1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per la sopravvenienza di fatti clinici nuovi”. Richiamata una serie di precedenti di legittimità, lamentano che la sentenza non ha fatto tesoro degli insegnamenti espressi in tali precedenti, e che “in particolare non ha tenuto conto dei fatti clinici nuovi accertati con le consulenze tecniche che l’hanno preceduta”. Deducono, in particolare, che la sentenza impugnata <non considera che la ctu del dr. R. (ns. rif. 3), resa nella causa contro l’Inail, afferma che la nuova invalidità al 90%, dovuta alla voce 136 della tabella ministeriale a seguito della tac toracica del 22.6.2016 che ha constatato l'”aumento del versamento pleurico anche scissurale, dopo il trattamento di chemioterapia subito ad Aviano”. Ovviamente, trattandosi di un evento diagnosticato il 22.6.2016 esso non poteva essere previsto dalla sentenza n. 840/15. Del pari la sentenza impugnata non tiene conto della nuova stabilizzazione clinica valutata dalla ctu di primo grado in questa causa che descrive una serie di ricoveri ospedalieri comportanti ovviamente una serie di episodi di invalidità al 100% che non avevano potuto essere presi in considerazione dalla sentenza del 2015, perché successivi ad essa”.
2. Con un secondo motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., perché la morte della vittima, successiva alla sentenza emessa in vita, converte il danno da invalidità permanente in invalidità temporanea, ciò al doppio effetto – dell’aestimatio del danno tabellare; – e della valutazione dell’aliunde perceptum erogato dall’Inail quale cespite temporaneo e non perpetuo”.
3. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4. Il profilo d’inammissibilità è legato al rilievo che la censura si fonda su elementi fattuali di natura medico-legale parzialmente diversi da quelli considerati dai giudici di merito.
5. Comunque, il merito giuridico della doglianza è privo di fondamento nel caso di specie.
6. Condivisibilmente, la Corte di merito ha richiamato nella sua motivazione, Cass., sez. lav., 1.12.2022, n. 35416, resa in relazione a fattispecie concreta analoga a quella che ci occupa.
6.1. In particolare, in tale sentenza di questa Corte sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:
“In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, l’incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare o con la guarigione (con pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell’organismo) o con adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte.
In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c.d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.
In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile, in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tener conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai barèmes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali barèmes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggior rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso. Nell’eventualità, pertanto, che la liquidazione di siffatto danno, avvenga tramite tabelle che non valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa”.
7. Nella motivazione della stessa decisione è stato specificato che tali ipotesi di patologie ingravescenti, da valutarsi come sopra ai fini del danno biologico da invalidità permanente, <definiscono la nozione di “aggravamento” che, nel sistema della responsabilità civile, non determina la insorgenza di un “nuovo” diritto risarcitorio – volto ad adeguare l’eventuale liquidazione dell’equivalente monetario corrispondente al valore del danno biologico, come già stimato al tempo della originaria lesione della salute ed interamente risarcito mediante adempimento spontaneo o mediante realizzazione coattiva del diritto -, non potendo perdurare in una sorta di quiescenza e poi risorgere ex novo un debito ormai definitivamente estinto”. L'”aggravamento”, infatti, costituisce la mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione>.
7.1. E’ stato, inoltre, evidenziato nella stessa decisione che: “… nella responsabilità civile, a differenza che nel sistema delle assicurazioni sociali delle malattie professionali che risponde prevalentemente ad esigenze solidaristiche e previdenziali …, alla progressiva ingravescenza della menomazione della salute non corrisponde analogo modo di essere e di modificazione incrementativo del danno biologico risarcibile (Cass., Sez. 3, n. 29492 del 14 novembre 2019)”.
8. L’impugnata sentenza è conforme a tutti tali principi di diritto in fattispecie concreta contraddistinta da precedente giudizio tra le medesime parti definito con sentenza ormai passata in cosa giudicata, ossia, con la più volte cit. sent. n. 840/2015 del Tribunale di Venezia.
8.1. Infatti, come già accennato in narrativa, la Corte di merito ha considerato che la nuova consulenza tecnica espletata nel primo grado di questo giudizio aveva confermato, non solo che il pregiudizio allegato dal B., quando era ancora in vita, ineriva sempre al mesotelioma pleurico già oggetto del precedente giudizio, ma anche le percentuali di danno delle precedenti consulenze. In nota 1 in calce a pag. 10 ha riferito che il c.t.u. aveva aggiunto circa la c.d. sopravvivenza del B. all’atto dell’accertamento di primo grado era “oltre ogni previsione data la malattia che vede una mortalità elevatissima intorno ai 24 mesi, raramente superandoli”.
E, soprattutto, la Corte ha osservato che “nel primo giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato, il giudice aveva liquidato sia il danno permanente che temporaneo nella consapevolezza che si trattasse di patologia non reversibile e che avrebbe portato ad un decesso del B. – come avvenuto nel caso di specie – e con necessità per il danneggiato di sottoporsi a diversi cicli di chemioterapia che determinavano ulteriori stati di sofferenza sia fisica che morale”, e che “aveva tenuto conto con apposita personalizzazione, di tutto il danno sia patrimoniale che non patrimoniale, nonché dell’alto grado di sofferenza sia fisica che morale che tale patologia aveva provocato nel de cuius”.
9. Dunque, gli elementi che le ricorrenti asseriscono non essere stati considerati dalla Corte di merito sono ininfluenti perché la liquidazione del danno operata nella sentenza passata in giudicato teneva conto, oltre che di una prognosi infausta quoad vitam, anche dei cicli di chemioterapia cui doveva sottoporsi il danneggiato con i relativi pregiudizi sia fisici che morali, sicché le sopravvenienze cui si riferiscono le ricorrenti, non solo erano prevedibili, ma erano state previste quale evoluzione della malattia e quali effetti delle conseguenti cure, necessarie, ma a loro volta pregiudizievoli, già nella sentenza integrante il giudicato.
10. Il secondo motivo è inammissibile.
11. In tale censura, infatti, si assume che la sentenza impugnata non avrebbe “compreso che la morte del signor B. ha trasformato la sua pregressa invalidità da perpetua a temporale, come del pari, l’aliunde perceptum dovrà essere valutato in funzione non di un’ipotetica rendita perpetua, ma di una rendita delimitata nel tempo”, come se la Corte d’appello si fosse pronunciata nel merito di tali questioni.
11.1. Le ricorrenti non considerano che, invece, la Corte distrettuale, come già riferito in narrativa, ha reputato inammissibili, in quanto nuove, le domande basate sulla trasformazione del danno da invalidità permanente per il periodo successivo alla ctu in danno temporaneo in ragione del sopravvenuto decesso del B.”, sicché una censura pertinente doveva attingere appunto tale statuizione di natura processuale.
12. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, perché l’amministrazione intimata non ha svolto difese in questa sede, ma le ricorrenti sono tenute al c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
13. Venendo in considerazione dati relativi alla salute di B. M., originario appellante (cui sono subentrate le attuali ricorrenti per cassazione), va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo.
Cass. civ., lav., ord., 28.07.2025, n. 21652