Previdenza e assistenza – Pensione – Riforma Fornero, i contributi figurativi valgono ai fini del riconoscimento della pensione anticipata

Previdenza e assistenza – Pensione – Riforma Fornero, i contributi figurativi valgono ai fini del riconoscimento della pensione anticipata

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 24, commi 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’art. 113 c.p.c.

Il ricorso è fondato.

Il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia è cambiato all’esito della riforma del 2011 (d.l. n. 201 del 2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 2011) che completò la transizione della riforma del 1995 (legge n. 335 del 1995) in un periodo di aggravamento della crisi economico – finanziaria già in atto dai primi anni del 2000.

Il contenuto sostanziale del provvedimento è racchiuso nell’art. 24, il quale affronta il tema dell’unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell’innalzamento dell’età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di “pensione anticipata”.

La legge del 2011 ha, dunque, introdotto una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità.

La legge, invero, disciplina le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data.

Come già osservato da questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. n. 24916 del 2024) all’esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema: la sentenza impugnata, che invoca l’applicabilità del vecchio regime normativo dei 35 anni di contribuzione, è dunque errata e deve essere cassata.

Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazione della pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11 sopra richiamati: il comma 10 prevede che l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012.

Il comma 11 prevede che “fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre’ anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile …”.

Il co. 11, in particolare, interessa quei pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, in altri termini coloro per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma di cui alla legge n. 335 del 1995: anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto, è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata con i presupposti sopra descritti, ma – e qui subentra una differenza sostanziale rispetto all’ipotesi di cui al comma 10 – in questo caso rientra in gioco l’età anagrafica (63 anni), purché, però, l’interessato o l’interessata possano far valere un’anzianità assicurativa di almeno venti anni di “contribuzione effettiva”.

Questa Corte – che in precedenza, con sentenza n. 30265 del 2022 ha optato per una lettura restrittiva delle norme, sul presupposto di una finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma – ha rilevato, tuttavia, che l’esclusione della contribuzione figurativa dall’ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall’INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, attesa l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione.

Peraltro, sulla base del criterio letterale dell’interpretazione delle norme in discorso la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l’effettività della contribuzione, diversamente dalla disposizione introdotta con il comma 10.

Invero, nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata, il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all’effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile; per converso, nel comma 11 si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per 20 anni) in collegamento con l’età.

In conclusione, può dunque affermarsi che, nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al richiamato principio, deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto ed anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ., lav., ord., 21.10.2025, n. 27910

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