1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 3, del D.P.R. n. 43 del 1988, 2 D.lgs. n. 37 del 1999, 1, comma 1, del D.M. del 23 marzo 1999. Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello nell’applicazione della 1. 228/2012 (“Legge di stabilità 2013”) erroneamente ha implicitamente ritenuto che tutti i ruoli, per i quali aveva agito la Cassa, ricadessero nell’ambito di a pplicazione del D.Lgs. 112/1992 e, quindi, l’abrogazione della regola del “non riscosso come riscosso” disposta dall’art. 32 d.p.r. 43/1988 valesse anche per i ruoli “principali” 1996 e per tutte le rate dei ruoli “suppletivi” 1998. L’eliminazione dell’obbligo di anticipazione, però, riguardava solo gli importi iscritti in detti ruoli per i quali non erano ancora scadute le rate di versamento. Se la Corte d’appello avesse tenuto in considerazione quanto previsto dalla Pag. 4 di 19 Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be613163974daf-Firmato Da: ROBERTO SIMONE Emesso Da: TRUSTPRO QUAL A1 Serial#: 6ffo ALIFIED CA 1 42 6ffd8be3d8d52e4 Numero registro generale 15411/2021 Numero sezionale 3185/2025 Numero di raccolta generale 25865/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 disciplina transitoria, non avrebbe potuto che confermare il decreto ingiuntivo, quantomeno per gli importi per i quali, a partire dal 26.2.1999, data di entrata in vigore del D.Igs. 37/1999, erano già scaduti i termini per i pagamenti, cosi come stabiliti dal D.M. del 23 marzo 1999, ossia per le rate riguardanti i ruoli “principali” 1996 e per i primi sei decimi della prima rata per i ruoli “suppletivi” 1998, già scaduti, al 26.2.1999, trovando ancora applicazione la regola dell’anticipazione. 1.1. I motivo è fondato. La ricorrente ha agito nei confronti di Equitalia E.TR. s.p.a. (all’epoca agente per la riscossione) per il riversamento dei ruoli “principali” per l’anno 1996 e dei ruoli “suppletivi” per l’anno 1998, lamentando di aver percepito, per l’anno 1996 euro 1.024.252,77, a fronte dell’importo dovuto di euro 1.024.743,40, e per l’anno 1998 euro 440.778,60, a fronte del dovuto di euro 570.800,67. Il Tribunale di Roma ha accertato, quanto al ruolo “principale” 1996 e ai soli 6/10 della prima rata del ruolo “suppletivo” 1998, con scadenza 14.2.1999, che l’art. 2, comma primo, D.Lgs. 37/1999 ha abrogato l’art. 32, terzo comma, d.p.r. 43/1988 a far data dal 26 febbraio 1999, con conseguente venire meno dell’obbligo del < che il D.Lgs. 37/1999 non ha disposto per il passato, né è intervenuta la legge n. 228/2012 (v. Cass., sez. III, 19 giugno 2020, n. 11972; Cass., sez. III, 20 novembre 2020, n. 26531; Cass., sez. III, 23 agosto 2023, n. 25068). La Corte d’appello, invece, nel ritenere che la sopravvenienza della I. 228/2012 abbia determinato l’annullamento delle quote e il disca rico dell’agente della riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31.12.1999, non si è attenuta al su indicato principio di diritto. Conseguentemente, con riguardo ai ruoli resi esecutivi e consegnati al concessionario prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 37/1999, per i quali fossero scaduti i termini di versamento di cui all’art. 72 d.p.r. 43/1988, si tratta di accertare in concreto se ed in quale misura il concessionario abbia, o no, riversato alla ricorrente l’anticipo dovuto. 2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulle eccezioni con cui aveva contestato, sin dal primo grado di giudizio, il consolidamento del rapporto di dare/avere tra l’Ente di previdenza e l’Agente della riscossione alla data di entrata in vigore della I. 228/2012. Nella successione delle disposizioni, che avevano prorogato il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, la Cassa aveva rilevato due vuoti normativi (il primo dal Pag. 6 di 19 A1 Serial#: 6fd8be3d8d52e42 Firmato Da: GIA COMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria l#: 14be613163 974daf- Firmato Da: ROBERTO SIMONE Emess Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Numero registro generale 15411/2021 Numero sezionale 3185/2025 Numero di raccolta generale 25865/2025 2.10.2004, poiché il D.L. 282/2004 che avrebbe dovuto prorogare il termine Data pubblicazione 22/09/2025 fissato all’1.10.2004 è entrato in vigore il 29.10.2004; il secondo dal 30.9.2005, poiché il D.L. 203/2005 di proroga del detto termine è entrato in vigore il 4.10.2005). Ne discendeva il consolidamento della posizione della Cassa, non avendo il concessionario trasmesso le comunicazioni di inesigibilità prima dei detti termini. 3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4, c.p.c. е 118 disp. att. c.p.c. Si duole la ricorrente che la Corte d’appello non ha dato evidenza del ragionamento logico-giuridico, che ha portato a ritenere che il ra pporto oggetto di controversia non si fosse consolidato, nonostante la Cassa avesse dedotto, sia la sussistenza di due soluzioni di continuità normativa tra le disposizioni di proroga dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, sia il mancato adempimento di tale obbligo entro la data del 30.6.2006, termine previsto e mai prorogato per i ruoli consegnati entro il 30 giugno 2003, come quelli oggetto di causa. 4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 del D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, nonché 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282 e 3, comma 12, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203. La Cassa deduce la violazione da parte della Corte d’appello delle disposizioni indicate in rubrica, là dove è stato ritenuto che le proroghe dei termini previsti ex lege per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 112 del 1999, siano state disposte in modo continuato dal legislatore, posto che, invece, nell’avvicendamento delle disposizioni contenenti dette proroghe, sono ravvisabili due distinti momenti interruttivi a opera dell’articolo 1 D.L. 282/2004, prima, e dell’articolo 3, comma 12, D.L. 203/2005, poi. Le indicate soluzioni di continuità normativa, in mancanza della prova dell’invio delle comunicazioni di inesigibilità da parte della Società avversaria entro i già Pag. 7 di 19 42 18be3d8d52e4 Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria l#: 14be613163 974daf- Firmato Da: ROBERTO SIMONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ffd8b Numero registro generale 15411/2021 Numero sezionale 3185/2025 menzionati termini interruttivi, avrebbero dovuto condurre il Ciudice di merito raccolta 25865/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 ad accertare il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio e, per l’effetto, ad escludere l’operatività delle sopravvenute. 5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529, della L. n. 228 del 2012, 59, comma 4-quater, 19, comma secondo, lett. c) e 20, del D.Lgs. n. 112 del 1999. La ricorrente prospetta la violazione delle norme in rubrica indicate, poiché la Corte d’appello, nell’affermare l’applicabilità delle disposizioni della I. 228/2012, ha implicitamente escluso l’esaurimento del rapporto e la cristallizzazione della posizione di credito della Cassa, mentre, invece, trattandosi di ruoli emessi nel 1996, 1998 e nel 1999, era intervenuta la perdita del diritto al discarico del concessionario. L’art. 59, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 112/1999, aveva previsto che il termine per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, per i ruoli emessi sino al 30 giugno 2003, spirasse il 30 giugno 2006. Non avendo il concessionario dimostrato di avere inviato le comunicazioni di inesigibilità entro il termine de quo, il credito vantato dalla Cassa si era consolidato non potendo, di conseguenza, ritenersi applicabili le sopravvenute norme di cui alla I. 228/2012, che hanno disposto l’annullamento dei ruoli emessi sino al 31.12.1999 e dei relativi crediti, per i ruoli di importo inferiore ad euro 2.000. 6. Con il sesto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1. commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 1 del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economica e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, 17 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo, 97, comma secondo nonché 117, comma 1, Cost., anche in relazione all’art. 6 CEDU. La ricorrente lamenta la violazione delle norme indicate in intestazione per aver la Corte di appello ritenuto che l’art. 1, commi 527, 528 e 529, della I. 228/2012 possa trovare applicazione anche nei confronti della Cassa Forense. La Corte d’appello non si è avveduta del fatto che, essendo la Cassa Pag. 8 di 19 Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria l#: 14be613163974daf- Firmato Da: ROBERTO SIMONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ffd8be3d8d52e42 Numero registro generale 15411/2021 Numero sezionale 3185/2025 Numero di raccolta generale 25865/2025 plicazione 22/09/2025 un ente privato, ai sensi dell’art. 1 ss. del D.Lgs. 509/1999, in quahto tale, non beneficiaria di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici e con stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandatagli, l’annullamento dei crediti inferiori ad euro 2.000 e dei ruoli superiori a tale importo incideva in maniera negativa sul bilancio dell’Ente. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il legislatore, con il comma 529, ha, altresì, eliminato qualunque responsabilità dei concessionari della riscossione i quali, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.lgs. 112/1999, in caso di perdita del diritto al discarico, erano tenuti a riversare gli importi iscritti a ruolo e non ancora riscossi in misura integrale, salvo aggiungere l’aggravio delle spese per l’esazione infruttuosa, previsto dall’art. 1, comma 527, I. 228/2012 e dagli artt. 1 e 4 del D.M. 15.6.2015 in precedenza dovuti, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 117/1999, solo in presenza delle comunicazioni di inesigibilità. La ricorrente denuncia che l’emanazione della l. 228/2012 in pendenza del giudizio ha determinato il venir meno del presupposto dell’azione promossa contro il concessionario con conseguente violazione anche dei principi che la Corte EDU e la Corte costituzionale hanno enunciato in tema di rapporti tra leggi retroattive e potere giurisdizionale. La circostanza che la Cassa abbia deciso di avvalersi del sistema della riscossione a mezzo ruolo, non rende perciò la stessa destinataria inerme di norme fortemente derogatorie rispetto all’ordinaria disciplina che regola la riscossione tramite ruolo (cosi dovendo definirsi le disposizioni che annullano crediti – non solo ruoli -, ruoli e ogni responsabilità dell’inca ricato alla riscossione). Infatti, se per i dazi doganali e l’IVA all’importazione, in quanto risorse proprie dell’Unione europea, l’attività di riscossione deve proseguire anche per i ruoli più risalenti e con il mantenimento di tutte le responsabilità dell’incaricato alla riscossione, lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato agli enti di previdenza privatizzati, i quali vivono solo di risorse proprie. La I. 228/2012 non la si sarebbe dovuta applicare alla Cassa se non a costo di introdurre: Pag. 9 di 19 Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria li#: 14be613163 974daf- Firmato Da: ROBERTO SIMONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6fd8be3d8d52e42 Numero registro generale 15411/2021 Numero sezionale 3185/2025 Numero di raccolta generale 25865/2025 ubblicazione 22/09/2025 a) una equiparazione irragionevole di situazione diverse (amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti privati beneficiari di finanziamenti pubblici con enti privati che sono tenuti ad un rigoroso regime di autofinanziamento) in violazione dell’art. 3 Cost.; b) una sottrazione di risorse corrispondenti ai contributi da acquisire da parte degli iscritti alle Casse (o dall’Esattore a seguito della perdita del diritto al discarico) e necessarie per l’esercizio dell’attività previdenziale affidata a detti enti (l’erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali), in violazione degli artt. 35, comma primo, 36, comma primo e 38 Cost.; c) una misura ablatoria senza alcun indennizzo, previsto dall’art. 42, comma terzo, Cost., quale contrappeso al potere statale di intervenuto sul patrimonio privato; d) un meccanismo premiale per i concessionari per la riscossione a scapito di enti creditori, pur al cospetto di negligenze dei primi, in violazione dell’art. 97, comma secondo, Cost.; e) un’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia influendo sull’esito delle liti avviate dalla Cassa in violazione dei principi della preminenza del diritto e dell’equo processo ex art. 6 CEDU, la cui osservanza è imposta dall’art. 117, comma 1, Cost.; 7. I motivi dal secondo al sesto, per essere strettamente connessi in funzione del dedotto consolidamento del rapporto di riscossione, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. 7.1. Mette conto richiamare sinteticamente il quadro normativo e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in relazione ai ruoli consegnati all’esattore ante dicembre 1999 (tra le tante, Cass. 12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass.26531/2020; Cass.21386/2021; Cass.25003/2021; Cass. 26336/2021; Cass. 4555/2022; Cass. 6766/2022 e Cass. 6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023; Cass. 925/2024; Cass. 1107/2024). Pag. 10 di 19 O Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria l: 14be613163 974daf- Firmato Da: ROBERTO SIMONE Emesso Da: TRUSTPRO Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO DQUALIFIED CA 1 Serial#: 6ffd8be3d8d52e42 Numero registro generale 15411/2021 Numero sezionale 3185/2025 Numero di raccolta generale 25865/2025 a pubblicazione 22/09/2025 7.2. La complessiva disciplina di riferimento è già stata efficacemente ricostruita da Cass. 12229/2019. Ai sensi dell’art. 18 della L. 576/1980, recante la riforma del sistema previdenziale forense, ribadito dall’art. 17, comma terzo, D.lgs. 46/1999, la Cassa provvede alla riscossione dei contributi insoluti a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’Intendenza di Finanza e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. Pertanto, la Cassa compila e trasmette all’Agente della riscossione i ruoli (e cioè, come precisato dall’art. 10 d.p.r. 602/1973, gli elenchi dei debitori della Cassa e del loro debito), costituenti il titolo esecutivo per la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati morosi iscritti alla gestione previdenziale. Ai sensi dell’art. 32, comma terzo, d.p.r. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il concessionario addetto alla riscossione debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. <, è stato abrogato dal D.Lgs. 37/1999 unitamente al D.lgs. 112/1999, che hanno, quindi, fatto venire meno l’obbligo dell’agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere ed ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla Cassa (art. 2 d.lgs. 37/1999; art. 22 D.lgs. 112/1999); in caso di omessa riscossione, il concessionario può Pag. 11 di 19 Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be613163 974daf. Firmato Da: ROBERTO SIMONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6fid8be3d8d52e42 Numero registro generale 15411/2021 Numero sezionale 3185/2025 Numero di raccolta generale 25865/2025 a pubblicazione 22/09/2025 ottenere il del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori a euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura; c) il disposto annullamento del ruolo (e cioè dell’elenco formato dall’ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Pag. 13 di 19 42 QUALIFIED CA 1 Serial#:6ffd8be3d8d52e4 Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria li#: 14be613163974daf- Firmato Da: ROBERTO SIMONE Emesso Da: TRUSTPRO QU Numero registro generale 15411/2021 Numero sezionale 3185/2025 generale 25865/2025 Finanza; artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l’annullamento del Data pubblicazione 22/09/2025 credito sottostante, poiché l’esclusione della possibilità di procedere alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo e non anche l’estinzione del credito, deponendo in tal senso le finalità perseguite dal legislatore non di ablazione in danno di enti cui lo Stato non contribuisce, neppure in via indiretta, ma come intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo ruoli; d) l’espressa previsione dell’eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili dell’ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione dell’esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all’attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (v. Cass. 925/2024; 26531/2020; 11972/2019 citt.); e) sono stati superati i dubbi di incostituzionalità della 1.228/2012; e ciò sia sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l’abrogazione del principio del < delle relative quote e l’eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore (analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma secondo, per i crediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell’elenco. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto quanto al primo motivo, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, nonché rigettati il settimo e l’ottavo. La sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando alla Corte d’appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ., III, sent., 22.09.2025, n. 25865