1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società C.G.F. Recycle s.r.l. ha domandato al Tar l’annullamento della determinazione dell’Amministratore unico della Servizi ambientali per il Nord barese s.p.a. n. AU-25-074 del 17.3.2025, comunicata con nota pec prot. n. U-CO25-00173 del 19.3.2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 – Legno (CIG B2BC687CE1) della procedura aperta telematica gara n. id 920/2024 ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di trattamento/invio a recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia e raccolti dalla stessa SANB SPA, in favore della Decom s.r.l.
1.1.- L’impugnativa è stata estesa ai verbali delle operazioni di gara, al Bando di gara, al Disciplinare e al Capitolato speciale di appalto, laddove interpretati in maniera difforme da quanto prospettato in ricorso.
2.- Deduce in fatto la ricorrente di avere partecipato a una procedura aperta indetta dalla Servizi ambientali per il Nord barese s.p.a., per l’affidamento delle attività di trattamento/invio a recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani e trasporto, prodotti dai Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia e raccolti dalla SANB SPA nell’ambito dei servizi di igiene urbana svolti nell’ambito territoriale degli stessi Comuni suddiviso in n. 8 lotti (gara ID920/2024).
2.2.- In particolare, espone la ricorrente di avere presentato domanda di partecipazione relativamente al Lotto 2 – Legno (CIG B2BC687CE1), unitamente alla Decom s.r.l.
3.- La C.G.F. Recycle rappresenta che all’esito delle operazioni di gara, compendiate nei verbali del 18 ottobre 2024, del 18 novembre 2024, del 15 gennaio 2024 e del 23 gennaio 2025, con determinazione dell’Amministratore Unico n. AU-25-074 del 17 marzo 2025, comunicata con nota pec del successivo 19 marzo 2025, il Lotto 2 – Legno (CIG B2BC687CE1) è stato aggiudicato alla Decom s.r.l. avendo la medesima conseguito il punteggio complessivo di 88,51, con un ribasso percentuale del 2,50%, per un importo del servizio pari ad € 577.000,00.
4.- La C.G.F. s.r.l., classificatasi al secondo posto in graduatoria con punti 72,15 ha impugnato la determinazione di affidamento dei servizi del 17 marzo 2025 deducendo le seguenti censure:
I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 100 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 212, D.LGS. N. 152/2006 E DEGLI ARTT. 8 e 9 D.M. N. 120/2014. ILLEGITTIMITA’ DEL DISCIPLINARE DI GARA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DEL D.M. 120/2014. ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI ISTRUTTORIA, OMESSO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DELLE REGOLE DI BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 97 COST. E 1 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.
II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 100 DEL D.LGS. N. 36/2023. ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMESSO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.
5.- Si è costituita in giudizio la Servizi ambientali per il Nord barese s.p.a., che ha depositato documenti e una memoria difensiva al fine di contestare la ricostruzione in fatto e in diritto operata dalla ricorrente. La stessa ha insistito per il respingimento del ricorso.
6.- Le parti hanno depositato ulteriori memorie di precisazione delle conclusioni rassegnate in giudizio e scambiato memorie di replica.
7.- Con ordinanza cautelare n. 143/2025 è stata accolta la domanda di concessione della tutela cautelare nei termini che seguono: “sembra essere necessario il requisito della iscrizione dell’operatore economico all’Albo dei gestori ambientali nella categoria e nella classe di riferimento quale complessivo titolo di legittimazione ai fini dell’esercizio della professione in questione; Ritenuto che la particolare considerazione riservata all’aspetto della “popolazione complessivamente servita” nell’ambito di un servizio di trattamento, raccolta, smaltimento di rifiuti prescinda dal contatto diretto dell’operatore economico con l’utente del servizio e dal valore economico dell’appalto, data la delicatezza del servizio da affidare e la conseguente necessità di possedere un requisito professionale da valutare anche con riferimento alla classe richiesta…”.
La controversia è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 16 settembre 2025.
8.- Il ricorso è fondato avuto riguardo alle censure articolate con il primo motivo.
La C.G.F. Recycle s.r.l. lamenta, più in dettaglio, la pretesa illegittimità del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 2 – LEGNO in favore della DECOM S.R.L. perché la stessa non sarebbe “in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per svolgere il servizio di trattamento/invio a recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani” raccolti dalla SANB s.p.a.: il Disciplinare di Gara, in cui viene chiarito che, tra i requisiti di idoneità professionale previsti a pena di esclusione vi è quello della “Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1 per le imprese che nell’ambito del presente appalto effettueranno l’attività di trasporto” (cfr. pag. 16), andrebbe integrato con le previsioni dell’art. 9 del D.M. n. 120/2014, che divide la categoria 1, relativa all’attività di raccolta e trasporto, in n. 6 classi sulla base della popolazione servita, nella specie di poco superiore ai 150.000 abitanti, corrispondente alla “classe B”. Dovrebbe trovare, pertanto, applicazione il principio della c.d. etero-integrazione del bando che consentirebbe “di colmare la lacuna della lex specialis” che avrebbe omesso di prevedere elementi considerati “come obbligatori dall’ordinamento giuridico, integrandone le disposizioni con le prescrizioni normative aventi carattere cogente”. Con la conseguenza che l’aggiudicazione in favore della DECOM S.R.L. sarebbe illegittima perché l’operatore economico non possiede l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali alla categoria 1 classe B ma a quella della classe C, vale a dire per popolazione inferiore a 100.000 abitanti. Inoltre, secondo le prospettazioni della C.G.F. RECYCLE S.R.L., “illegittimi sarebbero il bando e il disciplinare di gara, impugnati con il presente atto, qualora interpretati in maniera difforme rispetto a quanto dedotto nel ricorso, che non hanno previsto che i concorrenti debbano possedere, al momento della partecipazione alla procedura de qua, l’iscrizione alla classe B o superiore della Categoria 1”.
La difesa della Stazione appaltante SANB s.p.a. ha opposto a queste argomentazioni la natura del servizio da aggiudicare. Opina, la SANB s.p.a., che “l’oggetto dell’affidamento non è l’attività di raccolta e trasporto presso la popolazione servita dei Comuni, che continua ad essere una attività esercitata direttamente da SANB, ma il recupero, prelievo e trasporto dei rifiuti di LEGNO dai Centri Comunali di Raccolta (gestiti direttamente dalla stessa SANB) all’impianto di trattamento/recupero: non rileverebbe dunque la popolazione servita e la necessità di avere una classe di appartenenza corrispondente ma solo l’iscrizione alla categoria 1 dell’Albo dei Gestori Ambientali.” Ne discende che “la SANB ha richiesto dei requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 100, co.2, del D.Lgs. n. 36/2023, allorquando, tra quelli di idoneità professionale richiesti a pena di esclusione, ha espressamente e volutamente previsto quello della “Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1 per le imprese che nell’ambito del presente appalto effettueranno l’attività di trasporto” (cfr. pag. 16 del Disciplinare di Gara), senza prevedere alcuna classe.”
9.- Il Collegio reputa condivisibile la prospettazione della ricorrente.
9.1.- La popolazione complessivamente servita è un parametro di riferimento imprescindibile per la verifica dei requisiti idoneativi speciali richiesti a pena di esclusione nelle gare di affidamento di servizi di igiene ambientale. Se si opinasse diversamente, si dovrebbe ammettere la possibilità che i servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti urbani – nel nostro caso, il legno- vengano svolti indifferentemente da operatori in possesso della sola iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali senza alcuna ulteriore specificazione.
9.2.- Un esito interpretativo del genere comprometterebbe, tuttavia, non solo la par condicio tra operatori economici, ma anche la corretta esecuzione del servizio che richiede, a titolo esemplificativo, come risulta dalla lettura del disciplinare, un considerevole numero di operazioni di trasporto annuo del legno.
9.3.- Indipendentemente dal fatto che l’operatore non abbia un contatto diretto con l’utente, ciò che conta è che il quantitativo di materiale da prelevare dai centri comunali di raccolta sia quello prodotto da una popolazione di oltre 150.000 abitanti.
9.4.- Ne deriva che l’appartenenza ad una classe di riferimento – come la classe B- segnala esattamente il possesso, in capo all’operatore economico, di mezzi adeguati e di un’organizzazione aziendale idonea ad assicurare l’esecuzione a regola d’arte di un servizio che, a prescindere dal contatto diretto con l’utente che produce il rifiuto, è correlato inevitabilmente al criterio della popolazione complessivamente servita.
9.5.- Per questa ragione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della stazione appaltante, l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 1 e in classe B è requisito di idoneità professionale proporzionato all’oggetto dell’appalto e, in quanto tale, sottratto alla discrezionalità della stessa Stazione appaltante.
9.6.- Logica conseguenza è quella della eterointegrazione della legge di gara, così come correttamente invocato dalla difesa della ricorrente, non essendo sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali senza indicazione della classe di appartenenza o disponendo, l’operatore economico, di una classe di appartenenza non adeguata.
9.7.- In coerenza con quanto statuito in sede cautelare, il Collegio ritiene, pertanto, che la lex specialis di gara sia suscettibile, nel caso in esame, di eterointegrazione per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 e di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del d.m. 120/2014.
10.- Mentre, infatti, l’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, l’articolo 8 del Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 prevede che “ L’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività: a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;…”. A sua volta, l’articolo 9 dello stesso decreto ministeriale sopra citato recita “ La categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a 500.000 abitanti; b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti; d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti; e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti; f) inferiore a 5.000 abitanti.”.
11.- Le disposizioni testé esaminate compongono un quadro normativo in base al quale il requisito di idoneità professionale richiesto, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara controversa era ed è quello dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in Categoria 1 – classe B trattandosi di servizio – di cui al Lotto 2 – rivolto in favore dei Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia, per un numero complessivo di abitanti superiore a 150.136.
12.- L’aggiudicataria Decom, in sede di partecipazione alla procedura di gara, ha dichiarato di effettuare il trasporto e di essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 1 (ordinaria) in classe C, vale a dire per popolazione inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti. Si tratta, però, di iscrizione ad una classe insufficiente rispetto alla popolazione complessiva dei 4 Comuni da servire pari a 150.136 abitanti.
12.-1 Il tentativo della stazione appaltante di invocare la risposta fornita dall’Albo nazionale dei Gestori ambientali ad apposito quesito formulato dalla stazione appaltante, in base alla quale “in forza di quanto disposto dalla normativa sopra indicata, l’impresa che in fase di gara ha dimostrato di essere iscritta nella categoria 1 per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con la classe C – popolazione servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore a 50.000 abitanti – deve intendersi autorizzata “anche” allo svolgimento delle attività di cui alla sottocategoria D5 – attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centro di raccolta a impianti di recupero o smaltimento – per la corrispondente classe C ossia per una quantità annua complessivamente gestita o superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate” non può essere condiviso.
13.- Il chiarimento interpretativo fornito dall’ente di gestione di un albo su sollecitazione della stazione appaltante non può in alcun modo ampliare la platea dei concorrenti in corso d’opera perché ciò implicherebbe una non consentita modifica dei requisiti soggettivi di partecipazione in palese violazione della par condicio.
14.- L’aggiudicazione disposta in favore della Decom s.r.l. è, dunque, illegittima in quanto la controinteressata non possiede l’iscrizione alla classe B della categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali.
15.- Il ricorso è pertanto accolto con assorbimento dell’ulteriore censura e con conseguente annullamento dell’aggiudicazione impugnata.
16.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
TAR PUGLIA – BARI, II – sentenza 18.02.2026 n. 223