Previdenza e assistenza – Diritto al buono pasto se c’è la pausa

Previdenza e assistenza – Diritto al buono pasto se c’è la pausa

1. Con il primo motivo di ricorso ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 CCNL 20 settembre 2001 Comparto Sanità, dell’art. 33 del DPR 270 del 20.05.1987, dell’articolo 8 del D.L.66/2003, nonché si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 co 1, n. 3 cpc.).

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dei precedenti di legittimità intervenuti in materia – insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia.

Secondo l’Asp odierna ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nell’estendere il diritto alla mensa/pausa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione lavorativa superi le sei ore giornaliere senza tener conto della differenza tra i dipendenti turnisti che erogano attività continuativa e dipendenti non turnisti che possono interrompere la prestazione lavorativa per effettuare una pausa. Il Collegio avrebbe inoltre errato nel ritenere che il convincimento maturato fosse perfettamente in linea con i precedenti richiamati in quanto, in realtà, attinenti a fattispecie differenti in cui non esisteva un Regolamento Aziendale.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

Le censure sono entrambe infondate alla stregua dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell’8.8.2024Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell’1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.

Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all’art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo.

Il ricorso va, dunque, respinto, e la sentenza impugnata confermata in ordine al riconoscimento alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Cass. civ., lav., ord., 17.09.2025, n. 25525

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