*Procedimento – Accesso gali atti – Istanza di accesso agli atti, sussistenza dell’interesse legittimo alla trasparenza amministrativa e silenzio della P.A.

*Procedimento – Accesso gali atti – Istanza di accesso agli atti, sussistenza dell’interesse legittimo alla trasparenza amministrativa e silenzio della P.A.

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. Nunzio Punzi, nella qualità in epigrafe indicata, ha agito, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per ottenere l’annullamento del silenzio-diniego calato sulla sua istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 24.03.2025 chiedendo, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla conoscenza degli atti richiesti.

1.1. A tal fine, il ricorrente ha dedotto in fatto:

di aver inoltrato all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) apposita domanda, attraverso l’“O.P. Oasi” cui è associato, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dal D.M. n. 9361598 del 04.12.2020, recante le “Disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”;

che, all’esito dell’apposita istruttoria, è stato ammesso al contributo, nel rispetto delle previste modalità e requisiti;

che, con nota dell’08.03.2024, tuttavia, l’Agenzia avrebbe quantificato l’ammontare residuo della concessione concedibile in € 50.227,97 sulla scorta:

a – dell’applicazione del massimale previsto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 I del 20.03.2020, con la quale sarebbe stato fissato l’importo relativo al tesso degli aiuti erogabili ad una singola azienda agricola nell’ambito delle misure della Sezione 3.1 del T.F. Covid in € 100.000,00;

b – della circostanza per cui il ricorrente: – ha già ricevuto la somma di € 49.772,03, registrata sul Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.); – ha, inoltre, beneficiato di un prestito ISMEA di € 30.000, ma ha restituito € 20.000 in forma anticipata ed agevolata.

Per l’effetto, sarebbe stato disposto il recupero/la revoca di detti benefici per l’importo di € 49.772,03 succitato.

1.2. Non essendo chiaro il criterio di detto calcolo, il ricorrente ha depositato apposita nota con la quale ha espresso perplessità circa gli importi ivi indicati, allegando una tabella riepilogativa degli aiuti percepiti. Ha, inoltre, chiesto “conferma dell’importo dell’aiuto per il sostegno della IV gamma di cui la scrivente sarebbe beneficiaria”.

In assenza di qualsivoglia riscontro, in data 24.03.2025 ha avanzato alla AGEA istanza di accesso agli atti, con la quale ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa:

– all’eventuale revoca/recupero parziale dei benefici conseguiti;

– ove esistente, al criterio da cui muove la quantificazione delle erogazioni considerate ai fini della definizione dei suddetti importi, nonché la corretta determinazione dell’importo del beneficio che avrebbe ricevuto in eccedenza e delle eventuali somme restituite.

1.3. Contestando il silenzio dell’amministrazione sulla predetta istanza, il ricorrente ha avversato l’inerzia proponendo una azione ex artt. 31 e 116 c.p.a. avverso l’implicito diniego di accesso agli atti.

2. L’AGEA si è costituita in data 20.09.2025 deducendo di aver, tramite l’Ufficio Aiuti Nazionali e FEAD, già fornito riscontro alla richiesta di informazioni del 24.03.2023 (prot. AGEA n. 22085/2023) presentata dall’O.P. OASI per conto del socio Punzi Nunzio (CUUA PNZNNZ62P23D390Q).

Più in dettaglio, l’AGEA ha dedotto di aver, in data 08/03/2024, già preso posizione su quanto contestato dalla ditta (vd. prot. AGEA n. 19888/2024), rilevando che, a seguito di visura RNA, “l’importo registrato a tale sezione ad oggi ammonta ad € 114.213,23, comprende: – € 49.772,03 già registrati alla data di concessione della domanda IV gamma 2020; – € 50.227,97, registrati a valere su IV gamma 2020; – € 14.213,23, registrati in data successiva alla concessione IV gamma” e allegando alla nota la visura del Registro Nazionale Aiuti.

Ha aggiunto che, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti in relazione all’istanza originaria o di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, legittimamente non avrebbe dato nuovamente seguito alla richiesta.

3. All’odierna udienza, in vista della quale parte ricorrente ha integrato con memoria del 26.09.2025 le già spiegate difese, il difensore ha dichiarato che persiste interesse rispetto alla domanda di accesso.

4. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto, non potendosi condividere la deduzione difensiva circa il già avvenuto riscontro all’istanza ostensiva e ciò per la semplice ragione della diversità soggettiva dei richiedenti, a nulla rilevando che, sostanzialmente la documentazione oggetto della richiesta di accesso del ricorrente persona fisica sia stata già oggetto di precedente istanza, prodotta in data 24.03.2023 dall’ “O.P. Oasi”, il cui riscontro fornito dall’AGEA in data 08.03.2024 risulta definitivamente inoppugnato.

Come noto, la giurisprudenza afferma che è inammissibile la successiva reiterazione della medesima domanda ostensiva sia in sede procedimentale che nella sede giurisdizionale, che non contenga elementi idonei a motivare e a giustificare la sua nuova riproposizione alla luce della diversità dei documenti ovvero della sopravvenienza di fatti e circostanze. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 06/10/2023, n. 5443).

Tuttavia, la reiterazione della domanda di accesso presuppone l’identità soggettiva del richiedente e ciò già solo in base alla considerazione che la diversità dei soggetti instanti reca come conseguenza intrinseca la diversa prospettazione della posizione legittimante all’accesso e la diversa finalità dell’istanza ostensiva.

Nel caso di specie, la seconda istanza di accesso, quella del 24.03.2025, risulta proposta dal ricorrente in proprio, quale rappresentante della omonima sua ditta e la finalità ad essa sottesa è dichiaratamente afferente alla tutela della specifica sfera giuridica della stessa, a differenza della istanza del 24.03.2023, presentata dall’ “O.P. Oasi”, ente portatore di interessi superindividuali, per ciò solo non perfettamente identificabili con quello del ricorrente.

In altre parole, l’instante ha agito uti singulus, ossia ha esercitato il suo diritto (strumentale) alla conoscenza al fine di tutelare il proprio interesse a conseguire esattamente il bene (finale) della vita, rappresentato dalla corretta quantificazione del contributo AGEA spettantegli in virtù del precedente provvedimento favorevole, senza decurtazioni eventualmente illegittime.

Diversamente, l’ “O.P. Oasi” – pur volendo ipotizzare che abbia agito nell’esercizio di poteri di verifica in funzione di un mero affiancarsi al proprio associato, per la tutela dell’interesse del singolo, resta ente esponenziale di interessi altrui che ha chiesto la conoscenza degli atti allo scopo di conoscere, in una posizione per così dire di neutralità personale, la regolarità del procedimento di calcolo operato da AGEA.

Quanto ai presupposti legittimanti, da una piana lettura dell’istanza di accesso del ricorrente (cfr. all. 2), formalmente proposta ai sensi della disciplina contenuta negli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990 (c.d. accesso tradizionale o difensivo), emerge che la stessa è volta a verificare la correttezza dell’importo del beneficio che avrebbe ricevuto in eccedenza e delle eventuali somme restituite.

L’azione è quindi esercitata al fine di tutelare una posizione giuridicamente rilevante (l’interesse legittimo alla corretta erogazione dei fondi dell’Unione europea, gestiti di AGEA), rispetto alla quale i documenti richiesti (atti e provvedimenti che espongano in dettaglio le ragioni della quantificazione operata) sono indubbiamente collegati.

Per completezza, va anche detto che l’interlocuzione che ha fatto sèguito alla conoscenza da parte del Sig. Punzi del riscontro fornito da AGEA all’ “O.P. Oasi” (vd. osservazioni di cui all’all. n. 3), restituisce un assetto in cui le esigenze difensive sono agevolmente evincibili.

Nel caso di specie, invero, è stata chiaramente rappresentata un’esigenza di chiarezza per la comprensione delle attività di calcolo operate, anche alla luce delle allegazioni prodotte e su cui AGEA non ha fornito alcun riscontro.

Sussistono pacificamente, pertanto, le condizioni legittimanti l’accesso, come definite dal combinato disposto degli artt. 22 e 24 della l. 241 del 1990.

Si richiama, infine, l’orientamento secondo cui “l’automatizzazione del procedimento di erogazione dei contributi, certo rispondente ai canoni di efficienza ed economicità dell’azione, non può essere motivo di elusione dei princìpi fondamentali sull’azione amministrativa, in particolare quelli di trasparenza e piena conoscibilità dei meccanismi decisionali e delle ragioni sottese ad una specifica determinazione (Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; Tar Friuli-Venezia Giulia, 15 marzo 2021, n. 80). Deve dunque essere consentita al ricorrente, ove necessario, una “fuoriuscita” dal procedimento automatizzato e la possibilità di interloquire direttamente con l’amministrazione responsabile. (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 46/2024 del 30.01.2024).

6. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, va accolto.

Va dunque dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’AGEA sull’istanza di accesso ed alla stessa, per l’effetto, va ordinato di consentire al ricorrente l’ostensione dei documenti richiesti, ove esistenti, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente sentenza.

7. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in relazione alla peculiarità della vicenda contenziosa.

TAR CAMPANIA – SALERNO, III – sentenza 22.10.2025 n. 1713

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