*Potenziali attività illecite del dipendente a rilevanza penale o decettiva, rischi per il patrimonio aziendale e diritto del datore di lavoro di monitorare attraverso agenzie investigative a fini di licenziamento

*Potenziali attività illecite del dipendente a rilevanza penale o decettiva, rischi per il patrimonio aziendale e diritto del datore di lavoro di monitorare attraverso agenzie investigative a fini di licenziamento

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2,3 e 4 St. Lav., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo “il controllo” datoriale effettuato per il tramite di agenzia investigativa; sostiene infatti che il detto controllo concerneva, come non consentito, l’adempimento della prestazione lavorativa essendo stato effettuato durante l’orario di lavoro del dipendente.

2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 604/1966 e degli artt. 2727 e 2729 c.c.; sostiene che poiché né dalla relazione investigativa né dal materiale fotografico era dato evincere la riferibilità ad esso T.D. dei fatti ascritti, difettava lo stesso presupposto di base – fatto noto – necessario per lo sviluppo del ragionamento presuntivo seguito dal giudice di appello. In questa prospettiva si contesta il carattere di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari utilizzati nel pervenire all’accertamento della responsabilità disciplinare.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ampliato la motivazione alla base del licenziamento, rappresentata unicamente dalle condotte indicate nella contestazione disciplinare; la Corte di merito aveva infatti fatto riferimento anche a precedenti addebiti del lavoratore che, diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito, erano stati oggetto di contestazione da parte di esso lavoratore.

4. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2 d. lgs. n. 23/2015 e dell’art. 1345 c.c.; censura la sentenza impugnata per avere escluso la natura ritorsiva o comunque il motivo illecito determinante posto a base del recesso datoriale, recesso che il ricorrente asserisce originato dalle denunzie di esso lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di tempestività dell’adempimento dell’obbligo retributivo. Richiama gli esiti della prova testimoniale assumendo che dalla stessa emergevano indizi univoci circa la natura ritorsiva del licenziamento.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

5.1. La Corte di merito ha accertato che a fronte di ripetute lamentele dei propri clienti il Consorzio aveva ritenuto di intensificare i controlli sull’attività dei dipendenti e che di tale intento erano stati resi edotti i lavoratori tramite preventiva comunicazione; le verifiche disposte dal Consorzio riguardavano sia il controllo sull’adempimento dell’obbligazione lavorativa, affidato al Direttore del Consorzio medesimo, sia, nel contempo, il controllo sui comportamenti del lavoratore penalmente rilevanti e/o fraudolenti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, controllo quest’ultimo affidato ad agenzia investigativa. Ha ritenuto infondata la denunzia di illegittimità delle indagini investigative poste a base della contestazione disciplinare sul presupposto che il controllo disposto dal datore di lavoro per il tramite di agenzia investigativa esulava dall’ambito della verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa essendo inteso alla verifica della realizzazione di comportamenti non consentiti, estranei dalla normale attività lavorativa; esso era pertanto sottratto alle prescrizioni poste dagli artt. 2,3 e 4 L. n. 300 del 1970.

5.2. Tale accertamento, sorretto peraltro da << doppia conforme>> non è sindacabile in sede di legittimità avendo questa Corte precisato che “l’accertamento circa la riferibilità (o meno) del controllo investigativo allo svolgimento dell’attività lavorativa rappresenta una indagine che compete al giudice del merito, involgendo inevitabilmente apprezzamenti di fatto” (in termini, da ultimo, v. Cass. n. 22051 del 2024). Il convincimento della Corte territoriale si è basato sull’attività investigativa, oggetto anche di prova testimoniale con escussione degli investigatori, attività rientrante nei poteri di controllo datoriale, in quanto esercitata in luoghi pubblici, ove è stato accertato che, per diversi giorni, il lavoratore aveva adottato un comportamento illecito idoneo a raggirare il datore di lavoro e a ledere non solo il patrimonio aziendale ma anche l’immagine e la reputazione dell’azienda all’esterno.

5.3. Le conclusioni tratte dalla Corte di merito sulla base di tale accertamento sono conformi a diritto, avendo questa Corte chiarito che In tema di controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l’attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l’immagine e la reputazione dell’azienda all’esterno. (Principio affermato in relazione all’attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante il turno svolto al di fuori dell’azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l’arco temporale previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003 (Cass. n. 8710/2025)

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, seppur formalmente veicolato sotto forma di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in realtà tende solo a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie sotto il profilo della loro idoneità a sorreggere il ragionamento presuntivo.

6.1. Ciò in contrasto con il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale le presunzioni semplici, che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, sono espressione di un potere istituzionalmente demandato a detto giudice o al quale spetta valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. fra le altre, Cass. n.5279/2020, Cass 10847/2007, Cass. 15737/2003).

7. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

7.1. Invero, alla stregua della medesima illustrazione delle censure articolate con il motivo in esame non è dato rinvenire nella sentenza impugnata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; in particolare, deve escludersi la dedotta sostituzione dei fatti costitutivi della pretesa azionata posto che nell’economia della decisione di secondo grado, il riferimento ai precedenti disciplinari del lavoratore si colloca quale mera argomentazione aggiuntiva alle condivise ragioni del primo giudice, nell’ambito della verifica della gravità della condotta oggetto di addebito (sentenza, paragrafo 8.3) senza in alcun modo incidere sull’individuazione delle condotte oggetto di contestazione disciplinare.

8. Il quarto motivo è inammissibile perché, ancora una volta, parte ricorrente utilizza lo schermo formale del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per sollecitare una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudici di merito.

9. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;

Cass. civ., lav., sent., 24.11.2025, n. 30821

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