1. – Con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica, S.E.U.S. – Sicilia EmergenzaUrgenza Sanitaria S.C.p.A. indiceva una procedura negoziata su piattaforma telematica, senza previa pubblicazione del bando di gara, con inversione N. 00020/2026 REG.RIC. procedimentale ex art. 107, comma 3 d.lgs. 36/2023, suddivisa in lotti, ex artt. 71 e 108 d.lgs. 36/2023, per l’acquisizione in leasing finanziario di n. 88 ambulanze di soccorso e trasporto avanzato, con opzione di riscatto della durata di 60 mesi, rinnovabili per ulteriori 12. La procedura era suddivisa in due lotti distinti: · Lotto 1 (CIG: B7244BAEB9): Fornitura delle 88 ambulanze, per un importo a base di gara di € 11.701.302,80. · Lotto 2 (CIG: B7244BBF8C): Servizio di leasing finanziario per le suddette ambulanze, per un importo a base di gara di € 5.265.586,26. All’art. 17 del Disciplinare si precisa che l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, determinata da una Commissione giudicatrice e individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: fino a 80 punti per l’offerta tecnica e fino a 20 punti per l’offerta economica, per un totale di 100 punti. La valutazione tecnica si articolava quindi in criteri qualitativi, a punteggio tabellare (“T”) e discrezionale (“D”), come dettagliatamente descritto nel Disciplinare di Gara. La società Olmedo S.r.l. formulava domanda di partecipazione per il lotto 1. Con comunicazione pec del 26/11/2025 la Stazione Appaltante dava atto dell’aggiudicazione definitiva alla Olmedo Special Vehicles S.p.A., classificatasi in prima posizione in graduatoria per il lotto 1. Come risulta dal verbale della Commissione dell’08/10/2025, l’aggiudicataria riceveva il punteggio complessivo di 86,40 (di cui 68 per l’offerta tecnica e 18,40 per l’offerta economica); Orion, si classificava seconda con il punteggio complessivo di 85,00 (di cui 65,00 per l’offerta tecnica e 20,00 per l’offerta economica). 2. – Con ricorso, notificato in data 23 dicembre 2025 e depositato il 7 gennaio 2026, la società Orion s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 ad Olmedo. N. 00020/2026 REG.RIC. Premette che, sebbene la gara sia strutturata con la divisione in 2 lotti (tecnico e finanziario), essi sarebbero interdipendenti atteso che l’aggiudicatario del lotto 1 fornisce le ambulanze all’aggiudicatario del lotto 2, il quale a sua volta le concede in locazione finanziaria alla S.A.; evidenzia in proposito che immotivatamente la Commissione, anziché sospendere le operazioni di apertura delle buste tecnica ed economica presentate dal Unicredit Leasing (unica partecipante del lotto 2), avrebbe soprasseduto al mancato rinvenimento, all’interno della busta amministrativa, della ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC da parte dello stesso istituto finanziario. Articola dunque le seguenti censure che possono essere così sintetizzate: 1) l’offerta di Olmedo avrebbe dovuto essere esclusa per la mancanza dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico di gara. In particolare: – con riferimento al sistema di sanificazione (“Apposito sanificatore… Da installare all’interno del vano sanitario, con funzionalità h24, in grado di funzionare anche con il personale presente a bordo”), Olmedo avrebbe offerto il sistema OASI System, un sistema a nebulizzazione di agenti chimici, che non soddisferebbe il requisito: il sistema opererebbe a cicli intermittenti della durata di 5-6 minuti e il ciclo si interromperebbe se una porta viene aperta; il sistema non potrebbe funzionare con personale a bordo, sarebbe vietata la presenza di personale durante l’erogazione; – con riferimento alla sedia pieghevole (“seduta ergonomica sagomata, schienale rigido, ambedue in materiale plastico antisdrucciolo”) Olmedo ha offerto un modello, la cui scheda tecnica descriverebbe una seduta semirigida e uno schienale imbottito che sarebbero antitetici rispetto ai concetti di “rigido” e “antisdrucciolo” previsti nel CT; – con riferimento alla barella autocaricante (“una presa 12 V con ulteriore possibilità di presa ossigeno”), la scheda tecnica ufficiale del produttore del modello offerto non menzionerebbe affatto tali prese, né come dotazione di serie né come optional. N. 00020/2026 REG.RIC. L’asserzione generica contenuta nella relazione descrittiva di Olmedo non potrebbe sostituire la documentazione tecnica certificata. 2) La Commissione di gara avrebbe basato il proprio giudizio su presupposti fattuali erronei e su un’illogica applicazione del criterio di gara 4.2 (“Ulteriori dotazioni del veicolo. Maggior punteggio per migliori e più innovative caratteristiche offerte, oltre i requisiti minimi richiesti da capitolato”): la Commissione avrebbe scambiato per maggiorazioni nell’offerta della controinteressata, elementi che non sarebbero tali. In particolare l’attribuzione a Olmedo di 4 punti e a Orion di 2 punti sarebbe stata determinata sulla base di tre elementi; 1) furgone con carrozzeria vetrata, contro il furgone lastrato offerto da Orion; 2) fornitura di un alternatore maggiorato con due caricabatterie, contro il singolo caricabatterie offerto da Orion; 3) differenti allestimenti del modello FIAT Ducato offerti dagli O.E., codice 290.AH5.2 per Olmedo, codice 290.AG5.2 per Orion. 3) Nei criteri discrezionali (“D”), la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione adeguata nel giudizio comparativo discrezionale, motivazione che risulterebbe apodittica e non comparativa nei sub – criteri 2.1. e 2.2 e comunque viziata nella valutazione del criterio 1 (sistema di sanificazione). 4) Dalle suesposte violazioni come sopra dedotte, la ricorrente fa discendere la violazione dei principi di parità di trattamento, parità nelle regole sostanziali, parità nei criteri di giudizio, parità nell’accertamento dei fatti e del principio dell’affidamento. 5) In subordine, deduce la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del giudice amministrativo, finalizzato alla correzione dell’illecito e alla declaratoria del diritto all’affidamento, ordinando alla S.A. il riesame secondo parametri vincolanti. Deduce in particolare che sussisterebbero i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Giudice in relazione al vizio incontrovertibile che affliggerebbe la valutazione del Sub-criterio 4.2. N. 00020/2026 REG.RIC. 6) In via ulteriormente gradata, chiede nel caso di mancato subentro nel contratto, il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Il d.lgs. 36/2023, confermerebbe la tutela risarcitoria per le ipotesi in cui la reintegrazione in forma specifica diventi impossibile. In mancanza di elementi contabili definitivi, il danno potrebbe essere liquidato dal Giudice in via equitativa, facendo riferimento a parametri ricorrenti in giurisprudenza (percentuale fisiologica di utile industriale lordo atteso su un contratto di tale importo e complessità tecnica sarebbe comunemente stimata in misura non inferiore al 10% dell’importo ribassato del Lotto 1). 3. – Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti la S.E.U.S. – Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A. e la controinteressata Olmedo le quali hanno depositato memorie e documenti; quest’ultima ha altresì chiesto che, in applicazione dell’art. 26 comma 2 CPA, la ricorrente sia condannata a pagare una sanzione pecuniaria pari all’1% del valore dell’appalto o, in subordine, una somma determinata in via equitativa, ritenuta di giustizia. 4. – Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 – presenti i difensori delle parti costituite come da verbale – il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione. 5. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti. 6. – Sempre in via preliminare il Collegio osserva che la prospettata illegittimità della gara svoltasi rispetto al Lotto 2 non ha costituito oggetto di una precisa censura come previsto dall’art. 40, comma 1, lett. d). c.p.a. che onera la parte ricorrente di formulare N. 00020/2026 REG.RIC. “motivi specifici” di ricorso, a pena di inammissibilità e senza possibilità di intervento correttivo del giudice. A conferma del fatto che non si tratti di un motivo di gravame, oggetto di sindacato giurisdizionale, vi è la circostanza che, in tale evenienza, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a Unicredit in qualità di controinteressato (che, eventualmente, avrebbe avuto la possibilità di difendersi sul punto) il che non è concretamente avvenuto. 6.1. – Ciò premesso, il primo motivo è infondato. Invero l’apparato sanificatore del vano sanitario offerto dalla controinteressata prevede oltre al sistema OASI (recante una funzionalità di sanificazione del vano sanitario per cicli, implicante l’evacuazione del vano medesimo durante l’espletamento della decontaminazione, in ragione del rilascio di sostanze nocive per l’uomo), anche l’impianto di sterilizzazione “Biosafe Pro” che prevede l’abbattimento della carica batterica e microbica presente nell’aria attraverso la fotocatalisi e l’impiego di lampade UV-C , oltre che un funzionamento che garantisce la filtrazione in maniera costante con l’evaporatore in funzione (non necessita di funzionamento a veicolo fermo o in assenza di personale a bordo come altre strumentazioni). E dal punto di vista funzionale il sistema offerto dalla controinteressata è stato considerato equivalente al quello della ricorrente. Con riferimento alla sedia portantina, le esigenze dell’amministrazione sono state ritenute assicurate, non soltanto dal materiale plastico ad alta aderenza (PVC) di cui è rivestita la sedia, ma anche da caratteristiche ulteriori quali la doppia cintura di sicurezza integrata e l’impugnatura antiscivolo delle maniglie anteriori e posteriori. Con riferimento al piano di ancoraggio della barella auto caricante, l’offerta tecnica dell’aggiudicataria prevede l’implementazione del piano d’appoggio con le annesse prese menzionate, in sede di allestimento della dotazione tecnico-sanitaria dell’ambulanza. N. 00020/2026 REG.RIC. Richiamando considerazioni espresse nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, ma valide anche con riferimento all’attuale disciplina normativa, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che: “[…] le “specifiche tecniche” variamente individuate dalla lex specialis di gara, non necessariamente coincidono con i “requisiti minimi obbligatori”, questi ultimi potendosi al più considerare come una sottospecie delle prime, ma non l’opposto. In estrema sintesi, non tutte le specifiche hanno carattere “minimo” e “condizionante”, tant’è che per quelle che ne sono prive (ma solo per esse), generalmente di carattere funzionale, trova applicazione il più volte richiamato art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 (invocato dall’appellante); per contro, […] per quelle specifiche aventi invece tali stringenti caratteristiche (dalle qu ali può altresì desumersi, per eminenti ragioni di ordine logico, il carattere di essenzialità), vale il diverso principio desumibile dall’art. 86 del Codice dei contratti pubblici, per cui va sanzionata con l’esclusione dalla gara la mancata offerta dei requisiti espressamente previsti dalla stazione appaltante quali requisiti minimi obbligatori della fornitura richiesta». (cfr. Cons. St., sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1006). Il principio di equivalenza è, in definitiva, finalizzato ad evitare che un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici precluda l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (Cons. St, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65; sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353)” (Cons. Stato, Sez. IV, 25/01/2024 n. 813). Il principio di equivalenza, pertanto, consente di rendere ammissibili quelle offerte, come quella oggetto del presente giudizio, caratterizzate da prestazioni con specifiche tecniche non identiche ma simili a quelli richieste dalla lex specialis in quanto comunque idonee al soddisfacimento delle esigenze della stazione appaltante, il che vale per tutte e tre gli elementi esaminati. N. 00020/2026 REG.RIC. 6.2. – Anche il secondo motivo è infondato atteso che la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità, fermo restando che il giudice non può agire al posto dell’amministrazione ma può censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa (Cons. Stato Sez. V, 26 novembre 2025 n. 9316; Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2024 n.10195; Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2024, n. 10195). Nel rispetto delle riportate coordinate ermeneutiche la valutazione espressa dalla Commissione risulta immune dalle censure dedotte. 6.3. – Quanto al terzo motivo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sotto-voci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, come nel caso di specie, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392; Cons. Stato Sez. V, 17 maggio 2024 n. 4410). Proprio in virtù del principio costituzionale del buon andamento, richiamato da parte ricorrente, infatti, non è richiesto alla S.A. di trasporre dettagliatamente nei propri atti N. 00020/2026 REG.RIC. la ragione di ogni singola voce e componente della complessa e sfaccettata attività valutativa necessaria ai fini della individuazione della migliore offerta. Attesa la minuziosa indicazione nel disciplinare di gara di ogni criterio valutativo adottato svolta da SEUS, peraltro ribadita nello stesso verbale dalla Commissione, per l’adeguato assolvimento dell’obbligo di motivazione di un provvedimento discrezionale non giova un’articolazione discorsiva della stessa, il punteggio numerico assegnato, da rapportare alle singole voci in cui è scandita la valutazione, risulta di per sé soddisfacente. Dunque, l’ulteriore motivazione comparativa delle offerte desiderata dalla Orion, risulta superflua su un piano funzionale, poiché i profili di maggiore qualità dell’offerta della controinteressata sono già pienamente intelligibili dagli atti. 6.4. – Dalla reiezione delle censure esaminate consegue l’infondatezza anche del quarto motivo con il quale la ricorrente si è limitata genericamente a dedurre la violazione dei principi di parità di trattamento, affidamento del privato e certezza del procedimento. 6.5. – La censura con la quale, in via subordinata, la ricorrente richiede l’esercizio del potere sostitutivo del giudice amministrativo, finalizzato alla correzione dell’illecito e alla declaratoria del diritto all’affidamento, ordinando alla S.A. il riesame secondo parametri vincolanti in relazione al vizio la valutazione del Sub-criterio 4.2., è infondata in considerazione del carattere non sostitutivo dell’impugnazione giurisdizionale, non configurabile laddove, come nel caso di specie, non emergano travisamenti o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dall’amministrazione. 6.6. – L’acclarata insussistenza dei profili di illegittimità dell’aggiudicazione dedotti in ricorso esclude in radice, facendo difetto uno dei relativi presupposti, la configurabilità della responsabilità aquiliana della P.A.. N. 00020/2026 REG.RIC. È del pari infondata la domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale, configurabile secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (per il quale si può rinviare, riassuntivamente, a Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 5 del 2018), nel caso in cui gli atti di una procedura di gara vengano caducati in autotutela, ipotesi all’evidenza non sussistente nel caso di specie. Deve infine essere rigettata l’istanza della controinteressata, diretta ad ottenere la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 26 c.p.a. Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a., una azione o difesa può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21/09/2022, n. 8120). Nel caso di specie, il comportamento processuale della ricorrente, per quanto erroneo in diritto (stante l’infondatezza delle domande proposte), non rivela la consapevolezza della non spettanza della tutela richiesta, né evidenzia un elevato grado di imprudenza, imperizia o negligenza; il che osta all’accoglimento della domanda di lite temeraria. 7. – In conclusione, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati. 8. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo.
TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 11.02.2026 n. 417