1. In primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione.
Dal tenore dell’atto di appello si evince chiaramente che la Seth contesta l’operato dell’Amministrazione, sia che lo stesso venga qualificato come mera richiesta di chiarimenti, sia che si sia in presenza di un vero e proprio soccorso istruttorio, poiché ad essere fatti valere sono il principio di immodificabilità dell’offerta e quello della par condicio tra i partecipanti alla gara, principi che il soccorso istruttorio non può, comunque, alterare.
2. Per l’esame del merito dell’appello è opportuno richiamare brevemente le pertinenti disposizioni della legge di gara.
Secondo il disciplinare, la presentazione dell’offerta economica, identificata come Busta C, doveva avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Sintel, seguendo il percorso guidato fino al terzo step denominato “Invia offerta” (paragrafi 18 e 22). A pena di inammissibilità, l’offerta doveva includere il modello predisposto dalla stazione appaltante, ovvero l’allegato 04 “Modulo di offerta economica”, debitamente compilato e firmato digitalmente.
In questo modulo, il concorrente doveva indicare un unico sconto percentuale offerto in ribasso sull’importo a base di gara, specificandolo sia in cifre che in lettere, con la precisazione che in caso di discordanza sarebbe prevalsa l’indicazione in lettere. Era inoltre obbligatorio, a pena di esclusione, indicare i costi della manodopera e i costi aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come richiesto dai paragrafi 4.5 e 22.
Il concorrente doveva anche specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato e, se diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, era tenuto a dichiararne l’equivalenza in termini di tutele per i lavoratori.
I valori economici dovevano essere inseriti anche direttamente negli appositi campi del sistema Sintel e, in caso di discrepanza tra quanto inserito sulla piattaforma e quanto riportato nel modulo allegato, sarebbero stati ritenuti validi gli importi inseriti sulla piattaforma Sintel.
Per quanto riguarda la disciplina del ribasso, il disciplinare stabiliva che questo dovesse essere unico e applicato a un importo complessivo ben definito. Il paragrafo 24.2, relativo ai criteri di aggiudicazione, menziona esplicitamente un “ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta”, confermando, quindi, che doveva essere presentata un’unica percentuale di sconto.
L’importo totale soggetto a ribasso, come definito nel paragrafo 4.5, è di € 1.685.117,91; questa cifra è la somma dell’importo dei lavori soggetti a ribasso (€ 1.676.375,93) e delle spese generali relative al servizio di progettazione esecutiva (€ 8.741,98). Sono invece esplicitamente esclusi dal ribasso il compenso professionale per la progettazione, pari a € 35.614,68, e gli oneri per la sicurezza, pari a € 50.000,00, come dettagliato nella tabella del paragrafo 4.5 e ribadito nel paragrafo 4.7.
3. Dalle disposizioni richiamate emerge che gli operatori erano tenuti a proporre, nell’offerta economica, un’unica percentuale di ribasso, che avrebbe inciso sia l’importo dei lavori soggetti a ribasso che quello delle spese generali relative al servizio di progettazione esecutiva.
Tale conclusione è suffragata anche dal tenore testuale del modulo di offerta economica, di cui all’allegato 04. In esso si legge che l’impresa “offre l’unico ribasso percentuale nella misura del …, sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso di € 1.685.117,91 (importo lavori soggetti a ribasso € 1.676.375,93 + importo spese progettazione esecutiva soggetto a ribasso € 8.741,98). Pertanto, l’importo netto contrattuale per l’appalto in oggetto ammonta: – per l’esecuzione dei lavori ad € …, oltre € 50.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; – per la progettazione esecutiva ad € …, oltre a € 35.614,68, per il compenso professionale non soggetto a ribasso”.
L’uso della congiunzione “pertanto” implica che gli importi per l’esecuzione dei lavori e per la progettazione esecutiva siano la conseguenza matematica dell’applicazione dell’unica percentuale di ribasso offerta.
4. La Massucco, nel proprio modulo, ha correttamente riportato la percentuale di ribasso, pari a 33,89%, già indicata nella piattaforma telematica. Tuttavia ha poi erroneamente inserito tutto l’importo pari a € 1.114.031,45 (1.685.117,91 – 33,89%), nello spazio relativo all’importo per l’esecuzione dei lavori, inserendo invece “zero” nello spazio relativo alla progettazione esecutiva.
5. Il Collegio ritiene condivisibile la decisione del TAR, secondo cui la stazione appaltante si è limitata a rilevare un’imprecisione nel modulo e a invitare la società a specificare meglio un dato già desumibile dall’offerta complessiva, senza alterarne la sostanza.
Al riguardo è corretto anche il riferimento all’art. 101, comma 3, d.lgs. 36 del 2023, che dispone: «La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. […] I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica».
Con tale disposizione, il nuovo codice dei contratti pubblici ha positivizzato il c.d. soccorso procedimentale, già ammesso dalla giurisprudenza nella vigenza del precedente codice. Il soccorso procedimentale, tra l’altro, si distingue dal soccorso istruttorio in senso proprio per il fatto di avere ad oggetto le offerte (mentre il soccorso istruttorio riguarda la documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione alla gara).
Ricorrendo a tale forma di collaborazione procedimentale è, in linea generale, ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo dell’offerta tecnica o economica, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. Il soccorso procedimentale consiste, infatti, nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta, a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, Sez. V, 04/06/2024, n. 4984; id. 03/11/2023, n. 9541).
Nel caso di specie, si è trattato esclusivamente di correggere un modulo che avrebbe dovuto, fin dall’inizio, riportare le voci dei due importi ridotti dalla medesima percentuale di ribasso, correttamente indicata tanto nella piattaforma telematica quanto nel modulo stesso. Non vi è stata, quindi, alcuna modifica dell’offerta economica, la cui consistenza era già immediatamente percepibile sulla base della documentazione sottoscritta dalla società.
6. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 30.10.2025 n. 8436