La ricorrente ha chiesto il riconoscimento nella misura del 12% della causa lavorativa dell’infortunio sul lavoro occorso in data 8 aprile 2022, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative presso la propria abitazione. L’INAIL si costituiva contestando il quantum dei postumi permanenti dell’infortunio oggetto di causa. Nelle more del giudizio, è stata accertata in contraddittorio tra le parti, in sede peritale collegiale, un’invalidità del 9%, che viene riconosciuta e accettata dalle parti all’udienza odierna. Quindi risulta cessata la materia al contendere inerentemente al quantum richiesto, mentre la parte ricorrente insiste anche per la liquidazione delle spese legali e delle spese mediche per la perizia medico legale; Firmato Da: PASCALI MAURIZIO FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 566d299d15098685Sentenza n. 462/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n. 2318/2023 l’INAIL, riconoscendo le spese legali, si oppone limitatamente alle spese mediche, per i motivi esposti in udienza di discussione. Il Giudice osserva che anche se le spese sostenute riguardano prestazioni di carattere privato e non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico esse appaiono congrue come pure la perizia di parte, essa appare necessitata dalle condizioni fisiche del ricorrente e dalla tecnicità dell’accertamento, necessario per agire in giudizio. Si ritengono quindi congrue le spese sostenute . Spese legali come da soccombenza.
Trib. Padova, lav., sent., 08.05.2025, n. 462