Previdenza e assistenza –Intimazione del licenziamento in gravidanza, nullità e diritto alla reintegrazione della lavoratrice con obbligo contributivo del datore di lavoro

Previdenza e assistenza –Intimazione del licenziamento in gravidanza, nullità e diritto alla reintegrazione della lavoratrice con obbligo contributivo del datore di lavoro

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per essersi il giudizio di merito svolto a contraddittorio non integro in violazione della prescrizione di cui all’art. 102 c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario. Sostiene che avendo la lavoratrice formulato domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, con pagamento da effettuarsi in favore dell’INPS, l’ente previdenziale era litisconsorte necessario della parte datoriale per cui avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, come viceversa non avvenuto.

2. Il motivo è da reputarsi infondato in continuità con l’indirizzo di questa Corte secondo il quale in caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 – applicabile ratione temporis – il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale (Cass. n. 6722/2021Cass. n. 8956/2020, Cass. nn. 19398/ 2014).

3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 345, c.p.c., dell’art. 437 comma 2 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in quanto fondata sul certificato di nascita del figlio della lavoratrice, documento depositato solo in seconde cure in allegato all’atto di appello, senza alcuna autorizzazione da parte del Collegio, la cui tardiva produzione non risultava giustificata dallo sviluppo processuale della controversia.

4. Il secondo motivo è inammissibile. Le censure articolate non sono pertinenti alle effettive ragioni della decisione. L’accertamento del giudice di merito sulla sussistenza dello stato di gravidanza della lavoratrice al momento della intimazione del licenziamento è stato infatti fondato su documentazione che la Corte di merito attesta già depositata in primo grado (v. sentenza, pag. 5, 3° cpv), ulteriormente precisando che la circostanza era stata comunicata alla parte datoriale. Tanto priva di concreto rilievo la deduzione della odierna ricorrente circa la pretesa tardività del deposito del certificato di nascita del figlio della lavoratrice.

5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. n. 1026/1975; la sentenza impugnata è censurata sul rilievo che in mancanza di data certa per la corretta applicazione della presunzione legale di gravidanza, rappresentata dai trecento giorni antecedenti la data del parto, non era possibile stabilire se lo stato di gravidanza fosse effettivamente insorto in epoca anteriore all’intimato licenziamento; si rappresenta la inidoneità a tal fine del referto del pronto soccorso in data 25.2.2015 e l’istanza di interdizione dal lavoro, in assenza del certificato medico previsto dall’art. 14 d.P.R. n. 1026/1975.

6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le effettive ragioni della decisione. Innanzitutto, il tema della presentazione (o meno) del certificato di gravidanza ex art. 14 d.P.R. n. 1028/1975, così come delle connesse conseguenze, non è stato specificamente affrontato dalla Corte di merito e pertanto, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della parte ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/201815430/201823675/2013), come viceversa non è avvenuto. In secondo luogo, il giudice di appello ha ritenuto provato sulla base degli elementi in atti la sussistenza dello stato di gravidanza al momento della intimazione del licenziamento e tale concreto accertamento poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., neppure formalmente dedotta dalla odierna ricorrente. E’ inoltre da rimarcare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’art. 14 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, pur prescrivendo determinate formalità quanto alla redazione ed alla produzione del certificato di gravidanza, non collega alcuna sanzione all’inosservanza di tali requisiti formali, sicché la lavoratrice (illegittimamente licenziata) può presentare tale certificato anche in allegato al ricorso con il quale impugna il licenziamento (Cass. 5749/2008).

7. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

8. Non si fa luogo alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite stante la tardività del deposito del controricorso, avvenuto in data 21 marzo 2023 e quindi in violazione del termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso per cassazione, avvenuta in data 6 febbraio 2023, termine prescritto dall’art. 370 c.p.c. nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’ art. 35, comma 5 d. lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)

Cass. civ., lav., ord., 28.11.2025, n. 31181

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