Privacy – Diritti fondamentali – Monitoraggio dei lavoratori mediante impego del GPS e trattamento illecito dei dati personali per mancata notifica del Garante

Privacy – Diritti fondamentali – Monitoraggio dei lavoratori mediante impego del GPS e trattamento illecito dei dati personali per mancata notifica del Garante

2.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 196/2003 determinata dall’esclusione della sussistenza dell’obbligo di notifica in capo al Garante del trattamento di dati personali in caso di utilizzazione da parte del titolare di un sistema di geolocalizzazione di autoveicoli condotti da propri dipendenti.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

4.- L’art.37 del d.lgs. 196/2003 (Notificazione del trattamento) vigente ratione temporis (nel testo [oggi abrogato] precedente le modifiche apportate dal d.lgs. n.101 del 10 agosto 2018) detta al comma 1, lett. a) «1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica».

5.- Con delibera n.1 del 31 marzo 2004 il Garante della privacy ha adottato un “Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione” in cui ha stabilito “A) di sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall’art.37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n.196: 1) con riferimento ai casi di cui al comma 12, lett. a) di tale disposizione: (..) c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto».

6.- Per quanto di interesse, va evidenziato che i sistemi di localizzazione dei veicoli possono soddisfare nell’ambito del rapporto di lavoro esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro e vanno posti in relazione alla disciplina di protezione dei dati personali.

Inoltre, la localizzazione dei veicoli può comportare una forma di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori, e ciò impone il rispetto della disciplina dettata dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell´attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) peraltro richiamata dagli artt. 11, comma 1, lett. a) e (espressamente) 114 nonché, per i profili sanzionatori, 171 del d.lgs. n.169/2003.

7.- Con provvedimento n.370 del 4 ottobre 2011, denominato “sistemi di localizzazione dei veicoli nel l’ambito del rapporto di lavoro” il Garante ha preso in considerazione i sistemi di localizzazione dei veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro ed ha rimarcato che i dati relativi all´ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori, costituiscono però anche informazioni personali riferibili a questi ultimi (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice della privacy, con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice, sottolineando che ciò rileva «anche nel caso in cui i dati di localizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo dei lavoratori interessati, atteso che il datore di lavoro, titolare del trattamento, è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo» (p.1.1.), mentre la disciplina di protezione dei dati personali non trova applicazione ove le informazioni concernenti la gestione del parco automezzi siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori.

Su queste premesse il Garante ha individuato, in termini generali, le condizioni di liceità di tali trattamenti effettuati per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro al fine di dare attuazione all’istituto del c.d. bilanciamento di interessi disponendo, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.169/2003, alcune misure opportune rispetto al trattamento dei dati in questione.

A tal fine il Garante ha stabilito che «Se sono adottate le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali (diversi da quelli sensibili) relativi all´ubicazione dei propri dipendenti per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro (oltre che sulla base di uno degli altri presupposti di cui all´art. 24 del Codice), anche in assenza del consenso degli interessati, per effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice), individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati. Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che la l. n. 300/1970 prevede per il controllo a distanza presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, l’autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» (p.2.3.).

Il Garante ha, tuttavia, stabilito che resta fermo che il trattamento dei dati di localizzazione deve formare oggetto di notificazione al garante ex art.37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.169/2003, obbligo che nel caso in esame non risulta essere stato assolto.

8.- La decisione in esame non ha dato retta applicazione alle disposizioni in esame.

9.- Innanzi tutto, va osservato che, come si evince dalla sentenza, nella fattispecie in esame, il sistema di localizzazione è stato predisposto «al fine di aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale rispetto a furti, ottimizzare i costi aziendali riducendo i chilometri a vuoto e permettere la geolocalizzazione delle merci» (fol. 2, sent. imp.), di guisa che non ricorre l’ipotesi di esonero dalla notificazione prevista dalla delibera del Garante della privacy n.1 del 31 marzo 2004.

10.- Al di fuori dell’ipotesi di cui sopra, l’obbligo di notificazione sussiste anche nel caso in cui i dati di localizzazione del veicolo acquisiti mediante una rete di comunicazione elettronica – come il GPS – non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo dei lavoratori interessati, atteso che il datore di lavoro, titolare del trattamento, è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo e la disciplina di protezione dei dati personali non trova applicazione ove le informazioni concernenti la gestione del parco automezzi siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori.

In proposito, va osservato che in sede di cassazione con rinvio questa Corte ha anche precisato che era ininfluente la considerazione che il sistema di geolocalizzazione fosse stato alla stessa fornito dalla (OMISSIS) s.p.a.; né si poteva escludere l’illiceità della condotta contestata alla (OMISSIS) e la qualifica di titolare del trattamento dei dati in capo a (OMISSIS) sul rilievo che sempre la (OMISSIS) aveva autonomamente ideato e sviluppato le funzionalità di quel sistema GPS per la fornitura dei propri servizi.

11.- La decisione impugnata è errata perché ha escluso la violazione dell’obbligo di notificazione al Garante ex art.37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.169/2003 sul rilievo che, nella fattispecie in esame, «l’eventuale identificazione dell’utilizzatore del veicolo avverrebbe, in ogni caso, non già per l’operatività di sistemi automatici ma, appunto, attraverso un’ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva, senza che tale identificazione sia accompagnata dalla certezza dell’identità del soggetto così identificato».

Tale affermazione non può essere condivisa.

A differenza di quanto erroneamente assume il Tribunale, è la possibilità che la localizzazione dell’automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all’identità del lavoratore anche indirettamente ciò che risulta dirimente e impone l’assolvimento dell’obbligo di notificazione, mentre la circostanza che ciò avvenga perché un terzo ha predisposto il sistema di geolocalizzazione, oppure mediante l’utilizzo di codici in maniera automatizzata ne costituisce modalità esecutiva, che non esclude, né è incompatibile con la sussistenza di altre modalità anche indirette che rendano ugualmente possibile l’identificazione del lavoratore in questione.

Nel caso in esame, come si evince dalla stessa sentenza, la società aveva accesso al sistema di controllo mediante GPS che le era stato riconosciuto dalla società terza per conto della quale avvenivano i trasporti; gli automezzi in questione erano quattro e quattro erano gli autisti e la società poteva risalire al conducente dell’automezzo per il fatto che ogni automezzo era assegnato ad un determinato autista oppure consultando il cronotachigrafo che per legge deve contenere i dati identificativi dell’autista (fol.2, sent. imp.): il Tribunale stesso ha dato conto di tali circostanze idonee a consentire l’identificazione in maniera indiretta del lavoratore, ma non le ha ritenute sufficienti sull’erroneo convincimento che l’identificabilità indiretta del lavoratore dovesse avvenire in maniera esclusivamente “automatica”, mediante codici, introducendo in tal modo un quid pluris normativamente non richiesto e incorrendo nella violazione di legge lamentata con il motivo, che va accolto. Va aggiunto che, la mancanza di certezza dell’identificazione, cui fa riferimento la decisione impugnata non risulta conducente in quanto non è accompagnata dall’illustrazione di alcuna concreta circostanza fattuale riferita alla fattispecie in esame che consenta di attribuire a questa espressione un significato diverso dalla mera riproduzione di un canone generale di valutazione.

12.- Ne consegue che la decisione impugnata va cassata e, non essendo necessarie ulteriori valutazioni, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originariamente proposta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di (OMISSIS) s.r.l. nella misura liquidata in dispositivo sia per le fasi di merito che per le fasi di legittimità.

Oscuramento dati personali.

Cass. civ., I, ord., 16.02.2026, n. 3462

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