Ragioni in fatto e in diritto della decisione
(omissis) citava al Tribunale di Palermo (omissis) proprietario del maneggio sito in (omissis) ed esponeva: che in data 27 marzo 2011, alle ore 8:45 circa, stava cavalcando, munito di casco e corpetto protettivo, all’interno del maneggio e alla presenza del proprietario (omissis) il cavallo assegnatogli, quando veniva disarcionato e sbalzato a terra a causa di un improvviso imbizzarrimento del cavallo, provocato dal fruscio di un tubo di gomma che (omissis) stava spostando verso l’esterno della pista; che a causa della caduta, riportava gravi lesioni per le quali veniva trasportato prima presso il P.T.E. di (omissis) a lì presso l’Azienda Ospedaliera (omissis) che le lesioni gli causavano postumi permanenti nella misura del 22% e una inabilità temporanea assoluta di gg. 60 e relativa al 75% di gg. 100, oltre ad un danno morale ed esistenziale e ad un danno patrimoniale per spese mediche di euro 1.542,11.
Chiedeva all’adito Tribunale, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento in suo favore dei danni non patrimoniali e patrimoniali, da lui sofferti, quantificati in complessivi euro 124.806,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di responsabilità ex artt. 2050,2051 e 2052 c.c. o, in subordine, ex art.2043 c.c.
Costituitosi, lo (omissis) contestava la fondatezza della domanda sia in ordine all’an che al quantum, chiedendone il rigetto.
Chiedeva, comunque, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa I.A. S.p.a., nei cui confronti proponeva domanda di manleva.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata I.A., la quale, in via preliminare, eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa per il sinistro de quo e, nel merito, contestava in loto la fondatezza della domanda.
Con sentenza n. 358/20220 del 23.1.2020, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando in favore dell’attore l’importo complessivo, per danni patrimoniale e non patrimoniali, di euro 67.376,69. Accoglieva altresì la domanda di manleva, avanzata dal convenuto danneggiante contro la compagnia assicuratrice terza chiamata, che veniva quindi condannata a tenere indenne (omissis) di quanto sarebbe stato tenuto a versare l’attore in forza della stessa sentenza per capitale, accessori e spese legali, oltre alle proprie spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la I.A., specificamente impugnando solo l’accoglimento della domanda di manleva, al quale resisteva (omissis) si costituiva anche il (omissis) resistendo dei pari all’appello.
In data 23.12.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Come accennato, oggetto dell’appello è la sola domanda di manleva avanzata dallo (omissis), danneggiante condannato al risarcimento del danno in favore del danneggiato (omissis) atteso che nessuna delle parti ha attaccato la sentenza di primo grado nella parte relativa all’accoglimento della domanda risarcitoria e alla quantificazione del risarcimento stesso.
Il Tribunale ha accolto la domanda di manleva, in quanto la polizza sottoscritta dallo (omissis) con I.A., copriva l’evento dannoso oggetto del contendere, perché verificatosi nel periodo di vigenza del contratto; puntualizzava poi che la copertura assicurativa non valeva per i danni subiti o provocati da persone non associate ovvero iscritte ammesse a prendere parte dell’attività, mentre, nella specie, sulla base delle testimonianze acquisite, il Tribunale ha ritenuto provata l’iscrizione la maneggio dell'(omissis)
Contro tale ricostruzione, deduce l’appellante che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere provata l’iscrizione al maneggio d(omissis) in quanto il titolare del maneggio(omissis) non ha allegato né prodotto alcun documento o atto, attestante l’iscrizione, cioè la sottoscrizione di un contratto tra il gestore del maneggio e l’allievo, o altro documento scritto, indicatore dell’esistenza del rapporto formale di iscrizione. Il Giudice si è limitato a riprendere le testimonianze (omissis) e (omissis) rispettivamente padre e fratello del danneggiato, citati e sentiti come testi dello stesso attore (omissis) i quali hanno riferito che (omissis) aveva pagato la quota di iscrizione ed era regolarmente iscritto al maneggio ma di ” averlo saputo dallo stesso (omissis) e non per conoscenza diretta. Le testimonianze rese dai congiunti di (omissis) e per di più de relato, in quanto non hanno personalmente assistito alla conclusione del contratto ovvero al pagamento del prezzo dell’iscrizione, non sono sufficienti a provare il fatto fondante la domanda di manleva.
L’appellante adduce, altresì, le dichiarazioni testimoniali di due testi sentiti su sua istanza (omissis) quali hanno ammesso di utilizzare la struttura grazie alla “conoscenza con lo (omissis) anche se non iscritti o associati”; in tal modo, osserva la parte, sì lascia “chiaramente intendere come fosse una consuetudine dello stesso (omissis) a soggetti esterni di accedere liberamente ai servizi offerti nella propria attività”.
Avverso tali motivi, lo (omissis) deduce ed evidenzia che l’assicurazione non ha eccepito nulla in primo grado, in ordine alla inammissibilità della prova testimoniale relativa alla dedotta circostanza della iscrizione del (omissis) al maneggio, assumendo che di contro, tale circostanza doveva essere eccepita e contrastata almeno nella terza memoria ex 183 c.p.c. L’assicurazione, di contro, neppure all’udienza di ammissione delle prove ha eccepito la loro inammissibilità, incorrendo l’appellante, in tal modo, in una insanabile decadenza processuale.
L’appello è fondato.
Effettivamente (omissis) riferisce solo de relato della iscrizione del figlio (omissis) al maneggio; (omissis) dal canto suo, sul punto, riferisce “mio fratello era un iscritto e aveva pagato la quota di iscrizione. Non ricordo a quanto ammontasse. Lo so perché anche io volevo iscrivermi. Non ricordo se fosse una iscrizione annuale.”.
È evidente la insufficienza di queste testimonianze: la prima è de relato, quindi insufficiente, la seconda non dà conto esatto del fatto da provare (l’iscrizione di (omissis) e risulta vaga e ambigua.
I testi, peraltro, sono perfettamente capaci di testimoniare (non incorrendo in alcun modo nella previsione preclusiva dell’art. 246 c.p.c.), ma non sono perfettamente imparziali, terzi o disinteressati all’esito del giudizio; per il loro congiunto danneggiato, è chiaramente più facile, per conseguire il risarcimento del danno, escutere la compagnia assicuratrice piuttosto che il danneggiante personalmente, che non sempre è solvibile o prontamente solvibile (a differenza di una compagnia assicuratrice).
Vero è che l’iscrizione o comunque, il contratto tra il gestore del maneggio e l’atleta ovvero l’utente della struttura, non richiede forma scritta, sicché si attenua il limite posto alla prova scritta dall’art. 2721 c.c., come peraltro nota il primo Giudice, in quanto “il contratto non è invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti ma ne evocata l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo”. Resta, tuttavia, la perplessità sulla credibilità dei due testi: tanto più che si deve condividere l’osservazione dell’appellante, desunta dalle altre testimonianze, i testi (omissis) terzi estranei e certamente imparziali) le cui dichiarazioni comprovano la prassi dello (omissis) di far utilizzare la struttura anche a chi non è iscritto.
Quanto alle osservazioni di (omissis) sulla inammissibilità in appello di tali deduzioni – eccezioni sulla prova testimoniale, va osservato che i rilievi dall’appellante non delineano l’inammissibilità della prova, ma la sua ininfluenza o insufficienza. Non viene contestata con l’appello l’incapacità a testimoniare di padre e fratello dell’attore, ma l’insufficienza o non piena credibilità di quanto riferiscono. Tali rilievi non incorrono in tardività o inammissibilità, poiché involgono una questione di puro merito della prova. Del pari, è del tutto ininfluente che i testi non siano stati “elevati a sospetto” ovvero denunciati per falsità testimoniale, in rapporto alla insufficienza e incongruità o non credibilità. L’assicurazione appellante, invero parte dalla mancanza di prova documentale della iscrizione, continua osservando che i due testi non hanno assistito personalmente alla stipula dell’iscrizione o al pagamento del prezzo di iscrizione e che ci sono due testi che forniscono indizi in senso contrario alla iscrizione.
In difetto di iscrizione, come detto, rassicurazione non manleva il gestore della struttura.
L’appello, pertanto, va accolto.
Le spese, nel rapporto tra lo (omissis) e la compagnia assicuratrice, seguono la soccombenza del primo e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi euro 8.338,00 di cui di cui euro 7.200,00 per compensi ed euro 1.138,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
In relazione alle altre parti, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall’articolo 92 c.p.c. per compensare interamente le spese del presente grado di giudizio.
App. Palermo, III, sent., 30.04.2025, n. 708