sentenza 16.08.2025 n. 15557

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